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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45112/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 21/05/2021 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Messina, quale giudice del riesame, rigettava la richiesta di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina che gli aveva applicato la misura cautelare carceraria in relazione ai reati di cui agli artt. 74 (capo 1061) e 73 (capo 644) d.P.R. n. 309 del 1990.

Secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ceduto a [OSCURATO:PERSONA] in data 18 giugno 2017 sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché avrebbe fatto parte di un'associazione dedita al narcotraffico capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], rivestendo il ruolo di fornitore.

Le indagini avevano portato a ricostruire l'esistenza e l'operatività di due sodalizi rivali dediti al narcotraffico (come testimoniavano gli agguati subiti dagli Arrigo tra l'aprile 2016 e il gennaio 2017): quello dei Bonanno e quello capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] (capo 10), quest'ultimo costituito da coloro che erano un tempo spacciatori al soldo di [OSCURATO:PERSONA], che approfittando delle vicissitudini giudiziarie patite dai fratelli Antonio e [OSCURATO:PERSONA], si erano "messi in proprio" rilevando una consistente fetta di mercato.

A carico di [OSCURATO:PERSONA] erano richiamate dal Tribunale le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva definito come un trafficante di stupefacente che riforniva stabilmente [OSCURATO:PERSONA]; le captazioni, che davano atto dell'attività di cessione di stupefacenti svolta da [OSCURATO:PERSONA] sulla piazza locale; la captazione del 18 giugno 2017, nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva raccontato a [OSCURATO:PERSONA] (soggetto di primo piano del sodalizio degli Arrigo) che si era dovuto rivolgere il giorno precedente a [OSCURATO:PERSONA] per reperire stupefacente non essendo da lui disponibile, rimanendo tuttavia deluso per la quantità e la qualità della cocaina acquistata; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva identificato [OSCURATO:PERSONA] come un fornitore di cocaina di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]), spacciatori del gruppo Bonanno; la captazione del 22 febbraio 2017, nella quale [OSCURATO:PERSONA], nel parlare con un soggetto non identificato, evocava una pretesa restitutoria per conto del marito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (per una pessima fornitura di droga ricevuta), rivendicando da questi una sorta di mantenimento mensile.

Tali elementi dimostravano per il giudice del riesame, oltre alla cessione di cocaina effettuata al Ragonese nel giugno 2017, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di stabile fornitore e di intraneo al sodalizio.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 606 cod. proc. pen.

L'unico elemento probatorio a sostegno della cessione di stupefacente è una captazione nella quale peraltro si fa riferimento a sostanza acquistata dal Ragonese priva di idoneità drogante.

2.2. Violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.La inidoneità della prova per l'episodio che precede veniva ad indebolire la contestazione per il reato associativo, che si basa sulle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

Questi dichiarava di aver incontrato il [OSCURATO:PERSONA] solo tre volte (non ricordandone neppure il cognome) e in tali occasioni di aver ora ricevuto in dono 50 euro, ora di avergli sollecitato la consegna di droga mai ricevuta.

Da tali dichiarazioni, che possono al più configurare episodi di spaccio, il Tribunale ha ritenuto di ravvisare l'ipotesi associativa, senza che vi fossero gli elementi tipici di detta fattispecie.

I riscontri erano costituiti dalla captazione del 18 giugno 2017, che aveva ad oggetto piuttosto una millanteria del Ragonese (non sentito dagli investigatori sul punto) che per ingraziarsi [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto cenno all'acquisto fatto dal [OSCURATO:PERSONA] definendo la sostanza priva di potere drogante; nonché dalle non riscontrate affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] che in ogni caso riferiva della consegna di droga del [OSCURATO:PERSONA] di sostanza non drogante, tanto che questi doveva risarcirla mensilmente per il danno arrecato.

In definitiva al [OSCURATO:PERSONA] è attribuita presuntivamente attività di spaccio (nessun sequestro era stato effettuato a riscontro) e comunque di droga priva di capacità drogante, tale da non rientrare neppure nell'ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito precisati.

2. Quanto al primo motivo, relativo all'ipotesi di cessione di cocaina al Ragonese, la censura non può essere accolta.

Il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica e quindi non sindacabile in questa sede, ha desunto dalle frasi captate che Ragonese si era soltanto lamentato con il suo interlocutore della qualità e della convenienza della droga cedutagli da [OSCURATO:PERSONA], il quale, al pari di altri spacciatori di zona, smerciavano sostanza di pessima qualità.

In tale prospettiva, non può ritenersi, come sostiene il ricorrente, che la droga ricevuta non avesse del tutto efficacia drogante.

3. Con riferimento al secondo motivo, va rilevato preliminarmente che non sono consentite in questa sede le critiche del ricorrente volte soltanto ad una / rilettura nel merito delle evidenze investigative, per sminuirne la valenza anche , attraverso la allegazione di argomenti privi di fondamento (quanto alla necessità di conferma o di riscontri delle dichiarazioni accusatorie oggetto di captazione, Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714).

Sono invece fondate le censure che deducono le carenze argomentative della ordinanza impugnata con riferimento alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale facente capo ai Bonanno.

Secondo un principio consolidato, la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può manifestarsi anche attraverso la costante disponibilità a fornire le sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico e il vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, perché ciò agevola lo svolgimento dell'attività criminosa dell'associazione ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, tuttavia è necessario che si accerti, a livello di gravità indiziaria, che tali attività sono poste in essere con la coscienza e volontà dell'autore di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 6, n. 41612 del 19/6/2013, Rv. 257798; in senso conforme, da ultimo, Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Rv. 279249).

In altri termini, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile - riconducibile alla "affectio societatis" -, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica, attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo (Sez.

V, n. 32081 del 24/6/2014, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/3/2014, Rv. 259881).

Circostanze queste che non emergono dalla motivazione dell'ordinanza in esame, che si è limitata (pag. 14) a richiamare da un lato l'esistenza di un rapporto di fornitura tra il ricorrente e l'associazione criminale "tutt'altro che occasionale" e dall'altro la pretesa di un obbligo di solidarietà dei sodali nei confronti del ricorrente al momento di fibrillazione del gruppo scaturito dall'arresto del capo clan.

Quanto alla attività del ricorrente quale soggetto dedito allo smercio di stupefacenti nella zona, oggetto di indagine, va altresì rilevato che il Tribunale non ha considerato che le emergenze investigative avevano descritto [OSCURATO:PERSONA] operare anche in favore di soggetti appartenenti a compagini associative diverse da quella dei Bonanno e con essa rivali.

Dato che non veniva di per sé ad escludere la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (che può essere realizzata anche attraverso un rapporto di fornitura non esclusivo con il sodalizio) ma che imponeva la dimostrazione che il rapporto tra fornitore e acquirente avesse assunto la connotazione di canale di rifornimento di valenza biunivoca, cioè di strumento operativo di cui il sodalizio disponeva nello stabile interesse sia di chi rifornisce sia di chi acquista (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 08/01/2016, Rv. 265764).

Né risulta sufficiente a dimostrare l'intraneità del ricorrente la captazione di [OSCURATO:PERSONA], posto che la stessa rappresenta in definitiva la reazione della donna alla causa dell'arresto del marito (la detenzione di droga di scarsa qualità della droga ceduta da [OSCURATO:PERSONA]) con la conseguente pretesa di essere pagata da [OSCURATO:PERSONA] "al mese" per farsi risarcire del danno subito.

La conclusione tratta dal Tribunale (esistenza di un obbligo di solidarietà associativa) appare effettivamente un salto logico nel percorso motivazionale.

4. Si impone quindi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al reato associativo per un nuovo esame che nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito dovrà colmare le rilevate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa sede stabiliti.

Per l'effetto, l'annullamento deve estendersi anche al punto delle esigenze cautelari, in funzione del loro apprezzamento una volta definiti i termini della condotta ascrivibile al ricorrente, sia pur a livello di gravità indiziaria, anche in funzione dell'operatività o meno della presunzione dettata dall'art. 275, comma 3, del codice di rito.

Per il resto il ricorso va rigettato. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Messina, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Rigetta il ricorso nel resto.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 21/05/2021 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Messina, quale giudice del riesame, rigettava la richiesta di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina che gli aveva applicato la misura cautelare carceraria in relazione ai reati di cui agli artt. 74 (capo 1061) e 73 (capo 644) d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ceduto a [OSCURATO:PERSONA] in data 18 giugno 2017 sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché avrebbe fatto parte di un'associazione dedita al narcotraffico capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], rivestendo il ruolo di fornitore. Le indagini avevano portato a ricostruire l'esistenza e l'operatività di due sodalizi rivali dediti al narcotraffico (come testimoniavano gli agguati subiti dagli Arrigo tra l'aprile 2016 e il gennaio 2017): quello dei Bonanno e quello capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] (capo 10), quest'ultimo costituito da coloro che erano un tempo spacciatori al soldo di [OSCURATO:PERSONA], che approfittando delle vicissitudini giudiziarie patite dai fratelli Antonio e [OSCURATO:PERSONA], si erano "messi in proprio" rilevando una consistente fetta di mercato. A carico di [OSCURATO:PERSONA] erano richiamate dal Tribunale le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva definito come un trafficante di stupefacente che riforniva stabilmente [OSCURATO:PERSONA]; le captazioni, che davano atto dell'attività di cessione di stupefacenti svolta da [OSCURATO:PERSONA] sulla piazza locale; la captazione del 18 giugno 2017, nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva raccontato a [OSCURATO:PERSONA] (soggetto di primo piano del sodalizio degli Arrigo) che si era dovuto rivolgere il giorno precedente a [OSCURATO:PERSONA] per reperire stupefacente non essendo da lui disponibile, rimanendo tuttavia deluso per la quantità e la qualità della cocaina acquistata; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva identificato [OSCURATO:PERSONA] come un fornitore di cocaina di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]), spacciatori del gruppo Bonanno; la captazione del 22 febbraio 2017, nella quale [OSCURATO:PERSONA], nel parlare con un soggetto non identificato, evocava una pretesa restitutoria per conto del marito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (per una pessima fornitura di droga ricevuta), rivendicando da questi una sorta di mantenimento mensile. Tali elementi dimostravano per il giudice del riesame, oltre alla cessione di cocaina effettuata al Ragonese nel giugno 2017, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di stabile fornitore e di intraneo al sodalizio. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 606 cod. proc. pen. L'unico elemento probatorio a sostegno della cessione di stupefacente è una captazione nella quale peraltro si fa riferimento a sostanza acquistata dal Ragonese priva di idoneità drogante. 2.2. Violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.La inidoneità della prova per l'episodio che precede veniva ad indebolire la contestazione per il reato associativo, che si basa sulle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Questi dichiarava di aver incontrato il [OSCURATO:PERSONA] solo tre volte (non ricordandone neppure il cognome) e in tali occasioni di aver ora ricevuto in dono 50 euro, ora di avergli sollecitato la consegna di droga mai ricevuta. Da tali dichiarazioni, che possono al più configurare episodi di spaccio, il Tribunale ha ritenuto di ravvisare l'ipotesi associativa, senza che vi fossero gli elementi tipici di detta fattispecie. I riscontri erano costituiti dalla captazione del 18 giugno 2017, che aveva ad oggetto piuttosto una millanteria del Ragonese (non sentito dagli investigatori sul punto) che per ingraziarsi [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto cenno all'acquisto fatto dal [OSCURATO:PERSONA] definendo la sostanza priva di potere drogante; nonché dalle non riscontrate affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] che in ogni caso riferiva della consegna di droga del [OSCURATO:PERSONA] di sostanza non drogante, tanto che questi doveva risarcirla mensilmente per il danno arrecato. In definitiva al [OSCURATO:PERSONA] è attribuita presuntivamente attività di spaccio (nessun sequestro era stato effettuato a riscontro) e comunque di droga priva di capacità drogante, tale da non rientrare neppure nell'ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito precisati. 2. Quanto al primo motivo, relativo all'ipotesi di cessione di cocaina al Ragonese, la censura non può essere accolta. Il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica e quindi non sindacabile in questa sede, ha desunto dalle frasi captate che Ragonese si era soltanto lamentato con il suo interlocutore della qualità e della convenienza della droga cedutagli da [OSCURATO:PERSONA], il quale, al pari di altri spacciatori di zona, smerciavano sostanza di pessima qualità. In tale prospettiva, non può ritenersi, come sostiene il ricorrente, che la droga ricevuta non avesse del tutto efficacia drogante. 3. Con riferimento al secondo motivo, va rilevato preliminarmente che non sono consentite in questa sede le critiche del ricorrente volte soltanto ad una / rilettura nel merito delle evidenze investigative, per sminuirne la valenza anche , attraverso la allegazione di argomenti privi di fondamento (quanto alla necessità di conferma o di riscontri delle dichiarazioni accusatorie oggetto di captazione, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714). Sono invece fondate le censure che deducono le carenze argomentative della ordinanza impugnata con riferimento alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale facente capo ai Bonanno. Secondo un principio consolidato, la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può manifestarsi anche attraverso la costante disponibilità a fornire le sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico e il vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, perché ciò agevola lo svolgimento dell'attività criminosa dell'associazione ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, tuttavia è necessario che si accerti, a livello di gravità indiziaria, che tali attività sono poste in essere con la coscienza e volontà dell'autore di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 6, n. 41612 del 19/6/2013, Rv. 257798; in senso conforme, da ultimo, Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Rv. 279249). In altri termini, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile - riconducibile alla "affectio societatis" -, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica, attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo (Sez. V, n. 32081 del 24/6/2014, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/3/2014, Rv. 259881). Circostanze queste che non emergono dalla motivazione dell'ordinanza in esame, che si è limitata (pag. 14) a richiamare da un lato l'esistenza di un rapporto di fornitura tra il ricorrente e l'associazione criminale "tutt'altro che occasionale" e dall'altro la pretesa di un obbligo di solidarietà dei sodali nei confronti del ricorrente al momento di fibrillazione del gruppo scaturito dall'arresto del capo clan. Quanto alla attività del ricorrente quale soggetto dedito allo smercio di stupefacenti nella zona, oggetto di indagine, va altresì rilevato che il Tribunale non ha considerato che le emergenze investigative avevano descritto [OSCURATO:PERSONA] operare anche in favore di soggetti appartenenti a compagini associative diverse da quella dei Bonanno e con essa rivali. Dato che non veniva di per sé ad escludere la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (che può essere realizzata anche attraverso un rapporto di fornitura non esclusivo con il sodalizio) ma che imponeva la dimostrazione che il rapporto tra fornitore e acquirente avesse assunto la connotazione di canale di rifornimento di valenza biunivoca, cioè di strumento operativo di cui il sodalizio disponeva nello stabile interesse sia di chi rifornisce sia di chi acquista (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 08/01/2016, Rv. 265764). Né risulta sufficiente a dimostrare l'intraneità del ricorrente la captazione di [OSCURATO:PERSONA], posto che la stessa rappresenta in definitiva la reazione della donna alla causa dell'arresto del marito (la detenzione di droga di scarsa qualità della droga ceduta da [OSCURATO:PERSONA]) con la conseguente pretesa di essere pagata da [OSCURATO:PERSONA] "al mese" per farsi risarcire del danno subito. La conclusione tratta dal Tribunale (esistenza di un obbligo di solidarietà associativa) appare effettivamente un salto logico nel percorso motivazionale. 4. Si impone quindi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al reato associativo per un nuovo esame che nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito dovrà colmare le rilevate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa sede stabiliti. Per l'effetto, l'annullamento deve estendersi anche al punto delle esigenze cautelari, in funzione del loro apprezzamento una volta definiti i termini della condotta ascrivibile al ricorrente, sia pur a livello di gravità indiziaria, anche in funzione dell'operatività o meno della presunzione dettata dall'art. 275, comma 3, del codice di rito. Per il resto il ricorso va rigettato. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Messina, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta il ricorso nel resto.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Cos