CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 08256/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 18453/21 proposto da: -) [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatoex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) Condominio dell’immobile sito a [OSCURATO:PERSONA], via Nola n. 13, denominato "Miro " , in persona dall ’ amministratore pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoGennaro Memoli; -controricorrente - nonché -) Comune di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello diSalerno, 30 marzo 2021 n. 418; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: assicurazione della r.c. - spese legali dovute all’assicurato - dist i nzione - fattispecie.1. [OSCURATO:PERSONA] del fabbricato sito a [OSCURATO:PERSONA], denominato “[OSCURATO:PERSONA]” (d’ora innanzi, “il Condominio”), nel 2010 convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che: -) tra i beni condominiali rientrava una serie di boxgarages, realizzati su due livelliinterrati; -) al di sopra di tali box nel 2006 la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva realizzato un campo sportivo, progettato dall’ing. [OSCURATO:PERSONA], e ceduto al Comune di [OSCURATO:PERSONA] in virtù di una convenzione urbanistica tra la società costruttrice e l’amministrazione comunale; -) la struttura realizzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. presentava vari vizi costruttivi, che avevano provocato copiose infiltrazioni di acqua piovana all’interno dei box, danneggiandoli. Chiese pertanto la condanna deiconvenuti al risarcimento dei danni. 2. Ambedue i convenuti si costituirono chiedendo il rigetto della domanda. [OSCURATO:PERSONA] chiamò in causa, per essere tenuto indenne in caso di soccombenza, il proprio assicuratore della r.c., la [OSCURATO:SOCIETA].. 3. Con sentenza 11.7.2017 n. 865 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse la domanda e condannò i convenuti in solido al risarcimento del danno . Condannò poi la Generali: a) a tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] del 90% delle somme che avesse dovuto pagare al Condominio; b) a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese di soccombenza dovute al condominio; c) a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese di resistenza, sostenute per chiamare in causa l’assicuratore. La sentenza fu appellata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e dalla Generali. 4. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza 30.3.2021 n. 418 accolse in parte il gravame e -per quanto in questa sede ancora rileva - così provvide:-) rigettò la domanda proposta dal Condominio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], “con conseguente riforma della sentenza impugnata anche nella parte in cui ha previsto la manleva da parte di [OSCURATO:SOCIETA].”; -) rigettò la domanda, proposta dalla Generali, di restituzione delle somme pagate al Condominio ed a [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza di primogrado, per difetto di prova dell’avvenuto pagamento. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione in via principale dalla Generali con ricorso fondato su un motiv o ed illustrato da memoria , nonché in via incidentale dal Condominio, con ricorso fondato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con separati controricorsi, illustrati da memoria (puramente formale), sia al ricorso principale che a quello incidentale. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimato intimato. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo la società Generali lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c.. Sostiene di avere dedotto in grado di appello di avere dato esecuzione alla sentenza di primo grado e che tale allegazione non fu contestata da alcuna delle parti. Di conseguenza,nessuna ulteriore prova essa era tenuta a dare dell’avvenuto pagamento. 1.1. Il motivo è parzialmente fondato,nella parte in cui investe il rigetto della domanda di restituzione delle somme versate a [OSCURATO:PERSONA]; nella parte restante il motivo è, invece, infondato, ma la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] assume di avere versato a [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della sentenza di primo grado, la somma di euro 9.390,66, senza ulteriori precisazioni. Dalla sentenza di primo grado risulta che la Generali fu condannata a pagare a [OSCURATO:PERSONA] tre ordini di spese:a) le spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA] per chiamare in causa il proprio assicuratore, quantificate dal Tribunale in euro 3.000 oltre accessori; b) le spese di resistenza (cioè quelle sostenute da [OSCURATO:PERSONA] per remunerare il proprio avvocato, al fine di contrastare la domanda del condominio), non quantificate direttamente dal Tribunale, ma indicate in misura pari ai “valori medi” previsti dalla tabella di legge; c) le spese di soccombenza (cioè quelle che [OSCURATO:PERSONA], soccombente, fu condannato a pagare al condominio ex art. 91 c.p.c.), quantificate dal Tribunale in euro 2.600 più accessori. 1.2.1. Le spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA] per chiama re in causa l’assicuratore e coltivare la domanda di garanzia non costituiscono né conseguenza del rischio assicurato,né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c. (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 18076 del 31/08/2020, Rv. 658762 -01). L’assicuratore della r.c. che venisse chiamato in causa dal proprioassicurato, e soccombesse nella lite rispetto a questi, è tenuto a rifonderglile spese di chiamata in causa non in esecuzione d’una obbligazione contrattuale, ma in virtù del principiodella soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.. Il diritto al rimborso di quelle spese, pertanto, nel caso di specie non è venuto meno per effetto del rigetto in appello della domanda proposta dal condominio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Per rimuovere quella condanna, dunque, la Generali avrebbe dovuto impugnarla con un motivo ad hoc, tuttavia mai proposto. 1.2.2. Le spese di resistenza sono dovute dall’assicuratore all’assicurato ex contractu(art. 1917 c.c.) anche quando la domanda del terzo danneggiato sia rigettata (ex multis, Sez. 6- 3, Ordinanza n. 24409 del 03/11/2020, Rv. 659911 -01; Sez. 3, Sentenza n. 5300 del 28/02/2008, Rv. 601854 - 01 ). Di esse pertanto l’assicuratore non ha titolo per pretendere la restituzione, sicché il rigetto della relativa domanda da parte della Corte d’appello è conforme a diritto, e la motivazione deve essere soltanto corretta nei termini appena esposti.1.2.3. Con riferimento alle spese di soccombenza il ricorso è invece fondato. Venuta meno, per effetto della sentenza d’appello, l’affermazione di responsabilitàdell’assicurato, è caduta ex art. 336 c.p.c. la condanna di questi a rifonderele spese di lite sostenute dal Condominio. Sicché, venuto meno il debito dell’assicurato verso il terzo, il pagamento dell’assicuratore è divenuto sine causaed andava restituito. Ciò posto sulpiano sostanziale, sul piano processuale fondata è la doglianza della Generali: infatti [OSCURATO:PERSONA] in appello non risulta avere contestato di avere percepito la somma che l’assicuratore ha dichiarato di avere pagato. Quegli non solo nulla obiettò rispetto alla domanda di restituzione, ma a p. 4 del controricorso ammette che “la società Generali provvedeva alla manleva nei confronti del loro assicurato effettuando il pagamento di tutte le somme liquidate in favore del ricorrente C ondominio Mir o e poste a carico dell’ingegner Zara”. 1.3. Fondata è altresì l’impugnazione proposta dalla Generali nei confronti del condominio. Quest’ultimo,infatti, in grado di appello sia nella comparsa di costituzione, sia nella comparsa conclusionale, così concluse: “Rigettare l’appello così come proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione del motivo riguardante l ’ errata valutazione della responsabilità dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA]; 2. Per l’effetto confermare la sentenza n. 965/2017 resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; in subordine riformare la stessa soltanto sul punto riguardante la responsabilità dell’Ing. GiuseppeZara; 3. Condannare l’appellante Comune di [OSCURATO:PERSONA] alle spese del doppio grado di giudizio”. Nulla,dunque, osservò il Condominio sulla domanda di restituzione formulata dalla Generali. Questa assenza di contestazioni ha prodotto gli effetti di cui all’art. 115 c.p.c., sicché la Corte territoriale non avrebbe potuto ritenere indimostrata la corresponsione, da parte della Generali ed in favore del condominio, delle somme indicate nell’atto d’appello.2. Il ricorso incidentale. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il Condominio censura la regolazione delle spese di lite compiuta dalla Corte d’appello. Espone che: -) la Corte d’appello ha condannato il Condominio, in solido col Comune di [OSCURATO:PERSONA], a rifondere le spese del doppio grado di giudizio tanto a [OSCURATO:PERSONA], quanto alla Generali; -) ha liquidatotali spese, per ciascuna delle due parti vittoriose , in euro 15.000 per il primogrado e in euro 9.500 per l’appello; -) tale liquidazione viola i parametri stabiliti dal d.m. 55/14. Infatti, la domanda proposta dal Condominio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata accolta solo nel limitato importo di euro 10.875, e dunque rispetto a tale valore si sarebberodovute parametrare le spese di soccombenza . 2.1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso è inammissibile per tardività. La sentenza d’appello è stata infatti notificata al difensore del Condominioil 28.4.2021; il termine per impugnarla è scaduto il 27.6.2021, mentre il ricorso incidentale è stato proposto il 3.9.2021. Né può il condominio invocare l’art. 334 c.p.c.. L’impugnazione incidentale tardivaè infatti consentita: a) sempre, se rivolta contro l’impugnante principale; b) sempre, se proposta da un litisconsorte necessario contro qualunque altra parte; c) se invece è rivolta contro una parte diversa dall’impugnante principale, e non vi è litisconsorzio necessario tra l’impugnante tardivo e le altre parti, l’impugnazione incidentale tardiva è consentita solo se l’interesse a proporla è sorto dall’impugnazione principale (così le due decisioni delle SS.UU. di questa Corte, Sez. U, Sentenza n. 4640 del 07/11/1989 e Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007, ribadite da ultimo da Sez. 3- , Ordinanza n. 26139 del 05/09/2022). 2.1.1. Applicando i suddetti criteri al caso di specie ne risulta che:-) [OSCURATO:PERSONA] non ha impugnato la sentenza d’appello nei confronti del Condominio, né tra [OSCURATO:PERSONA] e il condominio vi è litisconsorzio necessario rispetto all’impugnazione proposta dalla Generali, per l’evidente scindibilità delle cause, conclamata per la diversità dei titoli di responsabilità: non ricorrono dunque le due ipotesi previste dall’art. 334, comma primo, c.p.c.; -) l’interesse del Condominio ad impugnare la regolazione delle spese nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] non è sorta dall’impugnazione principale; infatti, l’accoglimento o il rigetto di essa non avrebbemodificato l’assetto dei rapporti tra il Condominio e [OSCURATO:PERSONA], per come regolati dalla sentenza d’appello. 2.2. Nei confronti della Generali il ricorsoincidentale resta invece assorbito. Infatti, dovendo il giudice di rinvio esaminare ex novoi rapporti di credito- debito tra il condominio e la Generali, dovrà per ciò solo provvedere ad una nuova regolazione delle spese tra queste due parti. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.q.m. (-) accoglie il ricorso principale nei limiti indicati in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; (-) dichiara inammissibile il ricorsoincidentale del condominio proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; (-) dichiara assorbito il ricorso incidentale del condominio proposto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] s.p.