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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 21248/2022

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Caltanissetta; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 09/06/2021 la Corte di appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile la richiesta di revisione della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Palermo il 13/12/2006, divenuta irrevocabile il 12/06/2008, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sei anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione prefallimentare, commessa in relazione al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarato dal Tribunale civile di Palermo il 03/03/2007.

Questa ipotesi di reato, contestata ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 219, commi 1 e 2, 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fall.), risultava commessa dal ricorrente, in concorso, tra gli altri, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante la distrazione di alcune unità immobiliari della società fallita, realizzata attraverso alienazioni simulate, che il predetto Cannella, su indicazione dei correi, effettuava in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non corrispondevano alcuna somma di denaro ai venditori.

La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata dalla Corte di appello di Caltanissetta sull'assunto che l'istanza di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] si limitava a proporre una rivisitazione del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, fondata su una diversa valutazione delle fonti di prova che erano state già esaminate, resa evidente dalla richiesta di sottoporre a un nuovo vaglio di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

Non risultava, infatti, dimostrato che le propalazioni del collaborante Cannella erano smentite dalle risultanze dei procedimenti penali,che si erano conclusi con le sentenze di assoluzione pronunciate dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 10/03/2014 e dalla Corte di appello di Palermo il 06/11/2017, e dalle risultanze del procedimento civile, che si era concluso con la sentenza pronunciata dal Tribunale civile di Palermo il 03/03/2007.

La Corte di appello di Caltanissetta, infine, evidenziava, che, relativamente alla sentenza pronunciata dal Tribunale civile di Palermo il 03/03/2007, con cui era stato dichiarato il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non era possibile prefigurare la sussistenza di un'ipotesi di inconciliabilità rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che doveva ritenersi configurabile nelle sole ipotesi in cui il contrasto giurisdizionale si fondava sulla pronuncia di una sentenza irrevocabile emessa da un giudice penale, ordinario o speciale.2.

Avverso questa declaratoria di inammissibilità [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura difensiva.

Con tale doglianza si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 630 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA], pur essendosi prospettati analiticamente gli argomenti che imponevano di ritenere inattendibili le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni apparivano smentite dagli elementi probatori, nuovi e successivi rispetto alla decisione irrevocabile presupposta, introdotti con l'istanza di revisione.

Né assumevano alcun valore corroborativo delle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] le propalazioni dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, oltre a risultare intrinsecamente inattendibili, non convergevano sulla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a richiamare genericamente il ruolo associativo svolto dai fratelli Graviano nel contesto della cellula palermitana di [OSCURATO:PERSONA], nella quale gravitavano.

Si deduceva, in particolare, che l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alle attività di distrazione collegate al reato di bancarotta fraudolenta prefallinnentare, commesse in relazione alla gestione della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., derivava dalle risultanze dei procedimenti che si erano conclusi con le sentenze di assoluzione pronunciate nei confronti del ricorrente dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 10/03/2014 e dalla Corte di appello di Palermo numero 5469/2017 e con la sentenza pronunciata dal Tribunale civile di Palermo il 03/03/2007, con cui era stato dichiarato il fallimento dell'azienda controversa.

Infatti, gli esiti di questi procedimenti, civili e penali, avevano fatto emergere, in termini non equivocabili, che le attività illecite per le quali [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato dovevano essere attribuite esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.2.

Occorre premettere che con l'atto di impugnazione in esame di deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione censurata risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA], pur essendosi prospettati analiticamente gli argomenti che imponevano di ritenere inattendibili le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni apparivano smentite dagli elementi probatori, nuovi e successivi rispetto alla decisione irrevocabile presupposta, introdotti con l'istanza di revisione.

Questi elementi di novità, in particolare, erano costituiti dagli esiti dei procedimenti penali che si erano conclusi con le sentenze di assoluzione pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 10/03/2014 e dalla Corte di appello di Palermo il 06/11/2017 e dagli esiti del procedimento civile che si era concluso con la sentenza pronunciata dal Tribunale civile di Palermo il 03/03/2007, con cui era stato dichiarato il fallimento dell'azienda controversa.

