Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 1975

Cassazione n. 35887/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/07/1975 avverso l'ordinanza del 02/02/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 2 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Salerno revocava nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], a far data dal 4.1.2021, l'affidamento in prova al servizio sociale, concesso con provvedimento del medesimo Tribunale del 22.9.2020.

2. Avverso detta ordinanza il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e difetto di motivazione anche con riferimento alla decorrenza della disposta revoca, nonché per omessa motivazione in relazione alla richiesta, formulata nel corso dell'udienza camerale, di concessione in favore del prevenuto della misura della detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel presente scrutinio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati.

E in vero, l'ordinanza impugnata risulta adeguatamente e congruamente motivata in ordine alle ragioni per le quali il Tribunale di sorveglianza ha adottato la decisione impugnata.

Il Tribunale ha, innanzitutto, rilevato che il D'Errico, durante la sottoposizione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, era stato tratto in arresto in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e ha ripercorso quanto risultava dalla comunicazione della notizia di reato, nella quale erano state descritte dettagliatamente tutte le circostanze della condotta posta in essere dal prevenuto.

E ha ritenuto che tali dati dimostrassero l'assoluta inidoneità della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale (e implicitamente anche di quella della detenzione domiciliare) a prevenire la pericolosità del D'Errico e l'incapacità di quest'ultimo a seguire responsabilmente e positivamente le prescrizioni e di coglierne il significato; ha, altresì, ritenuto che la misura alternativa doveva di conseguenza essere revocata a far data dal 4.1.2021, corrispondente alla data in cui il predetto aveva iniziato a cedere sostanza stupefacente a terze persone.

A fronte di ciò, le censure difensive, lungi dal denunciare vizi logici o giuridici effettivamente esistenti nel percorso argomentativo, si sostanziano in una indebita richiesta di una diversa "lettura" dei dati procedimentali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/07/1975 avverso l'ordinanza del 02/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Salerno revocava nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], a far data dal 4.1.2021, l'affidamento in prova al servizio sociale, concesso con provvedimento del medesimo Tribunale del 22.9.2020. 2. Avverso detta ordinanza il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e difetto di motivazione anche con riferimento alla decorrenza della disposta revoca, nonché per omessa motivazione in relazione alla richiesta, formulata nel corso dell'udienza camerale, di concessione in favore del prevenuto della misura della detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel presente scrutinio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. E in vero, l'ordinanza impugnata risulta adeguatamente e congruamente motivata in ordine alle ragioni per le quali il Tribunale di sorveglianza ha adottato la decisione impugnata. Il Tribunale ha, innanzitutto, rilevato che il D'Errico, durante la sottoposizione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, era stato tratto in arresto in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e ha ripercorso quanto risultava dalla comunicazione della notizia di reato, nella quale erano state descritte dettagliatamente tutte le circostanze della condotta posta in essere dal prevenuto. E ha ritenuto che tali dati dimostrassero l'assoluta inidoneità della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale (e implicitamente anche di quella della detenzione domiciliare) a prevenire la pericolosità del D'Errico e l'incapacità di quest'ultimo a seguire responsabilmente e positivamente le prescrizioni e di coglierne il significato; ha, altresì, ritenuto che la misura alternativa doveva di conseguenza essere revocata a far data dal 4.1.2021, corrispondente alla data in cui il predetto aveva iniziato a cedere sostanza stupefacente a terze persone. A fronte di ciò, le censure difensive, lungi dal denunciare vizi logici o giuridici effettivamente esistenti nel percorso argomentativo, si sostanziano in una indebita richiesta di una diversa "lettura" dei dati procedimentali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 35887/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris