CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 33830/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15517-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n.417/2023 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 31/05/2023 R.G.N. 360/2019; Oggetto R.G.N.15517/2023 Cron. Rep. Ud04/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina pronunziando sull’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sull’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in parziale riforma della decisione di primo grado, ha: a) condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di Miscela D ’[OSCURATO:SOCIETA]. rispettivamente della somma di euro 6.396,20 e della somma di euro 17.159,60, oltre interessi legali, a titolo di penale per violazione del patto di durata minima; b) condannato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 13.318,63 a titolo di differenze retributive, euro 610,71 per trattamento di fine rapporto ed euro 4.674,44 per indennità di ferie non fruite, oltre accessori dal dovuto al saldo. 2. Per quel che ancora rileva, la Corte di merito, premesso che non era stata investita da censura la statuizione del Tribunale di rigetto della domanda della società volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità per violazione del patto di non concorrenza e della relativa penale, ha ritenuto che: a) la mancata produzione dei contratti di assunzione, non essendo in contestazione l’attività di lavoro alle dipendenze della società e la sua regolare esecuzione, non determinava la impossibilità di apprezzare la clausola di stabilità; b) tale clausola non aveva carattere vessatorio conseguendone la esclusione della necessità di specifica sottoscrizione; c) gli elementi tratti dal compendio probatorio non consentivano di configurare ai fini dell’art. 1439 c.c. una condotta dolosa della società; d) la clausola di stabilità era valida ben potendo il lavoratore disporre del proprio diritto di recesso, considerato anche il carattere corrispettivo dell’impegno reciprocamente assunto; e) non era stata raggiunta la prova in ordine all’asserito maggior orario osservato dai dipendenti; f) era da accogliere sulla base delle emergenze in atti la domanda del Latella relativa al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie ; g) non vi era prova della giusta causa di dimissioni; h) la penale, collegata alla violazione della clausola di durata minima, doveva ritenersi sproporzionata in assenza di elementi di pregiudizio che potevano giustificare la previsione e liquidazione di importi così elevati per cui la stessa andava ridotta secondo equità; i) era meritevole di accoglimento la eccezione di prescrizione formulata dalla società dovendo ritenersi integrato sulla base delle emergenze in atti il requisito dimensionale. Tanto implicava la riduzione quantitativa dell’importo liquidato in prime cure infavore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di differenze retributive. 3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Miscela d’[OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi; gli intimati hanno ciascuno depositato controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. 4. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e sgg., 1363 e sgg. c.c. degli artt. 1382 e 1384 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. censurando la sentenza impugnata per avere ridotto l ’importo dell a penale a carico dei lavoratori rispetto alla misura concordata dalle parti per l’ipotesi di violazione da parte dei dipendenti della clausola di durata minima. 2. Con il secondo motivodeduce, ex artt. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1382 e 1384 c.c. censurando la sentenza impugnata in ordine al quantum liquidato a carico dei dipendenti a titolo di penale, rapportato al doppio della indennità di mancato preavviso stabilita dal contratto collettivo; lamenta la mancata considerazione del pregiudizio sofferto da essa società e il difetto di un criterio oggettivo nella valutazione di eccessività della penale. 3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati. 3.1. La sentenza impugnata, premesso il potere del giudice di ridurre secondo equità l’ammontare della penale concordata tra le parti ove manifestamente eccessiva tenuto conto dell’interesse del creditore all’adempimento, ha riscontrato in relazione al caso concreto la insussistenza di pregiudizi economici e di disagi riconducibili alla violazione della clausola di durata minima da parte dei due dipendenti; ha osservato che anche volendo sviluppare il tema di indagine del profilo dell’interesse all’adempimento della prestazione da parte della società, ugualmente la penale concordata risultava di entità sproporzionata considerato che i dipendenti avevano già maturato dieci anni di attività lavorativa, compiutamente formati e, quindi, con un ritorno aziendale in termini di investimento formativo già ampiamente soddisfatto. 3.2. Le ragionialla base della statuizione di riduzione della penale concordata inter partes per la ipotesi di violazione della clausola di durata minima si sottraggono alle censure articolate in quanto in diritto conformi alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14492/2023, Cass.n. 7180/2012, Cass. n. 7258/2002). 3.3. Si premette che secondo il giudice di legittimità l’'apprezzamento in ordine all'eccessività dell'importo fissato con la clausolapenale dalle parti contraenti per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, nonché alla misura dellariduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui giudizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente basato sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito ( Cass.n.7258/2002). 3.4. La Corte di merito, sia pure dandone contezza in termini sintetici, ha mostrato di prendere in considerazione l’interesse della società alla prestazione oggetto del patto di durata minima e, con valutazione discrezionale ad essa istituzionalmente riservata (v. Cass.7258/2002 cit. ), sorretta da argomentazione congrua e logica, ha escluso che dalla violazione del patto fosse derivata una qualche forma di pregiudizio per la società; ciò anche valutando il profilo dell’investimento formativo riferito ai lavoratori recedenti. La verifica, conformemente all’indicazione del giudice di legittimità, è stata quindi ancorata a parametrioggettivi rappresentat i dalconcreto interesse della società all’adempimento della prestazione, valutazione che ha tenuto implicitamente conto anche della durata della esecuzione della clausola, e dell’incidenza della violazione sull’equilibrio del sinallagma contrattuale, in particolare in relazione all’investimento formativo (v. in particolare Cass.n.19492/2023 cit., Cass. n.7180/2012 cit.). 4. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna della ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quaterd.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di ciascun controricorrente in euro 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per