Tanto premesso, deve evidenziarsile doglianze formulate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento alle sentenze di assoluzione pronunciate dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 10/03/2014 e dalla Corte di appello di Palermo il 06/11/2017, appaiono generiche e prive di autosufficienza, essendosi limitato il ricorrente, attraverso tali censure, a contestare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

Di tali propalazioni la difesa del ricorrente proponeva una lettura alternativa, meramente congetturale, incompatibile con gli esiti del giudizio di merito celebrato davanti alla Corte di appello di Palermo, conclusosi con la sentenza pronunciata il 13/12/2006, divenuta irrevocabile il 12/06/2008, con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di sei anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione prefallimentare, commessa in relazione al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in proposito, il Collegio che, in sede di revisione, il ricorrente avrebbe dovuto enucleare gli elementi probatori, connotati da novità, da cui desumere l'inattendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle propalazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] e indicare quale fosse la rilevanza delle nuove fonti di prova.

Tale attività di enucleazione degli elementi di novità probatoria era funzionale a dimostrare la loro valenza di disarticolazione motivazionale del provvedimento decisorio presupposto, indispensabile per consentire la revisione della vicenda giurisdizionale sottoposta al vaglio della Corte di appello di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen.

Non può, in proposito, non rilevarsi che il richiamo difensivo agli elementi probatori acquisiti nei giudizi che si erano conclusi con le sentenze di assoluzione pronunciate dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 10/03/2014 e dalla Corte di appello di Palermo il 06/11/2017 mirava a una mera rivalutazione del compendio probatorio precedentemente vagliato dai Giudici di merito palermitani, il cui nucleo essenziale era costituito dalle propalazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], con le quali nell'atto di impugnazione non ci si confrontava.

A questo confronto, viceversa, non si sottraeva la Corte di appello di Caltanissetta, che richiamava diffusamente il percorso argomentativo seguito dalla Corte di legittimità per respingere il ricorso proposto avverso la sentenza di merito presupposta, indicando gli elementi di corroborazione del narrato di [OSCURATO:PERSONA].

Basti, in proposito, richiamare il passaggio della sentenza pronunciata il 12/06/2008 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, citato a pagina 5 del provvedimento censurato, in cui si evidenziava: «La Corte territoriale ha [...] rilevato che quanto affermato dal Cannella in ordine alla "pesante intromissione dei Graviano" trovava conforto nelle conformi indicazioni del Drago e del Calvaruso ed addirittura in talune affermazioni del Sanseverino.

Quest'ultimo aveva infatti sostenuto che i nominativi di acquirenti di immobili da lui stesso venduti erano stati espressamente indicati dai Graviano ed anzi "facevano parte dei Graviano", in tal modo attestando che anche egli, nell'ambito di una gestione di fatto perpetuatasi oltre la data di acquisizione del pacchetto azionario da parte del Cannella, era asservito alle direttive dei "veri padroni della società" [...]».

La Corte di appello di Caltanissetta, al contempo, evidenziava, mediante un ulteriore richiamo testuale della decisione di legittimità, incentrato sulla valenza corroborativa delle dichiarazioni dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che: «Drago e Calvaruso, da parte loro, avevano fornito informazioni, che, nella sostanza, confermavano che le ingerenze del fratelli Graviano, a far data dalla scomparse del Greco, avevano assunto un grado di invasività tale da essere difficilmente imputabili a pretese estorsive, e tanto meno creditorie, configurandosi piuttosto il loro atteggiamento quale una forma di "compartecipazione alla società", portata avanti in forma parassitarla» (Sez. 4, n. 41127 del 12/06/2018, Graviano, non mass.).

In questa cornice, la difesa del ricorrente non poteva limitarsi a proporre una mera rivalutazione del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, limitandosi a evidenziarne il contrasto con le sentenze di assoluzione, sopra citate, ma avrebbe dovuto evidenziare le ragioni per cui tali acquisizioni erano idonee a confutare le propalazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], che erano state acquisite - fino a un'eventuale prova contraria, che non veniva fornita - nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145-01).

Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai definitivamente consolidato, in tema di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676-01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348-01; Sez. 2, n. 21599 del 16/02/1999, Emmanuello, Rv. 244541-01).

Tale arresto giurisprudenziale, inoltre, nel solco di un orientamento ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, ribadisce che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato; dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata effettuata dal propalante, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez.

U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465- 01).

2.1. In questa, univoca, cornice, a conferma della correttezza del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Caltanissetta nell'emettere la declaratoria di inammissibilità censurata, non si può che richiamare l'orientamento ermeneutico, riconducibile a una risalente e insuperata pronuncia delle Sezioni Unite, secondo cui: «In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario» (Sez.

U, n 624 del 26/09/2002, Pisano, Rv. 220443-01).

Ne discende che la comparazione tra il compendio probatorio connotato da novità e quello su cui si fonda la sentenza di condanna irrevocabile - il cui nucleo essenziale, nel caso di specie, è costituito dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - non richiede soltanto il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale dell'invocato proscioglimento.

Ne consegue che il rapporto tra le prove pregresse e le prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di rivisitazione probatoria globale, valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio conseguente all'introduzione degli elementi di novità processuale, rilevanti ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen., non potendosi limitare la difesa del ricorrente a riproporre la mera rivalutazione di questioni già esaminate nei giudizi di merito presupposti (Sez.

U, n 624 del 26/09/2002, Pisano, cit.).

Occorre, pertanto, ribadire che, nel caso di specie, non ci si trova di fronte a prove nuove rilevanti ex art. 630 cod. proc. pen., atteso che gli elementi probatori addotti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non riguardano né prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, né prove scoperte successivamente, né prove acquisite nel precedente giudizio ma non valutate, neanche implicitamente, ai fini della condanna del ricorrente.

L'istanza di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA], infatti, si limita a proporre una rivisitazione del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, resa evidente dalla richiesta di sottoporre a un nuovo vaglio di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], su cui si incentrava il giudizio di colpevolezza espresso dai Giudici di merito palermitani del quale si chiedeva la revisione.

3. Considerazioni analoghe valgono per la dedotta inconciliabilità tra la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 13/12/2006 e la decisione pronunciata dal Tribunale civile di Palermo il 03/03/2007, con cui era stato dichiarato il fallimento del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che veniva richiamata con riferimento alla sola vicenda dell'alienazione simulata di un'unità immobiliare, effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Tali deduzioni difensive, invero, appaiono generiche, atteso che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello di Caltanissetta, nell'istanza di revisione non vengono enunciate le ragioni che avrebbero dovuto legittimare il giudizio di inconciliabilità, non essendo sufficiente il richiamo alla cessione di uno degli immobili della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla fidanzata del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], il cui importo non inciderebbe, quand'anche effettivamente corrisposto, sull'ammontare complessivo delle distrazioni imputate a [OSCURATO:PERSONA].

Non può, infatti, non rilevarsi che al ricorrente venivano contestate, oltre all'alienazione simulata dell'unità immobiliare effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], due analoghe operazioni contrattuali, concluse con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con le quali nell'atto di impugnazione in esame non ci si confrontava, rendendo evidente, anche sotto questo ulteriore profilo, la genericità delle censure relative alla declaratoria di inammissibilità oggetto di vaglio.

Sul punto, non si possono che richiamare le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Caltanissetta, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 4 del provvedimento impugnato, evidenziava che «rilevano le ulteriori emergenze di cui il giudice civile ha dato conto, costituite dalla fattura n. 68/88 relativa al prezzo di E 70.000.000 indicato nel rogito di acquisto della villetta in oggetto e della documentata dismissione da parte della Galdi LA di precedenti investimenti con l'accensione di un mutuo fondiario che, in difetto di iscrizione ipotecaria, nulla consente di ricondurre effettivamente all'acquisto di quello specifico immobile».

Si aggiunga ulteriormente che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] non forniva alcuna indicazione utile all'individuazione dei segmenti motivazionali della sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 13/12/2006 - in relazione alla quale veniva prospettata una situazione di inconciliabilità con la pronuncia dichiarativa del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - rilevanti ai fini dell'accoglimento dell'istanza di revisione proposta davanti alla Corte di appello di Caltanissetta, che, conseguentemente, in assenza di un adeguato supporto argomentativo, deve ritenersi generica e priva di autosufficienza, conformemente alla giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384-01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994- 01).

3.1. A queste considerazioni deve aggiungersi che, nel caso di specie, non è possibile prefigurare la sussistenza di un'ipotesi di inconciliabilità, rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che è configurabile nei soli casi in cui il contrasto giurisdizionale dedotto nell'interesse del condannato riguardi l'esistenza di una «sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale».

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza risalente di questa Corte, correttamente richiamata dalla Corte di appello di Caltanissetta, che, nell'esaminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., affermava: «È irrilevante l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede come motivo di revisione una ipotesi analoga a quella prevista come causa di revocazione, dalla art. 395, n. 4, c.p.c., sollevata per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

A parte la manifesta non fondatezza della questione, solo ove si osservi che nel processo civile il giudice conosce "juxta alligata et probata", talché può accadere che la sentenza sia frutto della supposizione di un fatto inesistente o si fondi sull'esclusione di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, senza che queste circostanze abbiano formato oggetto di controversia tra le parti e quindi di specifico esame ad opera del giudice e che, al contrario, il giudice penale non può incontrare nella sua cognizione fatti non controversi, ma deve sempre accertare autonomamente l'esistenza o l'inesistenza di ogni elemento della fattispecie significativo per la sua decisione, donde la ragionevolezza della disciplina ove la Corte ne potesse valutare la rilevanza.

Un'indagine, che le è però preclusa, supponendo l'esame in fatto dell'esistenza di un errore che sia stato causa efficiente della decisione e, quindi, una positiva valutazione circa l'applicabilità alla specie di una supposta norma che tale vicenda ricomprendesse nell'art. 630 c.p.p.» (Sez. 6, n. 593 del 20/02/1995, Servo, Rv. 201808-01).Occorre, pertanto, ribadire che non è configurabile un'incompatibilità, rilevante ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., tra i giudicati di una sentenza civile e di una sentenza penale, atteso che nel processo civile il giudice conosce dei fatti sulla base delle prove e delle allegazioni delle parti, onde può accadere che la decisione sia il frutto della supposizione di un fatto inesistente o si fondi sull'esclusione di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, senza uno specifico esame del giudice, al contrario di quanto si verifica per il giudice penale, che non può incentrare la sua cognizione su fatti non controversi, ma deve sempre accertare autonomamente l'esistenza o l'inesistenza di ogni elemento della fattispecie indispensabile per la sua decisione.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Caltanissetta; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 09/06/2021 la Corte di appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile la richiesta di revisione della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Palermo il 13/12/2006, divenuta irrevocabile il 12/06/2008, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sei anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione prefallimentare, commessa in relazione al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarato dal Tribunale civile di Palermo il 03/03/2007. Questa ipotesi di reato, contestata ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 219, commi 1 e 2, 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fall.), risultava commessa dal ricorrente, in concorso, tra gli altri, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante la distrazione di alcune unità immobiliari della società fallita, realizzata attraverso alienazioni simulate, che il predetto Cannella, su indicazione dei correi, effettuava in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non corrispondevano alcuna somma di denaro ai venditori. La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata dalla Corte di appello di Caltanissetta sull'assunto che l'istanza di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] si limitava a proporre una rivisitazione del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, fondata su una diversa valutazione delle fonti di prova che erano state già esaminate, resa evidente dalla richiesta di sottoporre a un nuovo vaglio di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Non risultava, infatti, dimostrato che le propalazioni del collaborante Cannella erano smentite dalle risultanze dei procedimenti penali,che si erano conclusi con le sentenze di assoluzione pronunciate dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 10/03/2014 e dalla Corte di appello di Palermo il 06/11/2017, e dalle risultanze del procedimento civile, che si era concluso con la sentenza pronunciata dal Tribunale civile di Palermo il 03/03/2007. La Corte di appello di Caltanissetta, infine, evidenziava, che, relativamente alla sentenza pronunciata dal Tribunale civile di Palermo il 03/03/2007, con cui era stato dichiarato il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non era possibile prefigurare la sussistenza di un'ipotesi di inconciliabilità rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che doveva ritenersi configurabile nelle sole ipotesi in cui il contrasto giurisdizionale si fondava sulla pronuncia di una sentenza irrevocabile emessa da un giudice penale, ordinario o speciale.2. Avverso questa declaratoria di inammissibilità [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura difensiva. Con tale doglianza si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 630 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA], pur essendosi prospettati analiticamente gli argomenti che imponevano di ritenere inattendibili le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni apparivano smentite dagli elementi probatori, nuovi e successivi rispetto alla decisione irrevocabile presupposta, introdotti con l'istanza di revisione. Né assumevano alcun valore corroborativo delle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] le propalazioni dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, oltre a risultare intrinsecamente inattendibili, non convergevano sulla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a richiamare genericamente il ruolo associativo svolto dai fratelli Graviano nel contesto della cellula palermitana di [OSCURATO:PERSONA], nella quale gravitavano. Si deduceva, in particolare, che l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alle attività di distrazione collegate al reato di bancarotta fraudolenta prefallinnentare, commesse in relazione alla gestione della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., derivava dalle risultanze dei procedimenti che si erano conclusi con le sentenze di assoluzione pronunciate nei confronti del ricorrente dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 10/03/2014 e dalla Corte di appello di Palermo numero 5469/2017 e con la sentenza pronunciata dal Tribunale civile di Palermo il 03/03/2007, con cui era stato dichiarato il fallimento dell'azienda controversa. Infatti, gli esiti di questi procedimenti, civili e penali, avevano fatto emergere, in termini non equivocabili, che le attività illecite per le quali [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato dovevano essere attribuite esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.2. Occorre premettere che con l'atto di impugnazione in esame di deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione censurata risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA], pur essendosi prospettati analiticamente gli argomenti che imponevano di ritenere inattendibili le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni apparivano smentite dagli elementi probatori, nuovi e successivi rispetto alla decisione irrevocabile presupposta, introdotti con l'istanza di revisione. Questi elementi di novità, in particolare, erano costituiti dagli esiti dei procedimenti penali che si erano conclusi con le sentenze di assoluzione pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 10/03/2014 e dalla Corte di appello di Palermo il 06/11/2017 e dagli esiti del procedimento civile che si era concluso con la sentenza pronunciata dal Tribunale civile di Palermo il 03/03/2007, con cui era stato dichiarato il fallimento dell'azienda controversa. Tanto premesso, deve evidenziarsile doglianze formulate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento alle sentenze di assoluzione pronunciate dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 10/03/2014 e dalla Corte di appello di Palermo il 06/11/2017, appaiono generiche e prive di autosufficienza, essendosi limitato il ricorrente, attraverso tali censure, a contestare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Di tali propalazioni la difesa del ricorrente proponeva una lettura alternativa, meramente congetturale, incompatibile con gli esiti del giudizio di merito celebrato davanti alla Corte di appello di Palermo, conclusosi con la sentenza pronunciata il 13/12/2006, divenuta irrevocabile il 12/06/2008, con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di sei anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione prefallimentare, commessa in relazione al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in proposito, il Collegio che, in sede di revisione, il ricorrente avrebbe dovuto enucleare gli elementi probatori, connotati da novità, da cui desumere l'inattendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle propalazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] e indicare quale fosse la rilevanza delle nuove fonti di prova. Tale attività di enucleazione degli elementi di novità probatoria era funzionale a dimostrare la loro valenza di disarticolazione motivazionale del provvedimento decisorio presupposto, indispensabile per consentire la revisione della vicenda giurisdizionale sottoposta al vaglio della Corte di appello di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen. Non può, in proposito, non rilevarsi che il richiamo difensivo agli elementi probatori acquisiti nei giudizi che si erano conclusi con le sentenze di assoluzione pronunciate dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 10/03/2014 e dalla Corte di appello di Palermo il 06/11/2017 mirava a una mera rivalutazione del compendio probatorio precedentemente vagliato dai Giudici di merito palermitani, il cui nucleo essenziale era costituito dalle propalazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], con le quali nell'atto di impugnazione non ci si confrontava. A questo confronto, viceversa, non si sottraeva la Corte di appello di Caltanissetta, che richiamava diffusamente il percorso argomentativo seguito dalla Corte di legittimità per respingere il ricorso proposto avverso la sentenza di merito presupposta, indicando gli elementi di corroborazione del narrato di [OSCURATO:PERSONA]. Basti, in proposito, richiamare il passaggio della sentenza pronunciata il 12/06/2008 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, citato a pagina 5 del provvedimento censurato, in cui si evidenziava: «La Corte territoriale ha [...] rilevato che quanto affermato dal Cannella in ordine alla "pesante intromissione dei Graviano" trovava conforto nelle conformi indicazioni del Drago e del Calvaruso ed addirittura in talune affermazioni del Sanseverino. Quest'ultimo aveva infatti sostenuto che i nominativi di acquirenti di immobili da lui stesso venduti erano stati espressamente indicati dai Graviano ed anzi "facevano parte dei Graviano", in tal modo attestando che anche egli, nell'ambito di una gestione di fatto perpetuatasi oltre la data di acquisizione del pacchetto azionario da parte del Cannella, era asservito alle direttive dei "veri padroni della società" [...]». La Corte di appello di Caltanissetta, al contempo, evidenziava, mediante un ulteriore richiamo testuale della decisione di legittimità, incentrato sulla valenza corroborativa delle dichiarazioni dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che: «Drago e Calvaruso, da parte loro, avevano fornito informazioni, che, nella sostanza, confermavano che le ingerenze del fratelli Graviano, a far data dalla scomparse del Greco, avevano assunto un grado di invasività tale da essere difficilmente imputabili a pretese estorsive, e tanto meno creditorie, configurandosi piuttosto il loro atteggiamento quale una forma di "compartecipazione alla società", portata avanti in forma parassitarla» (Sez. 4, n. 41127 del 12/06/2018, Graviano, non mass.). In questa cornice, la difesa del ricorrente non poteva limitarsi a proporre una mera rivalutazione del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, limitandosi a evidenziarne il contrasto con le sentenze di assoluzione, sopra citate, ma avrebbe dovuto evidenziare le ragioni per cui tali acquisizioni erano idonee a confutare le propalazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], che erano state acquisite - fino a un'eventuale prova contraria, che non veniva fornita - nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145-01). Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai definitivamente consolidato, in tema di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676-01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348-01; Sez. 2, n. 21599 del 16/02/1999, Emmanuello, Rv. 244541-01). Tale arresto giurisprudenziale, inoltre, nel solco di un orientamento ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, ribadisce che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato; dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata effettuata dal propalante, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465- 01). 2.1. In questa, univoca, cornice, a conferma della correttezza del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Caltanissetta nell'emettere la declaratoria di inammissibilità censurata, non si può che richiamare l'orientamento ermeneutico, riconducibile a una risalente e insuperata pronuncia delle Sezioni Unite, secondo cui: «In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario» (Sez. U, n 624 del 26/09/2002, Pisano, Rv. 220443-01). Ne discende che la comparazione tra il compendio probatorio connotato da novità e quello su cui si fonda la sentenza di condanna irrevocabile - il cui nucleo essenziale, nel caso di specie, è costituito dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - non richiede soltanto il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale dell'invocato proscioglimento. Ne consegue che il rapporto tra le prove pregresse e le prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di rivisitazione probatoria globale, valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio conseguente all'introduzione degli elementi di novità processuale, rilevanti ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen., non potendosi limitare la difesa del ricorrente a riproporre la mera rivalutazione di questioni già esaminate nei giudizi di merito presupposti (Sez. U, n 624 del 26/09/2002, Pisano, cit.). Occorre, pertanto, ribadire che, nel caso di specie, non ci si trova di fronte a prove nuove rilevanti ex art. 630 cod. proc. pen., atteso che gli elementi probatori addotti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non riguardano né prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, né prove scoperte successivamente, né prove acquisite nel precedente giudizio ma non valutate, neanche implicitamente, ai fini della condanna del ricorrente. L'istanza di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA], infatti, si limita a proporre una rivisitazione del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, resa evidente dalla richiesta di sottoporre a un nuovo vaglio di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], su cui si incentrava il giudizio di colpevolezza espresso dai Giudici di merito palermitani del quale si chiedeva la revisione. 3. Considerazioni analoghe valgono per la dedotta inconciliabilità tra la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 13/12/2006 e la decisione pronunciata dal Tribunale civile di Palermo il 03/03/2007, con cui era stato dichiarato il fallimento del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che veniva richiamata con riferimento alla sola vicenda dell'alienazione simulata di un'unità immobiliare, effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Tali deduzioni difensive, invero, appaiono generiche, atteso che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello di Caltanissetta, nell'istanza di revisione non vengono enunciate le ragioni che avrebbero dovuto legittimare il giudizio di inconciliabilità, non essendo sufficiente il richiamo alla cessione di uno degli immobili della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla fidanzata del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], il cui importo non inciderebbe, quand'anche effettivamente corrisposto, sull'ammontare complessivo delle distrazioni imputate a [OSCURATO:PERSONA]. Non può, infatti, non rilevarsi che al ricorrente venivano contestate, oltre all'alienazione simulata dell'unità immobiliare effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], due analoghe operazioni contrattuali, concluse con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con le quali nell'atto di impugnazione in esame non ci si confrontava, rendendo evidente, anche sotto questo ulteriore profilo, la genericità delle censure relative alla declaratoria di inammissibilità oggetto di vaglio. Sul punto, non si possono che richiamare le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Caltanissetta, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 4 del provvedimento impugnato, evidenziava che «rilevano le ulteriori emergenze di cui il giudice civile ha dato conto, costituite dalla fattura n. 68/88 relativa al prezzo di E 70.000.000 indicato nel rogito di acquisto della villetta in oggetto e della documentata dismissione da parte della Galdi LA di precedenti investimenti con l'accensione di un mutuo fondiario che, in difetto di iscrizione ipotecaria, nulla consente di ricondurre effettivamente all'acquisto di quello specifico immobile». Si aggiunga ulteriormente che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] non forniva alcuna indicazione utile all'individuazione dei segmenti motivazionali della sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 13/12/2006 - in relazione alla quale veniva prospettata una situazione di inconciliabilità con la pronuncia dichiarativa del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - rilevanti ai fini dell'accoglimento dell'istanza di revisione proposta davanti alla Corte di appello di Caltanissetta, che, conseguentemente, in assenza di un adeguato supporto argomentativo, deve ritenersi generica e priva di autosufficienza, conformemente alla giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384-01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994- 01). 3.1. A queste considerazioni deve aggiungersi che, nel caso di specie, non è possibile prefigurare la sussistenza di un'ipotesi di inconciliabilità, rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che è configurabile nei soli casi in cui il contrasto giurisdizionale dedotto nell'interesse del condannato riguardi l'esistenza di una «sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale». Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza risalente di questa Corte, correttamente richiamata dalla Corte di appello di Caltanissetta, che, nell'esaminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., affermava: «È irrilevante l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede come motivo di revisione una ipotesi analoga a quella prevista come causa di revocazione, dalla art. 395, n. 4, c.p.c., sollevata per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. A parte la manifesta non fondatezza della questione, solo ove si osservi che nel processo civile il giudice conosce "juxta alligata et probata", talché può accadere che la sentenza sia frutto della supposizione di un fatto inesistente o si fondi sull'esclusione di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, senza che queste circostanze abbiano formato oggetto di controversia tra le parti e quindi di specifico esame ad opera del giudice e che, al contrario, il giudice penale non può incontrare nella sua cognizione fatti non controversi, ma deve sempre accertare autonomamente l'esistenza o l'inesistenza di ogni elemento della fattispecie significativo per la sua decisione, donde la ragionevolezza della disciplina ove la Corte ne potesse valutare la rilevanza. Un'indagine, che le è però preclusa, supponendo l'esame in fatto dell'esistenza di un errore che sia stato causa efficiente della decisione e, quindi, una positiva valutazione circa l'applicabilità alla specie di una supposta norma che tale vicenda ricomprendesse nell'art. 630 c.p.p.» (Sez. 6, n. 593 del 20/02/1995, Servo, Rv. 201808-01).Occorre, pertanto, ribadire che non è configurabile un'incompatibilità, rilevante ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., tra i giudicati di una sentenza civile e di una sentenza penale, atteso che nel processo civile il giudice conosce dei fatti sulla base delle prove e delle allegazioni delle parti, onde può accadere che la decisione sia il frutto della supposizione di un fatto inesistente o si fondi sull'esclusione di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, senza uno specifico esame del giudice, al contrario di quanto si verifica per il giudice penale, che non può incentrare la sua cognizione su fatti non controversi, ma deve sempre accertare autonomamente l'esistenza o l'inesistenza di ogni elemento della fattispecie indispensabile per la sua decisione. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibi
Sentenza Cassazione n. 21248/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris