CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 05478/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 714/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 35779/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza si è correttamente pronunciato, nei limiti della sua competenza, e in una prospettiva valutativa orientata all’eventuale concessione della liberazione condizionale, sulla questione pregiudiziale dello scioglimento virtuale del cumulo in esecuzione, comprendente pene, pre-imputabili, inflitte per titoli ostativi ex art. 4-bis, comma 1, Ord. pen.; che solo di tale pre-imputazione il giudice a quo poteva legittimamente conoscere, essendo l’eventuale caducazione della pena perpetua, inserita nel cumulo, e la sua conseguente sostituzione con pena detentiva temporanea, riservata alla cognizione del giudice dell’esecuzione, né risulta che quest’ultimo l’abbia – in tale termini – declinata; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5478/2025 Roma, lì, 10/02/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]