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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 17382/2026

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della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si in termini del tutto generici sicontesta vizio di violazione di legge in ordine all’art. 133 cod. pen. per eccessività della pena,è manifestamente infondato, in quanto, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenzadi legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti ealle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo dicontinuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudicedi merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.,cosicché nel giudizio dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miriad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto diarbitrio o di ragionamento illogico;che, nel caso di specie, i giudici di appello hanno congruamente assolto all’onereargomentativo in punto di trattamento sanzionatorio (si veda pag. 5 della impugnatasentenza), sottolineando come la pena base fissata dal giudice di primo grado a fronte delreato di rapina pluriaggravata sia stata determinata sulla base di una valutazioneparticolarmente favorevole per l’imputato, risultando inferiore al minimo legale fissato dall’art.628, quarto comma, cod. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si in termini del tutto generici sicontesta vizio di violazione di legge in ordine all’art. 133 cod. pen. per eccessività della pena,è manifestamente infondato, in quanto, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenzadi legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti ealle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo dicontinuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudicedi merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.,cosicché nel giudizio dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miriad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto diarbitrio o di ragionamento illogico;che, nel caso di specie, i giudici di appello hanno congruamente assolto all’onereargomentativo in punto di trattamento sanzionatorio (si veda pag. 5 della impugnatasentenza), sottolineando come la pena base fissata dal giudice di primo grado a fronte delreato di rapina pluriaggravata sia stata determinata sulla base di una valutazioneparticolarmente favorevole per l’imputato, risultando inferiore al minimo legale fissato dall’art.628, quarto comma, cod. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17382/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris