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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01807/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021., n. 126.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 04/12/2020, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza in data 21/04/2020 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per quanto è qui di interesse dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di tentato furto in abitazione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo a) e di furto in abitazione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti (esclusa quella ex art. 61, n. 11-quater cod. pen.) e alla recidiva, le condannava alla pena di giustizia.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Il primo motivo lamenta la mancata concessione del differimento dell'udienza di appello, in quanto il difensore era in isolamento fiduciario e non aveva la possibilità di raccogliere l'adesione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per lo svolgimento dell'udienza con trattazione orale.

Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 49 cod. pen., in quanto [OSCURATO:PERSONA], in concorso con Bianchi, era entrata nell'abitazione di Bertonelli ma non ha rubato nulla perché non vi era nulla da rubare e solo successivamente erano intervenuti i Carabinieri, sicché le imputate hanno interrotto l'azione criminosa perché la stessa aveva dato esito infruttuoso.

Il terzo motivo denuncia motivazione insufficiente in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni.

1.1. Preliminarmente va rilevato che la notifica alle ricorrenti della requisitoria del Procuratore Generale è stata effettuata il 2 novembre 2021 e dunque non rispettando il termine di cui all'ari:. 23, comma 8,

I. n. 176/2020, ma che nulla ha dedotto la difesa sul punto.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso, che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 500,00.

3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto fa leva sulla condizione del difensore in quarantena fiduciaria, laddove la Corte di appello ha spiegato che tale condizione è iniziata in epoca successiva al termine per chiedere la trattazione orale.

Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo, peraltro del tutto aspecifico in quanto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato al lume del consolidato principio in forza del quale l'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora l'oggetto sia inesistente in rerum natura o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902).

3.3. Il terzo motivo è del pari inammissibile, in quanto la Corte distrettuale ha puntualmente motivato la sussistenza dei presupposti della recidiva richiamando i precedenti della ricorrente (anche in concorso con la coimputata), laddove, nel resto, la Corte distrettuale ha sottolineato che, per un errore del giudice di primo grado, è stata applicata una cornice edittale inferiore a quella derivante dalla modifica dell'art. 624-bis cod. pen. 3.4.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese p:Irocessuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inamrhissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, condanna altresì le ricorrerti pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma quantificata per [OSCURATO:PERSONA] in 500 euro e per [OSCURATO:PERSONA] in euro 3000

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021., n. 126. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 04/12/2020, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza in data 21/04/2020 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per quanto è qui di interesse dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di tentato furto in abitazione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo a) e di furto in abitazione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti (esclusa quella ex art. 61, n. 11-quater cod. pen.) e alla recidiva, le condannava alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo lamenta la mancata concessione del differimento dell'udienza di appello, in quanto il difensore era in isolamento fiduciario e non aveva la possibilità di raccogliere l'adesione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per lo svolgimento dell'udienza con trattazione orale. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 49 cod. pen., in quanto [OSCURATO:PERSONA], in concorso con Bianchi, era entrata nell'abitazione di Bertonelli ma non ha rubato nulla perché non vi era nulla da rubare e solo successivamente erano intervenuti i Carabinieri, sicché le imputate hanno interrotto l'azione criminosa perché la stessa aveva dato esito infruttuoso. Il terzo motivo denuncia motivazione insufficiente in ordine al trattamento sanzionatorio. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. 1.1. Preliminarmente va rilevato che la notifica alle ricorrenti della requisitoria del Procuratore Generale è stata effettuata il 2 novembre 2021 e dunque non rispettando il termine di cui all'ari:. 23, comma 8, I. n. 176/2020, ma che nulla ha dedotto la difesa sul punto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso, che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 500,00. 3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto fa leva sulla condizione del difensore in quarantena fiduciaria, laddove la Corte di appello ha spiegato che tale condizione è iniziata in epoca successiva al termine per chiedere la trattazione orale. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo, peraltro del tutto aspecifico in quanto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato al lume del consolidato principio in forza del quale l'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora l'oggetto sia inesistente in rerum natura o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902). 3.3. Il terzo motivo è del pari inammissibile, in quanto la Corte distrettuale ha puntualmente motivato la sussistenza dei presupposti della recidiva richiamando i precedenti della ricorrente (anche in concorso con la coimputata), laddove, nel resto, la Corte distrettuale ha sottolineato che, per un errore del giudice di primo grado, è stata applicata una cornice edittale inferiore a quella derivante dalla modifica dell'art. 624-bis cod. pen. 3.4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese p:Irocessuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inamrhissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, condanna altresì le ricorrerti pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma quantificata per [OSCURATO:PERSONA] in 500 euro e per [OSCURATO:PERSONA] in euro 3000