Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03903/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 23064-2015, proposto da: 19 AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore iit„ elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.

FUSCO Walter - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4869/32/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 15.35.2015; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 9 novembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Basket fu notificato un avviso d'accertamento con cui, relativamente all'anno d'imposta 2007, l'Agenzia delle entrate rideterminò gli imponibili ai fini Ires, Irap ed Iva, chiedendo il pagamento di maggiori imposte, oltre sanzioni.

RGN 23064/2015 Consi,Nere rel. [OSCURATO:PERSONA] impositivo, notificato il 3 ottobre 2012, era seguito alla verifica e al processo verbale di constatazione, con cui era stata contestata la natura associativa non commerciale dell'ente, prevista dall'art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 -con conseguente esclusione delle agevolazioni fiscali e ricalcolo degli elementi attivi e passivi-, nonché presunte entrate non contabilizzate.

Il p.v.c. era stato redatto il 9 luglio 2012.

L'ente impugnò l'avviso d'accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, che con sentenza n. 2340/02/2014 ne dichiarò la nullità perché notificato senza il rispetto del termine dilatoria previsto dall'art. 12, comma 7, della

I. 27 luglio 2000, n. 212, così violando la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale.

L'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 4869/32/2015, ora oggetto d'impugnazione.

Il giudice regionale ritenne che ai fini del rispetto dei termine dilatorio occorresse escludere il periodo di sospensione feriale, di cui all'art. 1 della

I. 7 ottobre 1969, n. 742.

A tal fine sostenne che la sospensione feriale trovasse applicazione non solo ai termini prettamente processuali, ma a ogni altro termine fissato ed incidente sul compimento di atti processuali, diversamente emergendo conseguenze "aberranti" sui concreto esercizio del diritto di difesa del contribuente.

Non tenne neppure conto che la contribuente aveva comunque già depositato osservazioni sul processo verbale.

L'Agenzia delle entrate ha censurato la pronuncia, di cui ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a due motivi.

La contribuente è rimasta intimata.

Nell'adunanza camerale del 9 novembre 2022 la causa è stata discussa e decisa.

Considerato che Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della

I. n. 212 del 2000, nonché dell'art. 1 della

I. n. 742 del 1969, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all'erronea interpretazione della disciplina che regolamenta la sospensione feriale dei termini processuali, che il giudice regionale ha ritenuto applicabile anche alla fattispecie prevista dall'art. 12, comma 7, dei cd.

Statuto del contribuente, in materia di garanzia del contraddittorio endo-procedimentale.

RGN 23064/2015 consige reI.

Fede rici Il motivo è fondato.

Il tenore della norma regolatrice della sospensione feriale dei termini processuali è inequivoco nel circoscrivere ai termini "processuali", e solo ad essi, la sua applicabilità.

L'art. 1 cit., ratione temporis vigente, prescrive infatti che «Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 16 luglio al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

La norma è stata novellata dall'art. 16,

I. 10 novembre 2014, n. 162, che ha ridotto la sospensione dei termini al periodo 1 / 31 agosto (ma con decorrenza a partire dall'anno 2015, e quindi ininfluente sulla presente controversia).

Tutti gli interventi legislativi e della Corte Costituzionale, incidenti sulla materia disciplinata dalla legge del 1969, sono stati indirizzati ad ampliare il regime della sospensione feriale dei termini processuali, senza mai attingere la disciplina dei termini endo-procedimentali, che cadenzano il procedimento amministrativo, sino al suo compimento e all'emissione dell'atto amministrativo impugnabile dinanzi ad una giurisdizione, sia essa ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria.

La commissione regionale ha invece ritenuto che anche al termine dilatorio, posto dall'art. 12, comma 7 della

I. n. 212 del 2000 a garanzia dei contraddittorio endo-procedimentale, fosse applicabile la sospensione feriale dei termini.

Così pronunciandosi ha erroneamente esteso a quella fattispecie una disciplina dei termini ad essa non applicabile, incorrendo in un errore di interpretazione della norma.

Il motivo va dunque accolto, dovendo affermarsi il principio secondo cui «in tema di sospensione feriale dei termini, l'art. 1 della

I. 7 ottobre 1969, n. 742, pur nel più ampio contenuto assicurato dai numerosi interventi della Corte Costituzionale, è applicabile ai soli termini processuali, con esclusione dei termini endo-procedimentali, che cadenzano il procedimento amministrativo sino all'emissione del provvedimento amministrativo, quest'ultimo impugnabile dinanzi ad una giurisdizione, sia essa ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria.

Ne discende che al termine dilatorio, previsto dall'art. 12, RGN 23064/2015 ConsiNiere rei.

Federici comma 7 della

I. 26 luglio 2000, n. 212, a garanzia del contraddittorio endo-procedimentale in materia di accertamento tributario, non è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale».

Il secondo motivo, con cui l'Amministrazione finanziaria ha lamentato la violazione dell'art. 12, comma 7, della

I. n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

La sentenza va cassata e il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, che, in diversa composizione, provvederà al riesame dell'appello dell'Agenzia delle entrate, oltre che alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 23064-2015, proposto da: 19 AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore iit„ elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. FUSCO Walter - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4869/32/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 15.35.2015; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 9 novembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Basket fu notificato un avviso d'accertamento con cui, relativamente all'anno d'imposta 2007, l'Agenzia delle entrate rideterminò gli imponibili ai fini Ires, Irap ed Iva, chiedendo il pagamento di maggiori imposte, oltre sanzioni. RGN 23064/2015 Consi,Nere rel. [OSCURATO:PERSONA] impositivo, notificato il 3 ottobre 2012, era seguito alla verifica e al processo verbale di constatazione, con cui era stata contestata la natura associativa non commerciale dell'ente, prevista dall'art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 -con conseguente esclusione delle agevolazioni fiscali e ricalcolo degli elementi attivi e passivi-, nonché presunte entrate non contabilizzate. Il p.v.c. era stato redatto il 9 luglio 2012. L'ente impugnò l'avviso d'accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, che con sentenza n. 2340/02/2014 ne dichiarò la nullità perché notificato senza il rispetto del termine dilatoria previsto dall'art. 12, comma 7, della I. 27 luglio 2000, n. 212, così violando la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale. L'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 4869/32/2015, ora oggetto d'impugnazione. Il giudice regionale ritenne che ai fini del rispetto dei termine dilatorio occorresse escludere il periodo di sospensione feriale, di cui all'art. 1 della I. 7 ottobre 1969, n. 742. A tal fine sostenne che la sospensione feriale trovasse applicazione non solo ai termini prettamente processuali, ma a ogni altro termine fissato ed incidente sul compimento di atti processuali, diversamente emergendo conseguenze "aberranti" sui concreto esercizio del diritto di difesa del contribuente. Non tenne neppure conto che la contribuente aveva comunque già depositato osservazioni sul processo verbale. L'Agenzia delle entrate ha censurato la pronuncia, di cui ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a due motivi. La contribuente è rimasta intimata. Nell'adunanza camerale del 9 novembre 2022 la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, nonché dell'art. 1 della I. n. 742 del 1969, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all'erronea interpretazione della disciplina che regolamenta la sospensione feriale dei termini processuali, che il giudice regionale ha ritenuto applicabile anche alla fattispecie prevista dall'art. 12, comma 7, dei cd. Statuto del contribuente, in materia di garanzia del contraddittorio endo-procedimentale. RGN 23064/2015 consige reI. Fede rici Il motivo è fondato. Il tenore della norma regolatrice della sospensione feriale dei termini processuali è inequivoco nel circoscrivere ai termini "processuali", e solo ad essi, la sua applicabilità. L'art. 1 cit., ratione temporis vigente, prescrive infatti che «Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 16 luglio al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». La norma è stata novellata dall'art. 16, I. 10 novembre 2014, n. 162, che ha ridotto la sospensione dei termini al periodo 1 / 31 agosto (ma con decorrenza a partire dall'anno 2015, e quindi ininfluente sulla presente controversia). Tutti gli interventi legislativi e della Corte Costituzionale, incidenti sulla materia disciplinata dalla legge del 1969, sono stati indirizzati ad ampliare il regime della sospensione feriale dei termini processuali, senza mai attingere la disciplina dei termini endo-procedimentali, che cadenzano il procedimento amministrativo, sino al suo compimento e all'emissione dell'atto amministrativo impugnabile dinanzi ad una giurisdizione, sia essa ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria. La commissione regionale ha invece ritenuto che anche al termine dilatorio, posto dall'art. 12, comma 7 della I. n. 212 del 2000 a garanzia dei contraddittorio endo-procedimentale, fosse applicabile la sospensione feriale dei termini. Così pronunciandosi ha erroneamente esteso a quella fattispecie una disciplina dei termini ad essa non applicabile, incorrendo in un errore di interpretazione della norma. Il motivo va dunque accolto, dovendo affermarsi il principio secondo cui «in tema di sospensione feriale dei termini, l'art. 1 della I. 7 ottobre 1969, n. 742, pur nel più ampio contenuto assicurato dai numerosi interventi della Corte Costituzionale, è applicabile ai soli termini processuali, con esclusione dei termini endo-procedimentali, che cadenzano il procedimento amministrativo sino all'emissione del provvedimento amministrativo, quest'ultimo impugnabile dinanzi ad una giurisdizione, sia essa ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria. Ne discende che al termine dilatorio, previsto dall'art. 12, RGN 23064/2015 ConsiNiere rei. Federici comma 7 della I. 26 luglio 2000, n. 212, a garanzia del contraddittorio endo-procedimentale in materia di accertamento tributario, non è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale». Il secondo motivo, con cui l'Amministrazione finanziaria ha lamentato la violazione dell'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo. La sentenza va cassata e il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, che, in diversa composizione, provvederà al riesame dell'appello dell'Agenzia delle entrate, oltre che alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazion
Sentenza Cassazione n. 03903/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris