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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 04767/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto che ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dal predetto imputato avverso la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Taranto in data 14.10.2020.

Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione all'art. 581 c.p.p. avendo l'impugnazione i requisiti necessari.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato rispetto alle censure di inammissibiloità dei gravame di appello formulate dalla sentenza con le quali non si confronta in alcun modo.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto che ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dal predetto imputato avverso la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Taranto in data 14.10.2020. Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione all'art. 581 c.p.p. avendo l'impugnazione i requisiti necessari. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato rispetto alle censure di inammissibiloità dei gravame di appello formulate dalla sentenza con le quali non si confronta in alcun modo. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il r
Sentenza Cassazione n. 04767/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris