CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44859/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 settembre 1973 avverso l'ordinanza resa il 16 Marzo 2023 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo sezione per il riesame ha respinto la richiesta ex articolo 309 cod.proc.pen. avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal GIP il 23 Febbraio 2023 con cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari, in relazione al reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso. Si addebita all'indagato di avere offerto un contributo stabile e qualificato al sodalizio Cosa nostra e in particolare al mandamento mafioso di Cerda, fungendo da autista di [OSCURATO:PERSONA] e accompagnandolo agli appuntamenti riservati con altro affiliato, [OSCURATO:PERSONA], sino ad epoca successiva al 18 dicembre 2021. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso Muscarella, deducendo: 2.1 Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso poiché il tribunale ha erroneamente ritenuto che il ricorrente abbia apportato un consapevole contributo utile alla associazione svolgendo le funzioni di autista di un appartenente a cosa nostra, mentre la difesa aveva dimostrato che l'indagato si era limitato a fornire passaggio ad un asserito affiliato in 5 occasioni nel rispetto del solito itinerario percorso per rifornire di pane e prodotti da forno i suoi clienti. Ricorre il vizio di motivazione poiché dagli atti non emerge la consapevolezza del Muscarella circa il successivo incontro del Piraino con il Rizzo, al quale forniva giornalmente il pane. La ricostruzione secondo cui Muscarella avrebbe portato a Rizzo una lettera riservata è illogica, poiché l'indagato non avrebbe lasciato una busta incustodita ma l'avrebbe consegnata brevi manu al Rizzo, sicché è logico ritenere che la busta contenesse il resoconto mensile delle consegne e delle forniture effettuate. Non vi è inoltre prova di messaggi specifici trasmessi dal Piraino a Rizzo tramite l'odierno indagato, il quale in sede di interrogatorio ha reso motivazioni alternative e lecite della propria condotta, contrarie a quelle della prospettazione accusatoria, che sono state del tutto eluse dal primo giudice, così incorrendo in travisamento della prova. I dati cronologici, 5 passaggi forniti dal Muscarella al Piraino in oltre due anni di indagini, confermano solo l'occasionale condotta del Muscarella in favore del Piraino e non integrano la necessaria gravità indiziaria in ordine alla prospettazione accusatoria. 3.11 ricorso è inammissibile perché formula motivi generici e non consentiti, invocando una diversa valutazione del compendio indiziario e confrontandosi direttamente con il portato delle emergenze processuali, valorizzate dal Tribunale con argomentazioni non manifestamente illogiche e rispettose dei criteri di legge. Nel caso in esame nessuno dei vizi prospettati con l'impugnazione - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett. E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla condotta contestata all'indagato. Il ricorso si limita a reiterare le censure di merito proposte in sede di riesame, invocando una valutazione alternativa e più favorevole all'indagato degli elementi probatori offerti dalla accusa, che il tribunale nell'ordinanza impugnata ha esposto nel dettaglio e valutato senza incorrere in travisamenti. In particolare il tribunale ha ritenuto che, lungi dal fornire occasionalmente un mero passaggio ad un compaesano durante le sue trasferte, l'odierno ricorrente ha appositamente accompagnato il sodale presso il luogo di incontro con Rizzo, attendendone il ritorno alla stessa stazione di servizio, oppure recandosi prima presso l'abitazione di Rizzo per accertarsi della sua presenza. Inoltre ricorrono gravi indizia che il predetto si sia reso disponibile a portare messaggi al Rizzo, come emerge da un servizio di osservazione e dal tenore di una conversazione intercettata e riportata nel provvedimento, che risulta ostativa alla diversa lettura dei fatti offerta dalla difesa e palesa che il messaggio proveniva direttamente da Piraino ed era volto ad organizzare un nuovo incontro. Il tribunale, inoltre, ha preso in considerazione la diversa lettura delle emergenze processuali offerta dalla difesa e l'ha motivatamente ritenuta inidonea a spiegare le condotte dell'indagato che, complessivamente valutate, palesano la sua consapevolezza di fornire un contributo al sodalizio, fungendo da autista del Piraino e consentendo la trasmissione di messaggi volti all'organizzazione di incontri tra esponenti apicali dell'organizzazione. 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 11 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]