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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 19317/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27146-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'APONTE; 2022 - ricorrente - 1569 contro F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 27146/2018 Numero sezionale 1569/2022 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 19317/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 880/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/03/2018 R.G.N. 11034/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) con qualifica di assistente coordinatore - parametro 193 del CCNL applicato al rapporto, svolta istruttoria documentale e testimoniale, condannava il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive tra il parametro 193 attribuito e quello 210 spettante in relazione alle mansioni in concreto continuativamente svolte a decorrere dal 1° gennaio 2001;

2. la Corte d'Appello, decidendo sul gravame della società, dato atto che il lavoratore non aveva proposto F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 27146/2018 Numero sezionale 1569/2022 appello incidentale sulle questioni dell'inquadramento e Numero di raccolta generale 19317/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 del profilo ancora superiore rivendicato in primo grado, respingeva l'appello;

3. osservava la Corte che il giudice di primo grado aveva correttamente applicato il procedimento logico da compiersi in ordine all'accertamento della spettanza di un superiore livello contrattuale per effetto delle mansioni di fatto svolte (che presuppone un'indagine articolata in tre fasi: esame delle declaratorie contrattuali con le quali le parti collettive hanno determinato i criteri di inquadramento, individuazione e qualificazione dell'attività di fatto espletata dal lavoratore, confronto tra la declaratoria contrattuale e l'attività di fatto svolta al fine di verificarne o meno la corrispondenza); riportate le definizioni contrattuali pertinenti e valutate le dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado, confermava il diritto del lavoratore al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito in base all'inquadramento di appartenenza e quanto spettante in base alle mansioni effettivamente svolte corrispondenti al profilo di coordinatore parametro 210, da quantificarsi in separato giudizio, avendo il lavoratore diritto a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro a prescindere dall’ammissibilità o meno del passaggio da un profilo professionale ad un altro superiore;

4. avverso la predetta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo, cui ha resistito con controricorso il lavoratore; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 27146/2018 Numero sezionale 1569/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 19317/2022 Data pubblicazione 15/06/2022

1. l’ente ricorrente si duole di erronea interpretazione delle norme di diritto applicabili alla fattispecie (art. 36 Cost e 2099 c.c. in relazione al R.D. 148/1931 e all'art.2103 c.c.); sostiene che la speciale disciplina in materia di rapporto di lavoro del personale di azienda esercente un pubblico servizio di trasporto in concessione, prevista dall’art.18 dell’allegato A al R.D. 148/1931, subordina il conferimento di superiore inquadramento alla duplice condizione dell'ordine scritto del direttore ed alla vacanza del posto, con la conseguenza che in mancanza di tali condizioni va anche escluso il diritto a differenze retributive; contesta altresì la motivazione in ordine alla valutazione delle prove relative alla piena ed effettiva adibizione del lavoratore a mansioni di contenuto superiore;

2. il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c., atteso che, con la sentenza impugnata, la Corte di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare orientamento;

3. invero, in caso di svolgimento di mansioni superiori, per il periodo di effettivo svolgimento il dipendente pubblico ha diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte e quello relativo alla qualifica di formale assegnazione, anche quando non possa essergli riconosciuta l'attribuzione in via definitiva della qualifica superiore. (Principio applicato in controversia concernente un dipendente da un'impresa esercente pubblici servizi di F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 27146/2018 trasporto, cui non era applicabile la norma dell'art. 2103 Numero sezionale 1569/2022 Numero di raccolta generale 19317/2022 cod. civ., bensì la disposizione specifica contenuta Data pubblicazione 15/06/2022 nell'art.18 dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n.148 - Cass. 11615/2010, conf. a Cass. 4367/2009; cfr. anche, sull’evoluzione della giurisprudenza in materia, Cass.12601/2016; Cass. 9344/2021);

4. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente, dichiaratisi antistatari;

5. alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 4 maggio 2022 La Presidente (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27146-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'APONTE; 2022 - ricorrente - 1569 contro F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 27146/2018 Numero sezionale 1569/2022 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 19317/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 880/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/03/2018 R.G.N. 11034/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) con qualifica di assistente coordinatore - parametro 193 del CCNL applicato al rapporto, svolta istruttoria documentale e testimoniale, condannava il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive tra il parametro 193 attribuito e quello 210 spettante in relazione alle mansioni in concreto continuativamente svolte a decorrere dal 1° gennaio 2001; 2. la Corte d'Appello, decidendo sul gravame della società, dato atto che il lavoratore non aveva proposto F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 27146/2018 Numero sezionale 1569/2022 appello incidentale sulle questioni dell'inquadramento e Numero di raccolta generale 19317/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 del profilo ancora superiore rivendicato in primo grado, respingeva l'appello; 3. osservava la Corte che il giudice di primo grado aveva correttamente applicato il procedimento logico da compiersi in ordine all'accertamento della spettanza di un superiore livello contrattuale per effetto delle mansioni di fatto svolte (che presuppone un'indagine articolata in tre fasi: esame delle declaratorie contrattuali con le quali le parti collettive hanno determinato i criteri di inquadramento, individuazione e qualificazione dell'attività di fatto espletata dal lavoratore, confronto tra la declaratoria contrattuale e l'attività di fatto svolta al fine di verificarne o meno la corrispondenza); riportate le definizioni contrattuali pertinenti e valutate le dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado, confermava il diritto del lavoratore al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito in base all'inquadramento di appartenenza e quanto spettante in base alle mansioni effettivamente svolte corrispondenti al profilo di coordinatore parametro 210, da quantificarsi in separato giudizio, avendo il lavoratore diritto a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro a prescindere dall’ammissibilità o meno del passaggio da un profilo professionale ad un altro superiore; 4. avverso la predetta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo, cui ha resistito con controricorso il lavoratore; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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(Principio applicato in controversia concernente un dipendente da un'impresa esercente pubblici servizi di F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 27146/2018 trasporto, cui non era applicabile la norma dell'art. 2103 Numero sezionale 1569/2022 Numero di raccolta generale 19317/2022 cod. civ., bensì la disposizione specifica contenuta Data pubblicazione 15/06/2022 nell'art.18 dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n.148 - Cass. 11615/2010, conf. a Cass. 4367/2009; cfr. anche, sull’evoluzione della giurisprudenza in materia, Cass.12601/2016; Cass. 9344/2021); 4. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente, dichiaratisi antistatari; 5. alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 4 maggio 2022 La Presidente (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N
Sentenza Cassazione n. 19317/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris