CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 gennaio 1994
Cassazione n. 32884/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1994 avverso l'ordinanza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catania con provvedimento del 19 marzo 2021, depositato il 25 agosto 2021, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], che è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per circa un anno e otto mesi, cioè dal 25 maggio 2016 al 23 gennaio 2018, in relazione all'accusa di violazione dell'art. 12, comma 3, lett. a) e b), comma 3-bis e comma 3-ter, lett. b), del d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, per avere cioè condotto un natante trasportando illegalmente dalla Libia in Italia centoventuno cittadini extracomunitari, fatto accertato il 25 maggio 2016, accusa da cui è stato assolto con sentenza del Tribunale di Catania del 23 gennaio 2018, divenuta irrevocabile il 23 ottobre 2018, con la formula "per non avere commesso il fatto". 2.11 rigetto è stato motivato in ragione del ritenuto mendacio da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale, interrogato il 26 maggio 2016, ha dichiarato falsamente di non conoscere la lingua francese, pur intrattenendo con il Giudice, tramite interprete, un colloquio proprio nella lingua francese che ha affermato di ignorare, così impedendo - si è ritenuto - di far emergere nella fase della cautela - si legge alla p. 2 dell'ordinanza reiettiva, testo e nota num. 1 - «quel che il Giudice del merito ha accertato: i trafficanti libici li imbarcavano su piccoli natanti consegnando bussola e telefono satellitare a coloro che, come esso istante, avevano conoscenza del mare e un minimo di capacità di pilotaggio». 3.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, che, ripercorsi gli antefatti, si affida a due motivi con i quali denuncia violazione di legge. 3.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 314 cod. proc. pen. e 273, comma 1, cod. proc. pen., per essere stata adottata ordinanza cautelare pur in mancanza di elementi di prova a carico dell'indagato; Il G.i.p. avrebbe potuto applicare - si afferma - una misura meno afflittiva, quale l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria oppure il divieto di espatrio, anziché il carcere, che rappresenta la extrema ratio. 3.2. Con l'ulteriore motivo censura la violazione degli artt. 275, comma 3, e 143 cod. proc. pen. e l'art. 2 delle direttiva europea 64/2010UE del 20 ottobre 2010, avendo il Giudice omesso di nominare un interprete di lingua "wolof", pur essendosi l'imputato sforzato con quel poco di francese che sapeva di far comprendere che aveva effettiva necessità di traduzione in lingua "wolof" e non già in francese; inoltre, nel dibattimento gli atti - si aggiunge - sono stati tradotti in inglese e la Difesa avrebbe eccepito tale nullità. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ai sensi dell'art.611 cod. proc. pen. del 5 maggio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 1.1. Il primo motivo è assolutamente generico, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria e non si misura in alcun modo con il provvedimento impugnato. Il ricorrente non indica gli elementi di fatto e le regioni di diritto alla base della propria impugnazione, formulando motivi del tutto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le numerose, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801; più recentemente Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). 1.2. Quanto al secondo motivo, esso si risolve nella contestazione di una circostanza di fatto che risulta accertata dal Giudice di merito (sia nel verbale di interrogatorio che nell'ordinanza custodiale, infatti, si dà atto che l'imputato in sede di interrogatorio ha sostenuto un colloquio in lingua francese) mediante affermazione di segno contrario meramente apodittica. In ogni caso, è ben noto che la menzogna dell'imputato nell'interrogatorio può acquisire rilievo quale elemento concausativo della privazione delle,libertà (tra le altre, Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021, Virno, Rv. 282564; Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082). Deve confermarsi, dunque, la valutazione in termini di manifesta infondatezza dell'impugnazione. 2. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorsc e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore