CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 08402/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11622 - 2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. PRTPLA66D07H5010 - elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Sassari, al viale Umberto, n. 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE avverso il decreto della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 41/2020, udita la relazione nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 depositato 11 6.11.2019 alla Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, [OSCURATO:PERSONA] si doleva per l'irragionevole durata del fallimento - dichiarato nel 1997 e chiuso il 7.3.2019 - della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., società alle cui dipendenze aveva lavorato ed al cui passivo, in data 20.3.1998, era stato ammesso in via privilegiata per i crediti di lire 9.353.019 per t.f.r., di lire 392.898 per ultime tre mensilità e di lire 1.071.163 per indennità di mancato preavviso; il tutto oltre rivalutazione monetaria sino al deposito dello stato passivo ed interessi legali sino alla vendita dei beni oggetto di privilegio. Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo. 2. Con decreto n. 96/2019 il consigliere designato accoglieva il ricorso ed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento delle somme di euro 7.728,00 a titolo di equo indennizzo e di euro 1.006,00 a titolo di spese. 3. Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione ex lege n. 89/2001. Deduceva che il ricorrente era stato quasi integralmente soddisfatto sin dal 15.12.1999 dal Fondo di Garanzia istituito presso l'I.N.P.S. Chiedeva determinarsi l'indennizzo nella minor somma corrispondente a quanto risultante dalla detrazione degli importi percepiti dall'ammontare del credito ammesso al passivo. 4. [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con decreto n. 41/2020 la Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, accoglieva in parte l'opposizione e, per l'effetto, revocava l'ingiunzione, condannava il Ministero a corrispondere all'opposto - iniziale ricorrente - la somma di euro 391,73, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, compensava nella misura dei 2/3 le spese di lite e condannava il Ministero a corrispondere all'opposto la residua quota liquidata in euro 157,00. Evidenziava la corte che il credito residuante all'esito dei pagamenti eseguiti dal Fondo di Garanzia istituito presso l'I.N.P.S. era pari ad euro 391,73 e a tale importo, ai sensi del 3° co. dell'art. 2 bis della legge n. 89/2001, andava commisurato l'indennizzo. 6. Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di sette motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. 7. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. di inammissibilità del primo, del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, di manifesta infondatezza del sesto motivo di ricorso, di fondatezza del quinto motivo di ricorso e di assorbimento del settimo motivo nell'accoglimento del quinto; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 8. Il ricorrente ha depositato memoria. 9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione/falsa applicazione dell'art. 2 bis, 3° co., della legge n. 89/2001, dell'art. 10 cod. proc. civ. e dell'art. 1282 cod. civ. Deduce che la corte di merito, ai fini della quantificazione del credito ammesso al passivo cui rapportare il quantum dell'indennizzo, non ha tenuto conto degli interessi e della rivalutazione maturati.Deduce che il credito ammesso al passivo - euro 5.586,51 - rivalutato nel periodo compreso tra il 27.3.1998 ed il 13.4.2019 è pari ad euro 7.871,46 10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 54, 30 co., I.fall. e dell'art. 2749, 2° co., cod. civ.; la violazione/falsa applicazione dell'art. 55 I.fall. e dell'art. 1282 cod. civ. con riferimento all'art. 2 bis della legge n. 89/2001. Deduce che la corte distrettuale, ai fini della determinazione del valore della domanda, non ha tenuto conto degli interessi e della rivalutazione cui ha diritto ai sensi dell'art. 54, 3° co., I.fall. e dell'art. 2749, 2° co., cod. civ. 11. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 132, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. con riferimento all'art. 2 bis della legge n. 89/2001. Deduce che la corte territoriale ha omesso l'esame di un fatto decisivo, allorché, ai fini della quantificazione del credito ammesso al passivo, cui rapportare il quantum dell'indennizzo, non ha riconosciuto "gli interessi legali da imputare alla somma capitale annualmente rivalutata dovuta al ricorrente" (così ricorso, pag. 12). 12. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 132, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. con riferimento all'art. 2 bis della legge n. 89/2001. Deduce che l'impugnato dictum è inficiato da irriducibili contraddizioni. Deduce che il residuo suo credito "fin dal marzo 1998 è determinato dalla somma capitale e dagli interessi che si producono a pieno diritto sino alla data di (...) deposito del progetto di riparto" (così ricorso, pag. 15).13. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione all'art. 132, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l'omessa valutazione di documenti decisivi. Deduce che l'impugnato dictum è privo di motivazione nella parte in cui ha determinato il suo residuo credito in euro 391,73; che la Corte ha travisato "l'informazione probatoria decisiva, acquisita nel tabulato INPS (...) relativa all'aliunde perceptum pari a lire 3.335.215" (così ricorso, pag. 15), che induce a quantificare in euro 2.711,89 il suo residuo credito. 14. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. l'errata applicazione dell'art. 2 bis della legge n. 89/2001, della legge n. 297/1982 e del dec. Igs. n. 80/1982. Deduce che ha errato la Corte sarda a defalcare dall'importo del credito, cui rapportare l'indennizzo, quanto ha percepito aliunde nel corso del fallimento. Deduce che, al più, l'aliunde perceptum rileva ai fini della quantificazione del "moltiplicatore" annuo. 15. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., degli artt. 1, 10 co. e 5° co., e 4 d.m. n. 55/2014. Deduce che la corte d'appello ha liquidato le spese di lite in misura inferiore ai "minimi" desumibili dalla tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014 ed in rapporto allo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00. Deduce che la Corte di Sassari non ha liquidato gli onorari per la fase decisionale. 16. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. D'altronde, le argomentazioni di cui alla memoria che il ricorrente, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, ha provveduto a depositare, non riguardano in modo specifico i motivi reputati, nella proposta, immeritevoli di seguito. 17. Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente siccome, all'evidenza, strettamente connessi, sono dunque inammissibili. 18. La Corte di Sassari ha rimarcato (cfr. decreto impugnato, pag. 2) che, a seguito dell'opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89/2001 del Ministero della Giustizia, [OSCURATO:PERSONA] non aveva, a sua volta, proposto opposizione incidentale, onde richiedere importi ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dal consigliere designato. Cosicché non gli spettavano somme aggiuntive. Su tale scorta, quindi, il ricorrente prospetta senza dubbio questioni "nuove" - non deducibili in questa sede - allorché, appunto, con i primi quattro mezzi si duole, in sostanza, per il mancato "cumulo" della rivalutazione e degli interessi all'importo di euro 5.586,56, per il quale è stato ammesso al passivo fallimentare, ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo del credito cui rapportare la misura dell'indennizzo anche ai sensi del 3° co. ("la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice') dell'art. 2 bis della legge n. 89/2001. Tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo per cui nella sede fallimentare "presupposta" la rivalutazione monetaria è stata riconosciuta sino alla data del deposito in cancelleria dello stato passivo e non oltre (cfr. ricorso, pag. 4).19. Il sesto motivo di ricorso, la cui disamina si impone preliminarmente, è inammissibile, propriamente, ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., giacché la corte d'appello ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 20. Indiscutibilmente l'ammontare del credito cui rapportare la misura dell'indennizzo anche ai fini del 3° co. dell'art. 2 bis della legge n. 89/2001, è l'ammontare che residua all'esito degli interventi in surroga del Fondo di Garanzia istituito presso l' I.N.P.S. ed alla scadenza del periodo di ragionevole durata (sei anni) della procedura fallimentare "presupposta". Ben vero, siffatto principio è stato affermato, rispetto alle somme conseguite all'esito dei riparti parziali, da questa Corte con ordinanza n. 26858 del 4.10.2021. Per nulla si giustifica perciò la prospettazione del ricorrente, secondo cui la Corte di Sassari ha erroneamente defalcato "quanto percepito dal ricorrente aliunde e in corso di procedimento" (così ricorso, pag. 16). 21. Il quinto motivo di ricorso è fondato e da accogliere; il suo buon esito assorbe la disamina del settimo motivo (concernente, Io si è anticipato, la regolamentazione delle spese del giudizio definito con l'impugnato decreto). 22. Il credito che residua, all'esito della sottrazione degli importi percepiti dal ricorrente nel corso della durata ragionevole del fallimento "presupposto" dall'importo di euro 5.586,56 (per il quale il Proietti è stato ammesso al passivo fallimentare), appare superiore al quantum - euro 391,73 - ritenuto dalla corte distrettuale. 23. In ogni caso, al riguardo, si delinea un vizio di motivazione "apparente" (vizio che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672). Ciò tanto più che il ricorrente ha parlato "di un refuso con altro procedimento analogo" (cfr. ricorso, pag. 16). E, ben vero, contrariamente all'assunto del Ministero (cfr. controricorso, pag. 4), l'errore, in parte qua, non costituirebbe errore revocatorio, siccome si è trattato di un punto controverso (cfr. Cass. 8.6.2018, n. 14929). 24. In accoglimento del quinto motivo del ricorso il decreto n. 41/2020 della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, va cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 25. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. P.Q.M. La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, cassa, in relazione al motivo accolto, il decreto n. 41/2020 della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, e rinvia alla stessa Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara inammissibili il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo, il quarto motivo ed il sesto motivo di ricorso; dichiara assorbito il settimo motivo di ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezi