Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2024

Cassazione n. 36785/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 23/6/2023 il Tribunale di Brindisi dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole di plurime violazioni del d.

Igs. 9 aprile 2008, n. 81, condannandola alla pena di 8mila euro di ammenda.

2. Rilevato che l'imputata propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, contestando l'affermazione di responsabilità e, in subordine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile.

4. Rilevato, in particolare, quanto al primo motivo, che lo stesso si sviluppa in termini di fatto (l'appellante sarebbe mera intestataria della società ed estranea alla sua gestione), peraltro generici, evidentemente non consentiti in questa sede di legittimità e propri del solo giudizio di cognizione (al quale, infatti, era diretto l'appello poi convertito).

4.1. Rilevato, ancora, che le richieste subordinate sono state indicate nel gravame solo in punto di conclusioni, senza alcun sostegno argomentativo.

4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 13 settembre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 23/6/2023 il Tribunale di Brindisi dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole di plurime violazioni del d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81, condannandola alla pena di 8mila euro di ammenda. 2. Rilevato che l'imputata propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, contestando l'affermazione di responsabilità e, in subordine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile. 4. Rilevato, in particolare, quanto al primo motivo, che lo stesso si sviluppa in termini di fatto (l'appellante sarebbe mera intestataria della società ed estranea alla sua gestione), peraltro generici, evidentemente non consentiti in questa sede di legittimità e propri del solo giudizio di cognizione (al quale, infatti, era diretto l'appello poi convertito). 4.1. Rilevato, ancora, che le richieste subordinate sono state indicate nel gravame solo in punto di conclusioni, senza alcun sostegno argomentativo. 4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2024
Sentenza Cassazione n. 36785/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris