Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2025
ECLI:EU:T:2025:1111
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ1114_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 dicembre 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑1114/23)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Nozione di “vantaggio tratto da un imprenditore di spicco che opera in Russia” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Eccezione di illegittimità – Errore di valutazione – Diritti fondamentali – Proporzionalità»
1.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Fondamento di tale decisione su elementi nuovi che non figuravano nella decisione iniziale – Elementi nuovi trasmessi al ricorrente – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847, (PESC) 2024/2456 e (PESC) 2025/528; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2023/1765, 2024/849, 2024/2455 e 2025/527]
(v. punti 41‑44, 47‑49, 52, 53)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Base giuridica – Misure restrittive previste da una decisione adottata sulla base dell’articolo 215 TFUE – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in Russia, dei loro familiari stretti o di altre persone fisiche che ne traggono vantaggio – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, e delle persone ad essi associate – Necessità di dimostrare un legame con il regime russo – Assenza
[Artt. 60 e 301 CE; art. 215 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2023/1089]
(v. punto 67)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche
[Art. 21, § 2, c), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2023/1089]
(v. punti 70‑72, 74, 83)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Nozione di imprenditori di spicco – Necessità di dimostrare l’esistenza di legami di interdipendenza con il governo della Federazione russa – Assenza – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune – Rispetto del principio di proporzionalità
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2023/1089]
(v. punti 73, 75‑82, 117)
5.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847, (PESC) 2024/2456 e (PESC) 2025/528; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2023/1765, 2024/849, 2024/2455 e 2025/527]
(v. punti 86, 95‑98, 119)
6.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a motivo della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Russia o di imprenditore che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Documenti accessibili al pubblico – Principio del libero apprezzamento della prova
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847, (PESC) 2024/2456 e (PESC) 2025/528; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2023/1765, 2024/849, 2024/2455 e 2025/527]
(v. punti 99‑101)
7.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Evoluzione del contesto in Ucraina o cambiamenti nella situazione del ricorrente – Assenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847, (PESC) 2024/2456 e (PESC) 2025/528; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2023/1765, 2024/849, 2024/2455 e 2025/527]
(v. punti 102, 103, 109, 111, 113)
8.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione del diritto di proprietà, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, del diritto di lavorare e della libertà d’impresa – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte
[Artt. 21 e 29 TUE; art. 215 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 15, 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847, (PESC) 2024/2456 e (PESC) 2025/528, artt. 2, §§ 3 e 4, e 6; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, artt. 4, § 1, 5, § 1, e 6, § 1, 2023/1765, 2024/849, 2024/2455 e 2025/527]
(v. punti 124‑135)
9.
Procedimento giurisdizionale – Intervento – Motivi diversi da quelli della parte principale a sostegno della quale l’intervento è effettuato – Motivi non ricollegabili a quelli della parte principale a sostegno della quale l’intervento è effettuato – Irricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 4, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 142, § 3)
(v. punti 141, 144, 148)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] AO (SUEK) e la EuroChem Group AG si faranno carico delle proprie spese.