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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 20748/2022

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sul ricorso 23050/2016 proposto da: U 2 C COMUNE di MERCOGLIANO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Carmelina d'Acierno elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 331, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con un primo atto di citazione notificato il 18.2.2000, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente proprietari delle particelle n. 268 e n. 269, in catasto al foglio 5 del comune di Mercogliano, premesso che i loro terreni erano stati occupati senza che fosse stata realizzata alcuna opera pubblica e che il tribunale di Avellino, con sentenza n. 533 del 1993, passata in giudicato, aveva condannato il Comune di Mercogliano al pagamento dell'indennità di occupazione, legittima ed illegittima, quantificandola in lire 75.000 al mq. al maggio 1973, rivalutata in lire 140.341 al mq. al maggio 1993, proponeva opposizione alla stima dell'indennizzo provvisorio di esproprio loro offerto, con riferimento al valore venale del bene, in lire 46.900 al mq. (euro 24,22).

2. Con successivo atto di citazione del 10.7.2000 i Damiano proponevano dinanzi alla corte d'appello di Napoli altra opposizione alla stima relativamente ai medesimi terreni, dando atto che il 19.5.2000 era stato depositato decreto definitivo di esproprio.

I due giudizi venivano riuniti e nel corso del procedimento il comune di Mercogliano depositava copia della determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione adottata il 6.6.2002 dalla Commissione provinciale espropri.

3. Con sentenza n. 2147/2004 del 24.6.2004 la corte d'appello di Napoli respingeva la domanda di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione e di occupazione, avendo attribuito ai terreni di proprietà dei Damiano, pacificamente edificatori, un valore venale inferiore a quello che gli era stato attribuito dalla CPE.

Infatti, disattendendo le risultanze della c.t.u. espletata nel corso del giudizio - che aveva attribuito ai fondi un valore unitario di euro 93,67 al mq. - ritenendo più attendibili criteri comparativi più attuali (in relazione ad atti di compravendita stipulati nel 1998), assumeva come parametro per la stima quello di euro 40,65 al mq., con conseguente determinazione del valore unitario in euro 40,00 al mq., applicando su tale valore, ex art. 5 bis della

I. n.359 del 1992, la decurtazione del 40% trattandosi di suolo edificatorio.

Poiché, sulla base di tali parametri, l'indennità di esproprio per la particella n. 268 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] era calcolata in euro 47.639,94, somma che era inferiore a quella liquidata dalla Commissione provinciale espropri in data 6.6.2002, pari ad euro 65.538,00, rigettava la domanda.

4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il solo [OSCURATO:PERSONA], proprietario della particella 268, ai sensi degli artt. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. deducendo, in particolare, che l'indennità espropriativa stimata era stata illegittimamente e con motivazione viziata, decurtata del 40% e così comparata con le determinazioni adottate in sede amministrativa.

5. Questa Corte con sentenza n. 18001/11, in accoglimento del ricorso, cassava con rinvio l'impugnata sentenza della Corte d'appello affermando che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007, che aveva dichiarato illegittimo l'art. 5 bis, commi 1 e 2 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, deve "ritenersi superata la questione della concedibilità del "premio" del mancato abbattimento del 40% del valore mediato del suolo espropriato", atteso che "la detrazione è stata espressamente giudicata dalla Corte costituzionale priva di qualsiasi riferimento, non puramente aritmetico, al valore del bene e che nei giudizi, quale quello in esame (relativi a procedimenti nei quali la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa prima del 30 giugno 2003), venuto meno il criterio di indennizzo di cui all'art. 5 bis, doveva applicarsi il criterio del valore venale del bene previsto dall'art. 39 della

I. 2359 de11865, non trovando applicazione l'art. 2 comma 89 lett. a) della

I. n. 244 del 2007".

Concludeva, pertanto, affermando che "nel caso di specie, inerente a rapporto non esaurito per essere ancora in corso la controversia sulla misura dell'indennità, deve ricorrersi al criterio del valore venale del bene anche se il ricorso avverso la sentenza determinativa dell'indennità non abbia sollevato questioni sulla legge applicabile, ma, come nella specie, si sia limitato a contestare la quantificazione in concreto dell'indennità, con riferimento all'ulteriore decurtazione del 40%".

6. La corte d'appello, con la sentenza n. 30506/2015 oggi impugnata ha ritenuto che questa Corte con la pronuncia sopra richiamata abbia, "in maniera evidente....., annullato la sentenza della corte d'appello di Napoli emessa nel 2004, pur evidenziando che il ricorso del Damiano era limitato unicamente alla censura della decurtazione prevista dall'art. 5 bis" ed,"a fronte di tale esplicita statuizione del giudice di legittimità", ha ritenuto di dover procedere "ad una nuova determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione costituenti il "petitum" dell'originaria opposizione alla stima", in mancanza della quale avrebbe violato il principio di diritto affermato, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità secondo cui "la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata ma anche alle premesse logico giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, se pur non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio di intangibilità".

Pertanto, ha proceduto a rideterminare il valore venale del terreno oggetto di esproprio, utilizzando il valore venale del terreno determinato dal c.t.u. arch. [OSCURATO:PERSONA], nominato dalla corte d'appello nel giudizio di opposizione alla stima conclusosi con la sentenza cassata, valore corrispondente a quello stimato dal c.t.u. nel procedimento che aveva dato luogo alla sentenza n. 533/93 del tribunale di Avellino, calcolato in euro 93,67 al mq., e, cioè, in complessivi euro 370.933,20.

Ha determinato poi l'indennità di occupazione legittima, protrattasi per 215 giorni, in complessivi euro 10.917,00 calcolandola in base al tasso legale del 5% sull'indennità di esproprio, condannando il comune di Mercogliano al pagamento a titolo di indennità di esproprio, della somma di euro 370.932,20, oltre interessi legali dal 19.5.2000 (data del decreto di esproprio) al saldo effettivo, e della complessiva somma di euro 10.917,00 a titolo di indennità di occupazione legittima, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità al saldo effettivo, al netto delle somme già versate per le medesime causali in favore del Damiano.

Ha condannato il comune di Mercogliano al pagamento delle spese processuali del giudizio nonché a quelle del primo giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità.7.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso (notificato il 30.9.2016) il Comune di Mercogliano affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, depositando memorie ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo rubricato "violazione di legge, art. 329 c.p.c. e 2909 c.c.

Violazione delle regole in materia di cosa giudicata formale e sostanziale", il Comune di Mercogliano lamenta l'errata interpretazione da parte del giudice del rinvio della sentenza della corte di cassazione.

Tale pronuncia, infatti, non avrebbe cassato la pronuncia della corte d'appello n. 2147/2004 nella parte in cui aveva respinto l'opposizione alla stima, poiché, nell'enunciare il principio al quale la corte territoriale avrebbe dovuto attenersi, e nell'affermare che l'indennità di espropriazione andava commisurata al valore venale del bene espropriato, non aveva specificato a quale valore venale nella specie dovesse farsi riferimento: se a quello stimato dalla Commissione, oppure a quello stimato dalla corte d'appello nella pronuncia cassata, ovvero ad un nuovo valore, da ricalcolarsi ex novo da parte del giudice del rinvio.

D'altra parte, il Damiano nel suo ricorso si era limitato a lamentare l'illegittimità della riduzione del 40%, sicchè laddove la Corte di cassazione aveva disposto che le indennità dovevano essere determinate in relazione al valore venale, non aveva fatto altro che affermare che le indennità già stimate, risultato di decurtazioni del valore venale non più possibili, dovessero essere riportate al loro ammontare (valore di mercato) di partenza.

Pertanto, l'unica operazione consentita alla corte d'appello in sede di giudizio di rinvio, sarebbe stata quella di recuperare il valore di mercato (euro 33 mq) stabilito dalla commissione provinciale, o, in subordine, liquidare il valore di mercato nella misura già determinata dalla corte d'appello con la sentenza cassata in euro 40 al mq, con riferimento alla data del decreto di espropriazione.

2. con il secondo motivo, rubricato, "violazione di legge, art. 329 c.p.c. e 2909 c.c.., Violazione delle regole in materia di cosa giudicata formale e sostanziale, sotto ulteriore profilo in relazione alla condanna alle spese del giudizio conclusosi con la sentenza della corte d'appello n. 2147/2004, il Comune lamentava la condanna alle spese subita nel giudizio di rinvio, con violazione del giudicato.

Infatti, la sentenza d'appello oggi impugnata aveva compensato le spese, né la corte di cassazione aveva disposto alcunché in ordine alle stesse, di talché la questione era ormai passata in giudicato.

3. Il primo motivo è fondato e merita accoglimento.

Infatti, "in tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al "petitum" concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del "decisum" della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto" (Cass. n. 3955 del 19.2.2018).

Inoltre, "la denuncia del vizio costituito dal mancato rispetto da parte del giudice del rinvio del "decisum" della sentenza di legittimità, costituisce denuncia di un "error in procedendo"... per la cui verifica il giudice di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione ai contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata all'interpretazione delle norme giuridiche (Cass. n. 6344 del 5.3.2019).Peraltro la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata.

Nella specie, il "dictum" della sentenza rescindente di questa Corte, non può che essere interpretato tenendo conto delle posizioni processuali che le parti avevano assunto nel giudizio avanti alla corte d'appello che ha dato luogo alla sentenza n. 2147/2004 del 24.6.2004 e dell'ambito dell' impugnazione di tale sentenza.

In tale contesto il richiamo al principio generale espresso da Cass. n. 22409 del 2008, altro non afferma se non che, nel caso di specie, stante la pendenza del giudizio al momento della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 5 bis commi 1 e 2 del d.lgs. citato, questa esplicava comunque i propri effetti, ancorché nel giudizio pendente non si contestasse la legge applicabile, ma solo la quantificazione dell'indennità.

A fronte, invece, della valutazione secondo il valore venale del bene espropriato già effettuata dalla sentenza della corte territoriale n. 2147/2004, che lo aveva quantificato in euro 40 al mq. - con valutazione non impugnata dal Damiano, che si è limitato a contestare con ricorso per cassazione solo l'applicazione dell'abbattimento del 40% - illegittimamente la corte d'appello, senza tener conto che sul punto era intervenuto giudicato interno, anziché ricalcolare l'indennità dovuta al Damiano, secondo il valore venale unitario, già quantificato nella misura di euro 40 al mq. dalla sentenza cassata, limitandosi ad eliminare l'abbattimento del 40%, ha ritenuto di dover ricalcolare il valore venale unitario, secondo criteri diversi senza che ciò fosse consentito dalla pronuncia di questa Corte.

4. L'esame del secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo.

5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 23050/2016 proposto da: U 2 C COMUNE di MERCOGLIANO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Carmelina d'Acierno elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 331, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con un primo atto di citazione notificato il 18.2.2000, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente proprietari delle particelle n. 268 e n. 269, in catasto al foglio 5 del comune di Mercogliano, premesso che i loro terreni erano stati occupati senza che fosse stata realizzata alcuna opera pubblica e che il tribunale di Avellino, con sentenza n. 533 del 1993, passata in giudicato, aveva condannato il Comune di Mercogliano al pagamento dell'indennità di occupazione, legittima ed illegittima, quantificandola in lire 75.000 al mq. al maggio 1973, rivalutata in lire 140.341 al mq. al maggio 1993, proponeva opposizione alla stima dell'indennizzo provvisorio di esproprio loro offerto, con riferimento al valore venale del bene, in lire 46.900 al mq. (euro 24,22). 2. Con successivo atto di citazione del 10.7.2000 i Damiano proponevano dinanzi alla corte d'appello di Napoli altra opposizione alla stima relativamente ai medesimi terreni, dando atto che il 19.5.2000 era stato depositato decreto definitivo di esproprio. I due giudizi venivano riuniti e nel corso del procedimento il comune di Mercogliano depositava copia della determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione adottata il 6.6.2002 dalla Commissione provinciale espropri. 3. Con sentenza n. 2147/2004 del 24.6.2004 la corte d'appello di Napoli respingeva la domanda di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione e di occupazione, avendo attribuito ai terreni di proprietà dei Damiano, pacificamente edificatori, un valore venale inferiore a quello che gli era stato attribuito dalla CPE. Infatti, disattendendo le risultanze della c.t.u. espletata nel corso del giudizio - che aveva attribuito ai fondi un valore unitario di euro 93,67 al mq. - ritenendo più attendibili criteri comparativi più attuali (in relazione ad atti di compravendita stipulati nel 1998), assumeva come parametro per la stima quello di euro 40,65 al mq., con conseguente determinazione del valore unitario in euro 40,00 al mq., applicando su tale valore, ex art. 5 bis della I. n.359 del 1992, la decurtazione del 40% trattandosi di suolo edificatorio. Poiché, sulla base di tali parametri, l'indennità di esproprio per la particella n. 268 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] era calcolata in euro 47.639,94, somma che era inferiore a quella liquidata dalla Commissione provinciale espropri in data 6.6.2002, pari ad euro 65.538,00, rigettava la domanda. 4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il solo [OSCURATO:PERSONA], proprietario della particella 268, ai sensi degli artt. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. deducendo, in particolare, che l'indennità espropriativa stimata era stata illegittimamente e con motivazione viziata, decurtata del 40% e così comparata con le determinazioni adottate in sede amministrativa. 5. Questa Corte con sentenza n. 18001/11, in accoglimento del ricorso, cassava con rinvio l'impugnata sentenza della Corte d'appello affermando che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007, che aveva dichiarato illegittimo l'art. 5 bis, commi 1 e 2 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, deve "ritenersi superata la questione della concedibilità del "premio" del mancato abbattimento del 40% del valore mediato del suolo espropriato", atteso che "la detrazione è stata espressamente giudicata dalla Corte costituzionale priva di qualsiasi riferimento, non puramente aritmetico, al valore del bene e che nei giudizi, quale quello in esame (relativi a procedimenti nei quali la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa prima del 30 giugno 2003), venuto meno il criterio di indennizzo di cui all'art. 5 bis, doveva applicarsi il criterio del valore venale del bene previsto dall'art. 39 della I. 2359 de11865, non trovando applicazione l'art. 2 comma 89 lett. a) della I. n. 244 del 2007". Concludeva, pertanto, affermando che "nel caso di specie, inerente a rapporto non esaurito per essere ancora in corso la controversia sulla misura dell'indennità, deve ricorrersi al criterio del valore venale del bene anche se il ricorso avverso la sentenza determinativa dell'indennità non abbia sollevato questioni sulla legge applicabile, ma, come nella specie, si sia limitato a contestare la quantificazione in concreto dell'indennità, con riferimento all'ulteriore decurtazione del 40%". 6. La corte d'appello, con la sentenza n. 30506/2015 oggi impugnata ha ritenuto che questa Corte con la pronuncia sopra richiamata abbia, "in maniera evidente....., annullato la sentenza della corte d'appello di Napoli emessa nel 2004, pur evidenziando che il ricorso del Damiano era limitato unicamente alla censura della decurtazione prevista dall'art. 5 bis" ed,"a fronte di tale esplicita statuizione del giudice di legittimità", ha ritenuto di dover procedere "ad una nuova determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione costituenti il "petitum" dell'originaria opposizione alla stima", in mancanza della quale avrebbe violato il principio di diritto affermato, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità secondo cui "la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata ma anche alle premesse logico giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, se pur non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio di intangibilità". Pertanto, ha proceduto a rideterminare il valore venale del terreno oggetto di esproprio, utilizzando il valore venale del terreno determinato dal c.t.u. arch. [OSCURATO:PERSONA], nominato dalla corte d'appello nel giudizio di opposizione alla stima conclusosi con la sentenza cassata, valore corrispondente a quello stimato dal c.t.u. nel procedimento che aveva dato luogo alla sentenza n. 533/93 del tribunale di Avellino, calcolato in euro 93,67 al mq., e, cioè, in complessivi euro 370.933,20. Ha determinato poi l'indennità di occupazione legittima, protrattasi per 215 giorni, in complessivi euro 10.917,00 calcolandola in base al tasso legale del 5% sull'indennità di esproprio, condannando il comune di Mercogliano al pagamento a titolo di indennità di esproprio, della somma di euro 370.932,20, oltre interessi legali dal 19.5.2000 (data del decreto di esproprio) al saldo effettivo, e della complessiva somma di euro 10.917,00 a titolo di indennità di occupazione legittima, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità al saldo effettivo, al netto delle somme già versate per le medesime causali in favore del Damiano. Ha condannato il comune di Mercogliano al pagamento delle spese processuali del giudizio nonché a quelle del primo giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità.7. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso (notificato il 30.9.2016) il Comune di Mercogliano affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, depositando memorie ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo rubricato "violazione di legge, art. 329 c.p.c. e 2909 c.c. Violazione delle regole in materia di cosa giudicata formale e sostanziale", il Comune di Mercogliano lamenta l'errata interpretazione da parte del giudice del rinvio della sentenza della corte di cassazione. Tale pronuncia, infatti, non avrebbe cassato la pronuncia della corte d'appello n. 2147/2004 nella parte in cui aveva respinto l'opposizione alla stima, poiché, nell'enunciare il principio al quale la corte territoriale avrebbe dovuto attenersi, e nell'affermare che l'indennità di espropriazione andava commisurata al valore venale del bene espropriato, non aveva specificato a quale valore venale nella specie dovesse farsi riferimento: se a quello stimato dalla Commissione, oppure a quello stimato dalla corte d'appello nella pronuncia cassata, ovvero ad un nuovo valore, da ricalcolarsi ex novo da parte del giudice del rinvio. D'altra parte, il Damiano nel suo ricorso si era limitato a lamentare l'illegittimità della riduzione del 40%, sicchè laddove la Corte di cassazione aveva disposto che le indennità dovevano essere determinate in relazione al valore venale, non aveva fatto altro che affermare che le indennità già stimate, risultato di decurtazioni del valore venale non più possibili, dovessero essere riportate al loro ammontare (valore di mercato) di partenza. Pertanto, l'unica operazione consentita alla corte d'appello in sede di giudizio di rinvio, sarebbe stata quella di recuperare il valore di mercato (euro 33 mq) stabilito dalla commissione provinciale, o, in subordine, liquidare il valore di mercato nella misura già determinata dalla corte d'appello con la sentenza cassata in euro 40 al mq, con riferimento alla data del decreto di espropriazione. 2. con il secondo motivo, rubricato, "violazione di legge, art. 329 c.p.c. e 2909 c.c.., Violazione delle regole in materia di cosa giudicata formale e sostanziale, sotto ulteriore profilo in relazione alla condanna alle spese del giudizio conclusosi con la sentenza della corte d'appello n. 2147/2004, il Comune lamentava la condanna alle spese subita nel giudizio di rinvio, con violazione del giudicato. Infatti, la sentenza d'appello oggi impugnata aveva compensato le spese, né la corte di cassazione aveva disposto alcunché in ordine alle stesse, di talché la questione era ormai passata in giudicato. 3. Il primo motivo è fondato e merita accoglimento. Infatti, "in tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al "petitum" concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del "decisum" della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto" (Cass. n. 3955 del 19.2.2018). Inoltre, "la denuncia del vizio costituito dal mancato rispetto da parte del giudice del rinvio del "decisum" della sentenza di legittimità, costituisce denuncia di un "error in procedendo"... per la cui verifica il giudice di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione ai contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata all'interpretazione delle norme giuridiche (Cass. n. 6344 del 5.3.2019).Peraltro la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata. Nella specie, il "dictum" della sentenza rescindente di questa Corte, non può che essere interpretato tenendo conto delle posizioni processuali che le parti avevano assunto nel giudizio avanti alla corte d'appello che ha dato luogo alla sentenza n. 2147/2004 del 24.6.2004 e dell'ambito dell' impugnazione di tale sentenza. In tale contesto il richiamo al principio generale espresso da Cass. n. 22409 del 2008, altro non afferma se non che, nel caso di specie, stante la pendenza del giudizio al momento della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 5 bis commi 1 e 2 del d.lgs. citato, questa esplicava comunque i propri effetti, ancorché nel giudizio pendente non si contestasse la legge applicabile, ma solo la quantificazione dell'indennità. A fronte, invece, della valutazione secondo il valore venale del bene espropriato già effettuata dalla sentenza della corte territoriale n. 2147/2004, che lo aveva quantificato in euro 40 al mq. - con valutazione non impugnata dal Damiano, che si è limitato a contestare con ricorso per cassazione solo l'applicazione dell'abbattimento del 40% - illegittimamente la corte d'appello, senza tener conto che sul punto era intervenuto giudicato interno, anziché ricalcolare l'indennità dovuta al Damiano, secondo il valore venale unitario, già quantificato nella misura di euro 40 al mq. dalla sentenza cassata, limitandosi ad eliminare l'abbattimento del 40%, ha ritenuto di dover ricalcolare il valore venale unitario, secondo criteri diversi senza che ciò fosse consentito dalla pronuncia di questa Corte. 4. L'esame del secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo. 5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
Decreto Cassazione n. 20748/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris