Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 luglio 1997

Cassazione n. 36491/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/07/1997 avverso l'ordinanza del 16/11/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serCte le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],,rdrctiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 novembre 2020 del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di rapina aggravata, ai sensi dell'art. 628 cod. pen., commesso il 19 dicembre 2017 in Napoli, giudicato dalla Corte di appello di apo rde novembre 2019, definitiva il 7 luglio 2020; 2) al reato di rapina aggravata, ai sensi dell'art. 628 cod. pen., commesso il 24 giugno 2017 in Lucca, giudicato dal G.u.p. del Tribunale di Lucca con sentenza del 15 dicembre 2017, definitiva il 17 maggio 2018.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che non vi era prova della sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso; che l'omogeneità dei reati commessi non era, da sola, circostanza sufficiente per l'accoglimento dell'istanza; che la difesa non aveva allegato nessun elemento utile a provare la sussistenza di una preventiva programmazione delle condotte accertate dai giudici della cognizione; che la distanza temporale tra i reati era ostativa all'applicazione della disciplina della continuazione.

2. Il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali: la contiguità temporale (i reati erano stati commessi a distanza di soli sei mesi tra loro); l'omogeneità dei reati commessi (rapina); la similitudine delle modalità esecutiva delle condotte (in entrambi i casi, Manco a bordo di un motorino aveva avvicinato la vittima che si trovava alla guida di un automezzo, approfittandosi in questo modo della minorata difesa della vittima, impegnata alla guida); il fatto che il reato sub 1 era stato realizzato in violazione degli arresti domiciliari applicati nei suoi confronti per le condotte giudicate dal G.u.p. del Tribunale di Lucca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.In modo ineccepibile il giudice dell'esecuzione ha argomentato che dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che non vi erano elementi dai quali poter evincere che, al momento della commissione del primo reato, Manco avesse già predeterminato di commettere anche l'altro oggetto dell'istanza.

In tema di esecuzione, infatti, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo san -zionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Benvivenga, Rv. 275451).

Si evidenzia, inoltre, che il c.d. onere di allegazione di elementi specifici a sostegno dell'istanza sottolinea la necessità che la prova dell'esistenza di un comune disegno criminoso sia effettiva, e non si limiti a registrare l'esistenza di elementi, come la prossimità spazio-temporale e l'identità del bene giuridico leso che, di per sé, sono neutri, essendo anche compatibili con la mera inclinazione a delinquere, fenomeno ben diverso dalla unitaria programmazione, anche generica di più reati.

Piuttosto, dunque, si deve affermare che, trattandosi di un'indagine che ha ad oggetto il momento ideativo e deliberativo del reato, spesso non rilevante e quindi trascurato nell'accertamento di merito, è interesse della parte rappresentare ed evidenziare al giudice gli elementi significativi dell'esistenza di un disegno criminoso comune a più reati, elementi che potrebbero non risultare dalle sentenze di merito.

Il Tribunale di Napoli, quindi, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare ha evidenziato che, nel caso di specie, non vi era, pertanto, la sussistenza di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

La valutazione, poi, circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006).

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/07/1997 avverso l'ordinanza del 16/11/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serCte le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],,rdrctiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 novembre 2020 del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di rapina aggravata, ai sensi dell'art. 628 cod. pen., commesso il 19 dicembre 2017 in Napoli, giudicato dalla Corte di appello di apo rde novembre 2019, definitiva il 7 luglio 2020; 2) al reato di rapina aggravata, ai sensi dell'art. 628 cod. pen., commesso il 24 giugno 2017 in Lucca, giudicato dal G.u.p. del Tribunale di Lucca con sentenza del 15 dicembre 2017, definitiva il 17 maggio 2018. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che non vi era prova della sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso; che l'omogeneità dei reati commessi non era, da sola, circostanza sufficiente per l'accoglimento dell'istanza; che la difesa non aveva allegato nessun elemento utile a provare la sussistenza di una preventiva programmazione delle condotte accertate dai giudici della cognizione; che la distanza temporale tra i reati era ostativa all'applicazione della disciplina della continuazione. 2. Il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali: la contiguità temporale (i reati erano stati commessi a distanza di soli sei mesi tra loro); l'omogeneità dei reati commessi (rapina); la similitudine delle modalità esecutiva delle condotte (in entrambi i casi, Manco a bordo di un motorino aveva avvicinato la vittima che si trovava alla guida di un automezzo, approfittandosi in questo modo della minorata difesa della vittima, impegnata alla guida); il fatto che il reato sub 1 era stato realizzato in violazione degli arresti domiciliari applicati nei suoi confronti per le condotte giudicate dal G.u.p. del Tribunale di Lucca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.In modo ineccepibile il giudice dell'esecuzione ha argomentato che dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che non vi erano elementi dai quali poter evincere che, al momento della commissione del primo reato, Manco avesse già predeterminato di commettere anche l'altro oggetto dell'istanza. In tema di esecuzione, infatti, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo san -zionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Benvivenga, Rv. 275451). Si evidenzia, inoltre, che il c.d. onere di allegazione di elementi specifici a sostegno dell'istanza sottolinea la necessità che la prova dell'esistenza di un comune disegno criminoso sia effettiva, e non si limiti a registrare l'esistenza di elementi, come la prossimità spazio-temporale e l'identità del bene giuridico leso che, di per sé, sono neutri, essendo anche compatibili con la mera inclinazione a delinquere, fenomeno ben diverso dalla unitaria programmazione, anche generica di più reati. Piuttosto, dunque, si deve affermare che, trattandosi di un'indagine che ha ad oggetto il momento ideativo e deliberativo del reato, spesso non rilevante e quindi trascurato nell'accertamento di merito, è interesse della parte rappresentare ed evidenziare al giudice gli elementi significativi dell'esistenza di un disegno criminoso comune a più reati, elementi che potrebbero non risultare dalle sentenze di merito. Il Tribunale di Napoli, quindi, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare ha evidenziato che, nel caso di specie, non vi era, pertanto, la sussistenza di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). La valutazione, poi, circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006). La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 36491/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris