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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 22975/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 73, co. 1,4 e 6 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (con la revidica specifica, infraquinquennale per il Marino), per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e solo Marino anche per il reato di cui agli artt. 582, 585 e 576 co. 1, n. 1 cod. pen. 2.

I ricorrenti, dopo avere proposto appello con il quale era stata chiesta l'assoluzione, la riqualificazione del fatto nella fattispecie di ci al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. citato, l'esclusione della recidiva e della continuazione interna per Marino oltre che la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena per tutti, hanno concordato la pena dinanzi alla Corte territoriale e rinunciato ad ogni altro motivo di appello.

Con il ricorso proposto nell'interesse del Marino si deduce violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente tanto alla contestata recidiva quanto alle ritenute circostanze aggravanti.

Con il ricorso proposto nell'interesse del Catanese si lamenta la violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 81, co. 2, cod. pen. in relazione alla mancata esclusione della continuazione interna fra i reati di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema del cd.

"patteggiamento in appello", introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla citata disposizione non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01).

Si è pertanto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (così, oltre decisione citata, v.

Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170), nonché il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01).

4. Alla declaratoria di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila per ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 10 giugno 2025 DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 73, co. 1,4 e 6 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (con la revidica specifica, infraquinquennale per il Marino), per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e solo Marino anche per il reato di cui agli artt. 582, 585 e 576 co. 1, n. 1 cod. pen. 2. I ricorrenti, dopo avere proposto appello con il quale era stata chiesta l'assoluzione, la riqualificazione del fatto nella fattispecie di ci al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. citato, l'esclusione della recidiva e della continuazione interna per Marino oltre che la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena per tutti, hanno concordato la pena dinanzi alla Corte territoriale e rinunciato ad ogni altro motivo di appello. Con il ricorso proposto nell'interesse del Marino si deduce violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente tanto alla contestata recidiva quanto alle ritenute circostanze aggravanti. Con il ricorso proposto nell'interesse del Catanese si lamenta la violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 81, co. 2, cod. pen. in relazione alla mancata esclusione della continuazione interna fra i reati di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema del cd. "patteggiamento in appello", introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla citata disposizione non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01). Si è pertanto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (così, oltre decisione citata, v. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170), nonché il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila per ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025 DEPOSITA