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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24831/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 9448/25 Mastricci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima parte dell'unico motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico, è aspecifico, poiché non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (cfr. pag. 3); Ritenuto che la seconda parte del motivo attinente al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche è parimenti aspecifico perché non si confronta con le articolare argomentazioni della Corte territoriale (v. in particolare p. 4 là dove, valutando i plurimi e significativi precedenti, la gravità della condotta e la pericolosità del soggetto, in Giudici di appello hanno ritenuto l'imputato non meritevole di applicazione delle circostanze generiche neppure con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 9448/25 Mastricci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima parte dell'unico motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico, è aspecifico, poiché non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (cfr. pag. 3); Ritenuto che la seconda parte del motivo attinente al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche è parimenti aspecifico perché non si confronta con le articolare argomentazioni della Corte territoriale (v. in particolare p. 4 là dove, valutando i plurimi e significativi precedenti, la gravità della condotta e la pericolosità del soggetto, in Giudici di appello hanno ritenuto l'imputato non meritevole di applicazione delle circostanze generiche neppure con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 24831/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris