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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 1948

Cassazione n. 25841/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1948 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno dell'Il marzo 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 27 novembre 2019, con la quale era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa, in ordine al reato di detenzione illegale di arma comune da sparo, nella sua forma di lieve entità, ai sensi degli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché il 20 marzo 2015 aveva illegalmente detenuto presso la sua abitazione in Eboli due fucili (uno a retrocarica e uno a monocanna, collocati in modo da non essere visibili né accessibili a terzi), in precedenza regolarmente denunziati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente padre e suocero dell'imputato, deceduti al momento del fatto.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché non vi sarebbe prova alcuna circa il fatto che l'imputato fosse consapevole della presenza delle armi nell'appartamento, in quanto appartenute in vita al padre e al suocero quando con lui convivevano.

2.2. Con il secondo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 131 bis, 133 cod. pen. e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in ordine alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Giova evidenziare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argonnentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure.

Nel caso di specie, invece, il ricorrente ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, non confrontandosi con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che le armi sequestrate erano state rinvenute all'interno dell'abitazione dell'imputato, avvolte in un involucro all'interno di un armadio della camera da letto, in un luogo ad uso esclusivo del Mazzini.

La Corte, quindi, ha ritenuto non credibile la tesi difensiva - secondo la quale l'occultamento delle armi era stato effettuato da terze persone - a nulla rilevando che tali armi erano appartenute ai congiunti deceduti nel 1979 e nel 2005.

Pur volendo condividere la ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa, infatti, Mazzini avrebbe dovuto adempiere l'obbligo di denunciare la detenzione delle armi per averle detenute all'interno della sua abitazione, a prescindere dalle modalità con cui jure successionis ne aveva acquisito la disponibilità materiale, essendo tale obbligo giuridico connesso al possesso dell'arma e non già alla sua titolarità formale (Sez. 1, n. 7906 del 12/06/2012, dep. 18/02/2013, Omacini, Rv. 255193).

1.2. Pure il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

A tal fine, si evidenzia che, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131 bis cod. pen. dopo aver considerato le concrete forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena.

Nel caso di specie, il giudice di merito in modo ineccepibile ha evidenziato che le modalità obiettive della condotta, protratta nel tempo, non permettevano di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offensività del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata né richiedevano una rideterminazione del trattamento sanzionatorio.2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe ndrini /i // Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Colle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1948 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno dell'Il marzo 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 27 novembre 2019, con la quale era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa, in ordine al reato di detenzione illegale di arma comune da sparo, nella sua forma di lieve entità, ai sensi degli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché il 20 marzo 2015 aveva illegalmente detenuto presso la sua abitazione in Eboli due fucili (uno a retrocarica e uno a monocanna, collocati in modo da non essere visibili né accessibili a terzi), in precedenza regolarmente denunziati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente padre e suocero dell'imputato, deceduti al momento del fatto. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché non vi sarebbe prova alcuna circa il fatto che l'imputato fosse consapevole della presenza delle armi nell'appartamento, in quanto appartenute in vita al padre e al suocero quando con lui convivevano. 2.2. Con il secondo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 131 bis, 133 cod. pen. e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in ordine alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova evidenziare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argonnentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Nel caso di specie, invece, il ricorrente ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, non confrontandosi con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che le armi sequestrate erano state rinvenute all'interno dell'abitazione dell'imputato, avvolte in un involucro all'interno di un armadio della camera da letto, in un luogo ad uso esclusivo del Mazzini. La Corte, quindi, ha ritenuto non credibile la tesi difensiva - secondo la quale l'occultamento delle armi era stato effettuato da terze persone - a nulla rilevando che tali armi erano appartenute ai congiunti deceduti nel 1979 e nel 2005. Pur volendo condividere la ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa, infatti, Mazzini avrebbe dovuto adempiere l'obbligo di denunciare la detenzione delle armi per averle detenute all'interno della sua abitazione, a prescindere dalle modalità con cui jure successionis ne aveva acquisito la disponibilità materiale, essendo tale obbligo giuridico connesso al possesso dell'arma e non già alla sua titolarità formale (Sez. 1, n. 7906 del 12/06/2012, dep. 18/02/2013, Omacini, Rv. 255193). 1.2. Pure il secondo motivo di ricorso è inammissibile. A tal fine, si evidenzia che, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131 bis cod. pen. dopo aver considerato le concrete forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena. Nel caso di specie, il giudice di merito in modo ineccepibile ha evidenziato che le modalità obiettive della condotta, protratta nel tempo, non permettevano di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offensività del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata né richiedevano una rideterminazione del trattamento sanzionatorio.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe ndrini /i // Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Colle
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