CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18742/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), condomiciliazione digitale-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocatoMANDRE' MARA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11105/2024Numero sezionale 3947/2025Numero di raccolta generale 18742/2026Data pubblicazione 09/06/2026PIERO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.1361/2024 depositata il 27/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Gli attori, attuali ricorrenti, erano comproprietari di un terreno sitoin Velletri, [OSCURATO:PERSONA], sul quale era stata edificata, da un terzo, ossiadalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., una parte (di circa 890 mq) diun più ampio capannone posto, per la residua metratura,sull'adiacente terreno originariamente di [OSCURATO:PERSONA] e CiociAlberto.Il loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA], aveva ottenuto dal Tribunale diVelletri la condanna della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. allademolizione del manufatto realizzato sulla sua proprietà, ma a taleordine la società non aveva adempiuto, ed i ricorrenti sostengonoche non avevano avuto più interesse all'adempimento, al qualeavevano rinunciato.In seguito, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva acquistato dagli eredi di2 di 12Numero registro generale 11105/2024Numero sezionale 3947/2025e tra le parti vi erano stati vari contatti per il perfezionamento dellaNumero di raccolta generale 18742/2026compravendita del terreno e del capannone senza, tuttavDiata, paublbcliucanzio ne 09/06/2026esito.In data 4 dicembre 2013 la società [OSCURATO:SOCIETA]. e il direttoreresponsabile dei lavori Geom. [OSCURATO:PERSONA] avevano proceduto allademolizione del fabbricato soprastante il terreno di loro proprietà,senza previo accordo con i ricorrenti stessi, proprietari del fondo.Tenuto conto della condotta posta in essere e dei gravi danni causati,le parti - società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] - erano stateconvenute per essere condannate al risarcimento dei danni causatidalla demolizione.Si è costituita in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ha resistito alladomanda ed ha eccepito che aveva proceduto alla demolizione delcapannone in quanto obbligata dalla sentenza n. 402/2003 delTribunale di Velletri e che dunque non poteva esserle addebitato diavere agito illegittimamente.In giudizio è stata altresì evocata la compagnia di assicurazioneAllianz, in garanzia.ll Tribunale di Velletri, in primo grado, ha rigettato la domanda,avendo accertato che i ricorrenti non avevano mai rinunciato allaesecuzione della sentenza, che dunque è stata legittimamenteeseguita dalla società acquirente, che era subentrata nel rapportogiuridico oggetto di giudicato.La Corte di Appello ha confermato questa decisione.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con nove motivi di censura.Resistono, con distinti controricorsi, soltanto [OSCURATO:SOCIETA]. e LucianoI ricorrenti e la società controricorrente hanno depositato rispettivememorie.RAGIONI DELLA DECISIONEVa affrontata preliminarmente la questione della inammissibilità delcontroricorso di [OSCURATO:SOCIETA], in quanto come eccepito dai ricorrenti, non3 di 12Numero registro generale 11105/2024Numero sezionale 3947/2025Numero di raccolta generale 18742/2026risulterebbe depositata la prova dei poteri rappresentativi delData pubblicazione 09/06/2026mandante, ossia la prova che chi ha conferito mandato a resistere ingiudizio per conto di [OSCURATO:SOCIETA] avesse il potere di farlo.L’eccezione è fondata.Nella fattispecie, è depositata in atti la procura alle liti conferitaall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da due dirigenti [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] eMarco Chiesa, che dichiarano di avere il potere rappresentativo, edunque il potere di conferire mandato e procura alle liti, in ragionedella delibera del consiglio di amministrazione della società Allianzdel 20 febbraio 2020. Tale atto non è stato depositato da AllianzS.p.a. che, peraltro, nulla ha controdedotto nella memoria inrelazione all’eccezione in esame.E’ stato più volte affermato da questa Corte che, in caso diproposizione del ricorso e/o del controricorso a mezzo di procuratore(generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione delrelativo documento che contenga la procura è indispensabile per laverifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali eprocessuali, al procuratore, a norma dello stesso art. 77 c.p.c. e, inmancanza, il ricorso o il controricorso sono inammissibili; il vizio èsempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in casodi costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto alquale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’attocostitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità)e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’entein forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, sel’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare ilpotere rappresentativo del soggetto (Cass., 2033/2022;24893/2021; 576/2021). Tale principio vale a maggior ragione,quando, come nel caso in esame, nella procura al difensore iprocuratori speciali hanno dichiarano di avere il potererappresentativo e, dunque, il potere di conferire mandato e procura4 di 12Numero registro generale 11105/2024Numero sezionale 3947/2025Numero di raccolta generale 18742/2026alle liti, in ragione della delibera del consiglio di amministrazione,Data pubblicazione 09/06/2026delibera però, come già detto, non prodotta agli atti.E dunque la costituzione in giudizio della società controricorrentedeve ritenersi inammissibile, con ogni conseguenza in ordine allespese di lite.1.- Con il primo motivo si prospetta violazione dell’art. 132 c.p.c. edunque motivazione apparente o comunque insufficiente.La tesi dei ricorrenti è la seguente.La decisione impugnata, dalla documentazione in atti, ha ricavatoche la società convenuta (GFC [OSCURATO:PERSONA]) era subentrata nel giudicatodi demolizione, posto che a vendere era stata una delle parti di quelgiudicato, ossia [OSCURATO:PERSONA].Ma, secondo i ricorrenti, dalla premessa che era stato venduto ilterreno, con il fabbricato, giammai si poteva dedurre che era statoaltresì "ceduto il giudicato", se non sulla base di una inferenzasbagliata.Piuttosto, dalla medesima premessa si poteva, invero, far discendereche la [OSCURATO:SOCIETA] era avente causa (anche) da [OSCURATO:PERSONA],ma ciò solo con riguardo al complesso immobiliare oggetto dell’attodi vendita e non già in ordine al fondo dei Mecheri, relativamente alquale si era formato il giudicato de quo, che a quell’atto era restatoestraneo.Il motivo è infondato.Lo è per diverse ragioni.La prima è che formalmente denuncia una motivazione apparente oinsufficiente.Invece gli argomenti che sorreggono la decisione sono presenti, edel resto gli stessi ricorrenti ne fanno contestazione: dunque li hannocompresi ed hanno potuto replicare.La seconda è che, per come è evidente, i giudici di merito non diconoche si è avuta successione nell’obbligo di demolire per via dellavendita, ma che la si è avuta per legge, ossia in base all’articolo 29095 di 12Numero registro generale 11105/2024Numero sezionale 3947/2025Numero di raccolta generale 18742/2026c.c., che estende il giudicato agli aventi causa. Gli aventi causaData pubblicazione 09/06/2026subentrano nell’obbligo imposto dal giudicato in ragione del dispostodell’articolo 2909 c.c.Altra questione è se siano per l’appunto aventi causa, che è oggettodel motivo successivo.2.- Con il secondo motivo, infatti, si censura violazione dell’articolo2909 c.c.Secondo i ricorrenti, neanche in base all'art. 2909 si potrebbe direche v'è stata successione nel giudicato, poiché, in base all'atto divendita, la società non era avente causa di Cioci, che aveva subito ilgiudicato. Costui era solo liquidatore della società proprietaria evenditrice.Più in particolare, la sentenza aveva ad oggetto la demolizione dellaparte di manufatto su proprietà dei ricorrenti. L'atto di vendita hainvece riguardato la parte insistente su proprietà Cioci.E l'art. 2909 c.c. presuppone l'identità del rapporto giuridico.Anche posta in questi termini la censura è infondata.Essa non tiene conto del fatto, accertato dai giudici di merito (v.amplius sentenza impugnata p. 5), e qui non smentito, che nelcontratto era espressamente previsto che gli acquirenti accettavanoil bene nello stato di fatto e di diritto in cui oggi si trova…anchein relazione alla sentenza definitiva n. 402/03 emessa dal [OSCURATO:PERSONA]…sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 327 c.p.c.e che la parte acquirente dichiara di ben conoscere nel dispositivo edi accettare integralmente (p. 4 della sentenza).Con la conseguenza che, per contratto, gli acquirenti sono daconsiderarsi aventi causa, ossia sono da considerarsi comesuccessori della parte venditrice nell’obbligo imposto a costei didemolire, e che tale successione li obblighi ad eseguire il giudicato èprevisto dall’art. 2909 c.c.3.- Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 934 e 936 c.c.6 di 12Numero registro generale 11105/2024Numero sezionale 3947/2025Numero di raccolta generale 18742/2026Esso mira a contestare la decisione impugnata nella parte in cui haData pubblicazione 09/06/2026ritenuto che i ricorrenti non avevano rinunciato alla demolizione,come invece essi assumono e che dunque il debitore non era liberatodal doverla eseguire, ed avendola eseguita non ha di conseguenzacommesso alcun illecito.Sostengono che la disciplina sulla accessione indica lo sfavore per lademolizione di manufatti che posseggono valore economico.In tal senso, fino a che l'opera non è demolita, il proprietario delfondo può scegliere di tenerla.Il motivo è inammissibile.Non coglie la ratio decidendi.Che da quelle norme si possa trarre la tesi che l’ordinamentofavorisce le opere già realizzate e mostra sfavore per le lorodemolizione (posto che sia così, non si può trarre prova che, di fatto,in questo caso, gli stessi creditori hanno rinunciato alla demolizione.E ciò a fronte di un accertamento in fatto, compiuto dai giudici dimerito, secondo i quali non vi è stata alcuna rinuncia, nemmeno perfatti concludenti, al diritto alla demolizione.4.- Il quarto motivo, nel denunciare violazione dell’art. 132 c.p.c., edunque difetto di motivazione, ripropone la questione dell’avvenutarinuncia al diritto alla demolizione.Sostengono i ricorrenti che avevano censurato la sentenza di primogrado per avere - contrariamente alle risultanze processuali -ritenuto che gli attori non avessero mai rinunciato formalmenteall’esecuzione della menzionata sentenza 402/2003.Il motivo è infondato.Va nuovamente ricordato che la sentenza è nulla per difetto dimotivazione solo quando manca del minimo di argomenti sufficientia sorreggere la decisione. Invece, qui la decisione è così motivata Né dopo la formazione del giudicato (diversamente da quantoeccepito) vi sono state “inequivoche manifestazioni di volontà insenso abdicativo o transattivo del diritto, ovvero da un7 di 12Numero registro generale 11105/2024Numero sezionale 3947/2025Numero di raccolta generale 18742/2026comportamento concludente incompatibile con il contenuto dellaData pubblicazione 09/06/2026sentenza stessa” (Cass. 16766/2009) posto che è la stessa parteappellante a narrare che nonostante i vari contatti per ilperfezionamento della compravendita del terreno e del capannoneda parte della [OSCURATO:SOCIETA]. l’acquisto non aveva avuto esito,talché riviveva evidentemente l’ordine definitivo pronunciato .Il che rende chiaro perché la decisione è stata assunta in queitermini.5.- Con il quinto motivo si prospetta violazione degli articoli 2931c.c., 612 c.p.c. e 51 c.p.La censura investe la ratio della sentenza che ha giudicato nonillecito il fatto di avere demolito il manufatto, in esecuzione di ungiudicato che lo imponeva.Sostengono i ricorrenti che erronea sarebbe l'asserzione secondo cuila parte aveva l'obbligo di demolire e dunque averlo fatto non hacostituito atto illecito. Obiettano i ricorrenti che l'adempimento delgiudicato non può essere fatto a dispetto del creditore, ossia non puòcostituire una soddisfazione coattiva della sentenza a danno delcreditore.In particolare, essi ritengono che in ogni caso i rimedi previstidagli artt. 1206 e ss., in tema di mora del creditore, hanno qualeesclusiva finalità quella di far ottenere al debitore la liberazione daldebito ovvero dalle conseguenze sfavorevoli derivanti dal ritardo, manon autorizzano in alcun modo la soddisfazione coattiva delcreditore. E’ evidente, dunque, che quand’anche i germani Mecheriavessero avuto ancora diritto alla demolizione, non erano certoobbligati a farla eseguire né erano tenuti a far accedere a tal fine ildebitore o altri sul terreno di loro proprietà (p. 28 del ricorso).Il motivo è infondato.L’adempimento di un obbligo, imposto da sentenza o da altro titolo,non costituisce coattiva soddisfazione del creditore, contro la volontàdi costui. Il richiamo alla mora del creditore, lungi dal confermare la8 di 12Numero registro generale 11105/2024Numero sezionale 3947/2025Numero di raccolta generale 18742/2026tesi dei ricorrenti, la smentisce. Se il creditore non coopera, ilData pubblicazione 09/06/2026debitore può adempiere comunque, anche contro l’inerziadell’interessato. Il che significa che, quando ciò accade - ossiaquando accade che il debitore adempie comunque nonostantel’atteggiamento del creditore - quell’adempimento è lecito, non è6.- Con il sesto motivo si prospetta violazione dell’art. 132 c.p.c. edunque nuovamente difetto di motivazione.Sostengono i ricorrenti che è errato ritenere che, a causa dellaoccupazione del terreno, gli occupanti avevano la detenzione edunque non commettevano indebita invasione se, per demolire, cientravano.I ricorrenti tacciano questa ratio di motivazione apparente e diconoche la sentenza aveva condannato le controparti al rilascio delterreno: segno che non avevano la detenzione.Questo motivo è connesso al successivo.7.- Infatti con il settimo motivo si prospetta violazione dell’articolo1146 c.c.I ricorrenti contestano che il debitore, che ha eseguito la demolizionenel loro terreno, in adempimento della sentenza, avesse ladetenzione del terreno medesimo; dunque, non avendo ladetenzione, non poteva entrarvi e, se lo ha fatto, ha violato il dirittodi proprietà; l’atto è dunque per ciò stesso illecito.Contestano che la detenzione possa essere stata attribuita aldebitore per contratto o per altro titolo.Sostengono i ricorrenti che la compravendita non ha riguardato ilterreno e che è, dunque, evidente che gli alienanti e la medesimaCioci [OSCURATO:SOCIETA]. potevano immettere la GFC [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.nel possesso dei beni compravenduti e non in quelli (compresa laporzione di capannone) di proprietà dei Mecheri, estranei all’attopubblico di vendita (p. 29 del ricorso).9 di 12Numero registro generale 11105/2024Numero sezionale 3947/2025Numero di raccolta generale 18742/2026Né, peraltro, poteva essere trasferita la detenzione, non essendoData pubblicazione 09/06/2026stato indicato alcun negozio giuridico (comodato, locazione)mediante il quale la disponibilità del bene sarebbe stata assegnatae, ancora più a monte, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] né i poteri né lalegittimazione per disporre del bene: non ne era, infatti, néproprietario, né possessore.Questi argomenti sono spesi dai ricorrenti al fine di dimostrareche l’adempimento dell’obbligo di demolire ha costituito atto illecito,ed ha procurato loro dei danni.Essi, infatti, hanno richiesto il risarcimento dei danni nonpatrimoniali, derivanti non solo da tale invasione, meglio, dallademolizione del manufatto, ma altresì dal fatto di essere stati privatidella possibilità di ottenere una sanatoria di quel manufatto e poterlodividere con chi lo aveva realizzato in parte sul loro fondo.In questo senso questi due motivi sono connessi al successivo.8.- Infatti l’ottavo motivo lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c. edunque difetto di motivazione.Sostengono i ricorrenti che apoditticamente la Corte di Appello haritenuto che non vi fosse alcuna prova del danno lamentato; tesi chei giudici di merito avrebbero avanzato senza tenere in alcunaconsiderazione l’insieme dei documenti e delle prove che invecemiravano a fornire quella prova.Questi tre motivi sono connessi. Se ne può fare scrutiniounitario. Attengono alla medesima questione: quella del risarcimentodel danno non patrimoniale seguito alla demolizione del manufatto,in ottemperanza alla sentenza che tale demolizione ha imposto.Ora qui la questione preliminare ad ogni altra è la seguente.È pacifico che i ricorrenti hanno preteso il risarcimento del danno nonpatrimoniale, il quale, fuori dai casi di reato, presuppone la lesionedi un interesse costituzionalmente protetto.Quale è dunque l’interesse di cui lamentano la lesione?10 di 12Numero registro generale 11105/2024Numero sezionale 3947/2025Numero di raccolta generale 18742/2026Non può di certo essere quello a non subire un trespass duranteData pubblicazione 09/06/2026l’esecuzione dei lavori, ossia la mera violazione della proprietà, e ciòin quanto che i debitori avessero o meno la detenzione del fondo,poco importa: l’ingresso nel fondo era strumentale alla demolizionee dunque non può costituire un trespass, una violazione dellaproprietà fatta in maniera illecita, senza titolo.Ma, la di là di ciò, è altrettanto evidente che la lesione della proprietàin quei termini non è lesione di un interesse costituzionalmenteprotetto.Vi è di decisivo questo: che, a bene vedere, la rivendicazione delrisarcimento qui presuppone non già la lesione di un interesse maaddirittura la sua soddisfazione: i ricorrenti avevano diritto - e non èstato dimostrato che avessero rinunciato, questo essendol’accertamento in fatto operato dai giudici di merito - allademolizione, e dunque non possono assumere tale evento, lademolizione, come lesione risarcibile, coincidendo essa non già conuna lesione, per l’appunto, ma esattamente con la soddisfazione delloro interesse, come accertato e tutelato dalla sentenza didemolizione.Né può prospettarsi un danno non patrimoniale per la mancatasanatoria, posto che anche in tal caso l’interesse allegato - averprivato i ricorrenti della possibilità di sanatoria e di conseguire ilbene, sempre che dimostrata - non è interesse la cui lesione possaprodurre danno non patrimoniale risarcibile.Ciò senza tacere del fatto che i giudici di merito hanno chiaramentedetto che difetta oltretutto la prova della conseguenza dannosa, eche tale assunto è contestato dai ricorrenti semplicemente dicendoche i giudici hanno trascurato elementi probatori che quella provaavrebbero offerto, ma senza dire perché, ossia quale era la ragioneper cui da quegli elementi quella prova sarebbe emersa.9.- Il nono motivo è svolto per denunciare violazione dell’art. 112c.p.c. e dunque omessa pronuncia.11 di 12Numero registro generale 11105/2024Numero sezionale 3947/2025Si lamentano i ricorrenti del fatto che non c’è stata pronuncia sulNumero di raccolta generale 18742/2026motivo di appello riguardante il rigetto, in primo gradDaota, pudbbeliclalezio ne 09/06/2026richieste istruttorie.Il motivo è infondato.Il rigetto è implicito nel fatto di avere escluso illeceità della condottadi demolizione.Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, infavore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articoloCosì deciso in Roma, il 9/10/2025.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA12 di 12