CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 24476/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24630/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ E DELLA [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t., e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2. –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO con domicilio eletto presso quest’ultima in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12. –controricorrente – avverso la sentenza n. 168/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con le sentenze nn. 203 e 204 del 2016 il Tribunale di Rimini rigettava i separati ricorsi con cui [OSCURATO:PERSONA], direttore di una filiale della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, nonché la stessa Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, si erano opposti al decreto con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze (nel prosieguo, MEF) aveva applicato al sig. [OSCURATO:PERSONA] la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento, in solido con la Cassa, di € 236.025, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 143/1991 (convertito con modificazioni dalla l. 197/1991). 2. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era stato sanzionato per aver omesso di segnalare all’[OSCURATO:PERSONA] dei Cambi talune operazioni sospette effettuate su un conto corrente intestato ad una banca sammarinese; operazioni consistenti nella emissione, su richiesta dell’istituto sammarinese, di n. 250 assegni circolari, per un importo complessivo di € 2.360.256, nel periodo tra il 2.2.2004 ed il 10.11.2006. 3. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 168/2017, ha rigettato, previa riunione, i distinti appelli proposti dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e dalla Banca. 3.1. In primo luogo, ha disa ttese l’eccezione di decadenza ex art. 14 l. 689/1981, per essere stato superato il termine di 90 giorni dall’accertamento entro cui deve essere notificato il verbale di contestazione. In sintonia con la decisione del tribunale, la Corte d’appello ha ritenuto che l’accertamento non si fosse concluso il 31 ottobre 2008, data di chiusura dell’istruttoria procedimentale, bensì il 20 novembre 2008, data in cui era terminata l’acquisizione di ulteriori documenti; cosicché la notificazione del 3 febbraio 2009 doveva ritenersi tempestiva. A sostegno di tale giudizio, la Corte territoriale ha richiamato il verbale di accertamento, la documentazione inviata dalla Cassa all’ UIF (Unità di [OSCURATO:PERSONA] presso la Banca d’Italia) nelle date del 10, 14 e 20 novembre 2008, nonché la nota con cui l’UIF aveva dato atto al MEF che l’attività ispettiva s’era protratta sino al 20 novembre per non avere la Cassa inviato prima la documentazione stessa. 3.2. La Corte d’appello ha poi ritenuto che le operazioni per la cui mancata segnalazione era stata irrogata la sanzione amministrativa dovessero essere qualificate come “sospette”. Ciò non solo perché le operazioni in oggetto erano connotate dagli indici di anomalia indicati dal cd. decalogo della Banca d’Italia, ma anche perché a tali indici si aggiungevano «elementi costituiti dalla rilevanza degli importi, dal numero rilevante dei titoli e del nominativo ripetuto dei beneficiari» idonei a far ritenere dette operazioni volte ad eludere la normativa antiriciclaggio (pag. 8 righi 5-6 della sentenza). In particolar modo, la Corte territoriale, suddividendo le operazioni in tre gruppi, le ha reputate “sospette” per le ragioni che seguono. Quelle del primo gruppo, afferenti alle ipotesi sub 1.1 del cd. decalogo, relative all’emissione di n. 88 assegni circolari per un importo complessivo di € 696.000 e caratterizzate dalla ripetitività del beneficiario nel tempo, erano state tardivamente segnalate come sospette dalla stessa Cassa, proprio dopo l’ispezione dell’autorità amministrativa. Le operazioni del secondo gruppo, afferenti alle ipotesi sub. 1.2 del decalogo, caratterizzate dal ricorso a tecniche di frazionamento dell’importo al fine di rendere liberi gli assegni, erano connotate dall’ingente valore economico complessivo e dalla conseguente emissione di un elevato numero di assegni circolari al di sotto della soglia di € 12.500 (n. 32, 25, 21, 18 assegni per ciascuna operazione); l’operazione di emissione di n. 32 assegni era stata poi tardivamente segnalata come sospetta dalla Cassa a seguito dell’ispezione. Le due operazioni facenti parte del terzo gruppo (del 3 febbraio e del 22 agosto 2005), afferenti alle ipotesi sub. 1.5 del decalogo, relative ad assegni circolari per i quali la banca sammarinese aveva autorizzato per iscritto il loro ritiro da parte di soggetti terzi, non beneficiari degli assegni, oltre ad essere sospette per quest’ultimo fatto, erano tali, rispettivamente, la prima per la rilevanza dell’importo economico (€ 300.000); la seconda, per l’elevato numero (quarantacinque) di assegni ritirati dallo stesso soggetto. 3.3. Infine, il collegio felsineo ha reputato congrua la sanzione pecuniaria ammontante al 10% dell’importo complessivo delle operazioni non segnalate, essendo essa più prossima al minimo edittale del 5% che al massimo del 50% (art. 5 l. 197/1991), avuto riguardo alla gravita dell’infrazione, alla pluralità delle operazioni non segnalate e all’apprezzabile arco temporale in cui le condotte omissive si erano protratte. 4. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna hanno proposto ricorso con un unico atto per la cassazione della sentenza n. 168/2017 della corte felsinea, affidandosi a quattro motivi. Al ricorso ha resistito Il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 5. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 18 gennaio 2022. 6. Col primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si denuncia la “violazione ed erronea applicazione dell’art. 14 l. 689/1981" in cui la corte d’appello sarebbe incorsa rigettando l’eccezione di decadenza dal potere sanzionatorio per la tardività della contestazione dell’illecito. I ricorrenti sostengono che la fase dell’accertamento si sarebbe conclusa il 31 ottobre 2008, e non il 20 novembre 2008, perché già al 31 ottobre l’UIF aveva piena contezza dell'omessa segnalazione delle operazioni di cui si discute; nel motivo di ricorso si argomenta, quindi, che le informative inviate dalla Cassa nelle date del 10, 14 e 20 novembre 2008 nulla avrebbero aggiunto ai fini dell'accertamento dell'illecito ascritto al sig. [OSCURATO:PERSONA]. 7. Il motivo va disatteso. Come questa Corte ha avuto più volte occasione di precisare, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, se non limitatamente al vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nei ridotti limiti in cui il relativo scrutinio è oggi ammesso: cfr., ex multis, Cass.n. 27702 / 2019. I ricorrenti non individuano una regola di diritto applicata dalla Corte territoriale in difformità dal disposto dell'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, ma propugnano un proprio giudizio di irrilevanza di alcuni dei documenti che la Corte d’appello ha ritenuto invece funzionali ai fini dell’accertamento dell'illecito; la doglianza scade quindi in una censura di merito, inammissibile nel giudizio di legittimità. 8. Col secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si denuncia la “violazione ed erronea applicazione” dell’art. 3 d.l. 143/1991 (conv. con modificazioni dalla l. 197/1991), degli artt. 648 bis e 648 ter c.p. I ricorrenti sostengono che la sanzione sarebbe illegittima poiché le operazioni per la cui omessa segnalazione sono stati sanzionati non sarebbero “sospette” ai sensi dell'articolo 3 d.l. 143/1991. Sarebbero infatti assenti, si legge a pagina 23 del ricorso (righi 1 e segg.), gli «elementi oggettivi, relativi alla tipologia di operazioni, e soggettivi, relativi al profilo economico-finanziario dei clienti della banca sammarinese» idonei a far ragionevolmente supporre che le operazioni fossero il frutto dei reati di cui artt. 648 bis e 648 ter c.p. La Corte d’appello, argomentano i ricorrenti, avrebbe illegittimamente desunto il fatto che le operazioni fossero “sospette” dai soli indici di anomalia enucleati dalla Banca d’Italia nel cd. decalogo, ponendosi così in contrasto con il principio giurisprudenziale che la violazione di tale decalogo è sufficiente ad integrare la fattispecie dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 143/1991. 9. Il motivo non può trovare accoglimento. La Corte territoriale, infatti, contrariamente a quanto argomentato dai ricorrenti, ha ritenuto sussistente l’obbligo di segnalazione delle operazioni in questione non solo perché le stesse risultavano connotate dagli indici di anomalia indicati dal cd. decalogo della Banca d’Italia, ma anche perché a tali indici si aggiungevano «elementi costituiti dalla rilevanza degli importi, dal numero rilevante dei titoli e del nominativo ripetuto dei beneficiari» idonei a far ritenere dette operazioni volte ad eludere la normativa antiriciclaggio (pag. 9 righi 5-6 della sentenza, vedi supra § 3.2). La doglianza dei ricorrenti attinge dunque, in sostanza, il giudizio di fatto della Corte di appello sulla qualificazione delle operazioni in questione come “sospette” e, in tal modo, si risolve ancora una volta in una doglianza di merito non scrutinabile nel giudizio di legittimità. 10. Col terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si denuncia la “violazione e falsa applicazione” dell’art. 3 e dell’art. 3bis co. 4 d.l. 143/1991 (conv. con modificazioni dalla l. 197/1991); nonché del punto 5 delle [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia del 12 gennaio 2001. Rilevano i ricorrenti come, anche se si volesse ritenere il c.d. decalogo della Banca d’Italia idoneo ad integrare le fattispecie sanzionatorie dell’art. 3 d.l. 143/1991, «nel decreto sanzionatorio manca la indicazione degli specifici indici di anomali individuati. Sicché, rispetto alle operazioni descritte ai nn. 1 e 2 [le operazioni indicate dalla corte d’appello come facenti parte del “terzo gruppo”. V. supra § 2.2. n.d.r.] l’unica anomalia delineabile parrebbe – analizzando il p.v.c. – consistere nella terzietà del soggetto che ritira i titoli rispetto sia al beneficiario sia alla [banca sammarinese]» (pag. 24, righi 8-12, del ricorso). In breve, i ricorrenti sostengono di essere stati sanzionati per il semplice fatto che, in due operazioni, gli assegni circolari fatti emettere dalla banca sammarinese furono fatti prelevare presso gli sportelli della Cassa non dai relativi beneficiari, bensì da soggetti terzi ed evidenziano come tale fatto non assurga ad alcun indice di anomalia: il decalogo a Banca d’Italia qualificherebbe come sospetto un fatto diverso, ovverosia le “operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi, qualora i rapporti non appaiono giustificati”. 11. Il motivo è inammissibile. In disparte il rilievo che esso risulta strutturato come critica al verbale di accertamento, invece che come critica di specifiche affermazioni in diritto della sentenza gravata, è comunque dirimente la considerazione che anche questa censura si risolve in una doglianza di merito avverso il giudizio di fatto con cui la Corte bolognese ha qualificato come sospette le operazioni de quibus; giudizio di fatto, va sottolineato, che non si basa solo sul rilievo «dell’autorizzazione al ritiro da parte di un soggetto diverso dal beneficiario»ma anche sugli ulteriori rilievi conce rnenti « il rilevante importo degli assegni (€300.000) per l’operazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il rilevante numero degli assegni (45) ritirati dallo stesso soggetto per l’operazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]» (pag. 9 ultimo rigo, 10 righi 1 - 3, della sentenza). 12. Col quarto m otivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si denuncia la “violazione ed erronea applicazione degli artt. 1, 11 della l. 689/1981, 3 e 5, comma 5° d.l. 3.5.1991 n. 143 come sost. dagli artt. 35, 58, 67 e 73 del d.lgs. 231/2007 mod. dall’art. 5 del d.lgs. n. 90/2017” (rubrica del motivo, pag. 26). I ricorrenti, condannati in misura del 10% delle operazioni contestate, chiedono che venga applicata la disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta col d.lgs. 90/2017. 13. Il quarto motivo è fondato. 13.1 [OSCURATO:PERSONA] reputa opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo rilevante ai fini della decisione. 13.2.I ricorrenti sono stati sanzionati per l’omessa segnalazione di operazioni sospette che ebbero luogo tra il 2.2.2004 ed il 10.11.2006. All’epoca dei fatti era vigente l’art. 3 co. 1 d.l. 143/1991 (convertito con modificazioni dalla l. 197/1991) nel testo risultante dalla novella attuata dall’art. 1 del d.lgs. 153/1997. Il precetto. L’art. 3 rubricato “segnalazione di oper azioni” così statuiva: «1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona. 2. Il titolare dell’attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti». La sanzione.La sanzione a tale precetto era comminata dall’art. 5, co. 5, secondo cui «salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla metà del valore dell'operazione». 13.3.Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, entrato in vigore successivamente ai fatti contestati, ha disposto, con l'art. 64, comma 1, lettera a), l'abrogazione, tra l’altro, delle disposizioni sopra richiamate. Il precetto. In particolar modo, l’art. 3 d.l. 143/1991 è stato sostituito dall’art. 41 d.lgs. 231/2007, rubricato “segnalazione di operazioni sospette”. All’entrata in vigore del d.lgs. 231/2007, il co. 1 di tale articolo così prevedeva: «I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico». La sanzione. L'articolo 5, co. 5 d.l. 143/1991 è stato sostituito dall’art. 57 co. 4 d.lgs. 231/2007, secondo cui «salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato». 13.4. Il decreto legislativo 90/2017, entrato in vigore il 4 luglio 2017, ha profondamente innovato la disciplina del d.lgs. 231/2007. Il precetto. Ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 90/2017, che ha riscritto il Titolo II del d.lgs. 231/2007, il testo dell’articolo 41 è stato oggetto di modifiche e di nuova numerazione, subart. 35. L’articolo 35, rubricato “obbligo di operazioni sospette” ora così prevede: «1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette». La sanzione. Ai sensi dell’art. 5. co. 2 d.lgs. 90/2017, che ha riscritto l’intero Capo II del Titolo V del d.lgs. 231/2007, l’omessa segnalazione di operazioni sospette è ora sanzionata dall’art. 58, secondo cui: «1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto: a) dell’intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a); c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato. 3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 e responsabile, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta. 4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2: a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro; b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile. 5. Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia diadeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo. 6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro». 13.5. Il decreto legislativo 90/2017 (art. 5. co. 2) ha inoltre aggiunto ex novo al d.lgs. 231/2007 l’art. 69, il cui co. 1 così recita: «nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo [il titolo V, ndr.] non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole[…]». 14. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, ai sensi dell’art. 69 co. 1 d.lgs. 231/2007 (introdotto dal d.lgs. 90/2017), agli illeciti amministrativi sanzionati dal decreto legislativo n. 231/2007 commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 90/2017 deve essere applicata, solo se più favorevole, la disciplina sanzionatoria dettata da tale ultimo decreto legislativo. Il che, simmetricamente, equivale a dire che deve invece applicarsi la disciplina vigente al momento della commissione dell'illecito quando sia essa quella più favorevole (Cass. n. 20647/2018, spec. par. 5; Cass. n. 20697/2018, spec. pag. 6, rigo 16 ss.). Cass. 20647/2018 è infatti così massimata: “in tema di normativa antiriciclaggio, la sopravvenuta modifica, introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 90 del 2017, della disciplina prevista dall'art. 58 del d.lgs. n. 231 del 2007 per l'omessa segnalazione di operazioni sospette trova applicazione, in virtù del principio del "favor rei", trattandosi di regolamentazione più favorevole all'incolpato, anche relativamente ai procedimenti iniziati anteriormente all'entrata in vigore della detta modifica che, a tale data, non si siano conclusi con un provvedimento dotato del carattere di definitività”. 15. Inoltre, devono essere ribaditi – stante la difesa del MEF controricorrente – i rilievi di questa Corte già espressi con Cass. n. 20647/2018 e Cass. n. 20697 /2018, dove si è chiarito che l'applicabilità dello jus superveniens alle violazioni per le quali, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90/2017, era già stato adottato un provvedimento sanzionatorio, è pienamente conforme non solo alla chiara littera legis dell’art. 69 d.lgs. cit. (relativo alle «violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto», non contenente alcun riferimento al requisito della mancata emanazione del provvedimento sanzionatorio) ma anche agli altri interventi legislativi con cui è stata disposta la retroattività dello jus superveniens delle sanzioni amministrative (v. l'art. 3 d.lgs. n. 472/1997 e l'art. 23 bis d.P.R. n. 148/1988: entrambe tali disposizioni, che già precedentemente avevano introdotto l'applicazione del principio del favor rei alle sanzioni amministrative nelle materie tributaria e valutaria, indicano infatti, quale unico limite alla regola della retroattività della lex mitior, l'intervenuta definitività del provvedimento sanzionatorio, la quale, evidentemente, presuppone l'esaurimento dell'eventuale fase di impugnazione giurisdizionale dello stesso). Questa Corte ha inoltre già precisato come la clausola di invarianza dettata dall'articolo 74, comma 1, d.lgs. 231/2007, anch'esso introdotto dal decreto legislativo n. 90/2017 («dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»), non possa essere ritenuta idonea a sorreggere un'interpretazione che escluda l'applicazione della lex mitior alle violazioni, pur commesse prima della data di entrata in vigore dal decreto legislativo n. 90/2017, per le quali, tuttavia, a tale data fosse già stata emessa l'ordinanza sanzionatoria, poiché la formula «nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» va interpretato come “danno emergente” e non come “lucro cessante” quali sarebbero le minori entrate dovute all’applicazione della disciplina favorevole sopravvenuta. 16. Così ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale di riferimento, devono essere svolte le seguenti considerazioni circa lo sviluppo diacronico dei precetti e delle sanzioni dell’odierna disciplina. [OSCURATO:PERSONA] reputa che il precetto applicabile al caso di specie sia, per il principio di legalità fissato nell'articolo 1 della legge n. 689/1981, quello vigente all’epoca dei fatti ascritti al sig. [OSCURATO:PERSONA]. È applicabile cioè l’art. 3 co. 1 d.l. 143/1991 (convertito con modificazioni dalla l. 197/1991) nel testo risultante dalla novella attuata dall’art. 1 del d.lgs. 153/1997. A confortare tale scelta ermeneutica è Cass. n. 20697/2018 (spec. pag. 4 ult. cpv.). 17. Tanto precisato, il Collegio rileva come l’art. 69 imponga un giudizio comparativo tra la disciplina sanzionatoria del 1997 (riportata nel precedente § 13.1) e quella del 2017 (riportata nel precedente § 13.3) perché venga applicata quella più favorevole. Ebbene, tale comparazione deve «fondarsi sull'individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico» (così C. Cost. n. 68/17, § 8). Al riguardo è pertanto necessario considerare anche il disposto dell'articolo 67 d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90/2017, il quale recita: «Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravità e durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile; d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili; e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile; f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile; g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati; h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. 2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridotta da un terzo a due terzi. 3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (103), in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni». 18. Ai fini della individuazione del tr attamento sanzionatorio più favorevole risulta quindi necessario un apprezzamento di fatto - che non può essere compiuto se non in sede di merito - delle circostanze di commissione dell'illecito, onde stabilire se, per la violazione concretamente commessa dal signor [OSCURATO:PERSONA], risulti più favorevole la sanzione irrogabile secondo la disciplina vigente all'epoca di commissione dell'illecito o quella irrogabile secondo la disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 90/2017, comprensiva dei criteri di graduazione della sanzione sopra menzionati. 19. Il ricorso va quindi accolto limitatam