CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 1977
Cassazione n. 04262/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/09/1977 avverso l'ordinanza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati, eterogeni tra loro, erano stati commessi a distanza di tempo tra loro. Inoltre, non vi erano elementi in forza dei quali poter affermare che i reati di tentata estorsione e lesioni personali commessi ai danni di Antonio e [OSCURATO:PERSONA] il 19 giugno 2010 (ricondotti alla pretese del condannato di ottenere una parte di indennizzo risarcitorio che il padre delle parti offese aveva conseguito a seguito di un incidente stradale) potessero essere stati programmati, quantomeno nelle loro linee essenziali, già nel 1999, epoca in cui Rizzo aveva fatto ingresso nel sodalizio mafioso. Non è configurabile, infatti, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che non erano programmabili ab origine, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334-02). Per di più, non vi era prova del fatto che gli episodi di cessione illecita di sostanze stupefacenti fossero stati programmati sin dal 1999; in ogni caso, tali reati, a differenza dei primi, erano stati commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], soggetto non partecipe dell'associazione per delinquere di tipo mafioso. Il reato oggetto della sentenza della Corte di appello di Lecce del 15 luglio 2014, infine, era stato commesso a distanza di tempo dagli altri e a seguito di un lungo periodo di detenzione. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas