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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2025

Cassazione n. 37790/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Ancona per il concorso nei reati indicati in rubrica; - il difensore dell'imputato e il Procuratore generale hanno concordato in merito al trattamento sanzionatorio con rinuncia dell'allora appellante agli altri motivi di innpugnazione e che la pena è stata concordata nella misura di anni due di reclusione (anni tre per la pena base per il delitto di cui al capo a, ridotta per la concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. in regime di prevalenza); - il giudice d'appello ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni due di reclusione; - con l'unico motivo di ricorso, viene eccepito vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che era parte della proposta di concordato; [OSCURATO:PERSONA] che - la condanna inflitta al ricorrente con la decisione impugnata è conforme a quanto concordato dalle parti; - la censura è inammissibile, non trovando la medesima corrispondenza alcuna nel verbale di dibattimento in grado di appello del 5 maggio 2025, che dà atto della pena concordata nei termini sopra esposti; - «in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). -il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile, giacché la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non è ricorribile per cassazione per i motivi dedotti;- tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; - il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Ancona per il concorso nei reati indicati in rubrica; - il difensore dell'imputato e il Procuratore generale hanno concordato in merito al trattamento sanzionatorio con rinuncia dell'allora appellante agli altri motivi di innpugnazione e che la pena è stata concordata nella misura di anni due di reclusione (anni tre per la pena base per il delitto di cui al capo a, ridotta per la concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. in regime di prevalenza); - il giudice d'appello ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni due di reclusione; - con l'unico motivo di ricorso, viene eccepito vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che era parte della proposta di concordato; [OSCURATO:PERSONA] che - la condanna inflitta al ricorrente con la decisione impugnata è conforme a quanto concordato dalle parti; - la censura è inammissibile, non trovando la medesima corrispondenza alcuna nel verbale di dibattimento in grado di appello del 5 maggio 2025, che dà atto della pena concordata nei termini sopra esposti; - «in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). -il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile, giacché la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non è ricorribile per cassazione per i motivi dedotti;- tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; - il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende
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