CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 03264/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 651 cod. pen. - per avere l'imputato rifiutato di fornire ai Carabinieri la propria residenza e/o domicilio. Ritenuto che tale motivo non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativo di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito; la Corte d'appello di Messina in particolare, nell'impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione del principio per cui il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale - punito dall'art. 651 cod. pen. - va riferito non solo al nome e cognome ma a tutte le altre informazioni richieste per una completa identificazione, fra le quali, quindi, rientra anche il luogo di residenza (Sez. 1 n. 5091 del 17/01/2012 Tshitenge, Rv. 251854 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.