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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 29881/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG jnelN'r04) 60- ),.n5 o c\A àn}5, NALcf Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] è detenuto da venti anni anche per il reato di associazione di tipo mafioso con ruolo di vertice nel mandamento di Partinico, e il fine pena è fissato al 28 gennaio 2028.

L'istruttoria posta a fondamento del decreto ministeriale dà conto della persistente pericolosità e dell'assenza di elementi atti a dimostrare la cessazione del pericolo di collegamento con la parte dell'organizzazione criminale, sia in ragione del rilievo ricoperto all'interno dell'associazione, sia per l'indissolubilità del patto associativo salva esplicita rottura mediante scelta collaborativa o dissociazione, che nel caso di specie non si sono verificare.

Il Tribunale ha ritenuto altresì la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 41-bis ord. pen. per la parte in cui non consente lo scioglimento del cumulo nei casi in cui il detenuto abbia espiato la pena riferibile al reato ostativo.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per carenza di motivazione, dei requisiti minimi di coerenza e di logicità in forza dei quali può dirsi esistente un apparato giustificativo della decisione, in punto di ritenuto pericolo che il detenuto mantenga collegamenti con la criminalità organizzata.

Il Tribunale ha disatteso le allegazioni difensive e le risultanze del trattamento che danno conto, sol che le si esamini compiutamente, del percorso di revisione critica.

Il Tribunale avrebbe dovuto motivare in modo autonomo rispetto a quanto contenuto nel decreto ministeriale, si sarebbe dovuto soffermare sull'indicazione di concreta e attuale pericolosità

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la questione di costituzionalità dell'art. 41-bis, comma 2, ord. pen. per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, anche in relazione all'art. 3 Cedu, nella parte in cui prevede la possibilità di applicare il regime differenziato anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa ai delitti indicati nell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen.

Il ricorrente ha interamente espiato la parte di pena riferibile ai reati ostativi di cd. prima fascia, e sta in atto espiando la pena imputabile alla condanna per il delitto di rapina aggravata, rientrante nella ccl. seconda fascia.

Ha preso parte al /1. programma trattamentale e ha svolto una seria riflessione critica sul vissuto criminale.

Ciò conduce a ritenere rilevante la questione di costituzionalità.

Essa, poi, non è manifestamente infondata perché il regime differenziato pur quando è stata già espiata la pena relativa al reato he che ha giustificato l'applicazione blocca il percorso trattamentale che per il titolo c:he si sta scontando ben potrebbe comportare l'accesso a benefici penitenziari

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. È bene ricordare che l'unico vizio che legittima la proposizione del ricorso per cassazione contro l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 è la violazione di legge e non anche il difetto di motivazione salvo il caso della motivazione meramente apparente - cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Rv. 260805 -.

Il ricorrente lamenta appunto la mera apparenza della motivazione in riferimento al giudizio di persistente pericolosità del detenuto, vizio che però manifestamente non sussiste.

Il Tribunale ha preso in considerazione i dati riferiti dal ricorrente in ordine al fatto che i componenti della famiglia Vitale sarebbero ormai estranei alle dinamiche criminali del territorio di Partinico, ove insisteva il mandamento mafioso di riferimento del ricorrente, in quanto hanno espiato la pena irrogata con le condanne e sono sottoposti soltanto a misure di prevenzione e misure di sicurezza non detentive.

Ha però logicamente argomentato che proprio la presenza su quel territorio di quei componenti della famiglia Vitale, in specie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in luogo di essere elemento significativo della mancanza di attualità del pericolo di ripristino dei collegamenti con il gruppo mafioso di appartenenza, è fattore che induce a ritenere la sussistenza di tale pericolo, anche in ragione dell'assenza di una apprezzabile revisione critica del passato criminale, avendo il ricorrente riconosciuto responsabilità soltanto per il delitto di estorsione con un ridimensionamento del ruolo e della responsabilità per la partecipazione associativa qualificata.

Il Tribunale ha ricordato che il gruppo mafioso è tuttora particolarmente attivo con posizione egemonica sul territorio di riferimento, e che ciò è il risultato di indagini che hanno condotto al fermo di alcuni suoi componenti nel

201.8.3. La dedotta questione di costituzionalità è manifestamente infondata.

Di recente, Sez. 1, n. 36706 del 15/06/2021, Rv. 281906, ha a tal proposito stabilito che "ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, ultima parte, ord. pen., il regime detentivo differenziato può essere disposto o prorogato anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti di cui all'art. 4-bis della stessa legge e la pena residua da espiare riguardi reati non ostativi commessi anteriormente all'introduzione del citato regime, dovendosi escludere, in tal caso, una violazione del divieto di retroattività della legge penale di cui all'art. 25, comma 2, Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, atteso che: 1) con il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, la pena deve essere considerata, ai fini del regime speciale, quale pena unica; 2) la disciplina relativa al regime speciale incide sulle sole modalità esecutive della pena senza comportare la trasformazione della sua natura".

Il principio, pienamente condiviso, ha confermato quanto già rilevato da Sez. 1, n. 18790 del 06/02/2015, Rv. 263555, secondo cui "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 25, comma secondo e 27 Cost., dell'art. 41-bis, comma secondo, ultimo periodo, legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede che, in caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, il regime di detenzione differenziato può essere disposto anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati dall'art 4-bis della medesima legge. (In motivazione la Corte ha in particolare evidenziato che il regime differenziato: a- non ha natura sanzionatoria - retributiva ma finalità di prevenzione dei reati in relazione alla pericolosità del detenuto ed indipendentemente dalla espiazione della pena, b- non interrompe il percorso riabilitativo, comportando anzi la rescissione dei "collegamenti" del detenuto con l'organizzazione di appartenenza; c- contiene una specifica e ragionevole disposizione escludente lo scioglimento del cumulo)".

Alla luce di questi recenti precedenti di legittimità anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG jnelN'r04) 60- ),.n5 o c\A àn}5, NALcf Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] è detenuto da venti anni anche per il reato di associazione di tipo mafioso con ruolo di vertice nel mandamento di Partinico, e il fine pena è fissato al 28 gennaio 2028. L'istruttoria posta a fondamento del decreto ministeriale dà conto della persistente pericolosità e dell'assenza di elementi atti a dimostrare la cessazione del pericolo di collegamento con la parte dell'organizzazione criminale, sia in ragione del rilievo ricoperto all'interno dell'associazione, sia per l'indissolubilità del patto associativo salva esplicita rottura mediante scelta collaborativa o dissociazione, che nel caso di specie non si sono verificare. Il Tribunale ha ritenuto altresì la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 41-bis ord. pen. per la parte in cui non consente lo scioglimento del cumulo nei casi in cui il detenuto abbia espiato la pena riferibile al reato ostativo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per carenza di motivazione, dei requisiti minimi di coerenza e di logicità in forza dei quali può dirsi esistente un apparato giustificativo della decisione, in punto di ritenuto pericolo che il detenuto mantenga collegamenti con la criminalità organizzata. Il Tribunale ha disatteso le allegazioni difensive e le risultanze del trattamento che danno conto, sol che le si esamini compiutamente, del percorso di revisione critica. Il Tribunale avrebbe dovuto motivare in modo autonomo rispetto a quanto contenuto nel decreto ministeriale, si sarebbe dovuto soffermare sull'indicazione di concreta e attuale pericolosità 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la questione di costituzionalità dell'art. 41-bis, comma 2, ord. pen. per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, anche in relazione all'art. 3 Cedu, nella parte in cui prevede la possibilità di applicare il regime differenziato anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa ai delitti indicati nell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen. Il ricorrente ha interamente espiato la parte di pena riferibile ai reati ostativi di cd. prima fascia, e sta in atto espiando la pena imputabile alla condanna per il delitto di rapina aggravata, rientrante nella ccl. seconda fascia. Ha preso parte al /1. programma trattamentale e ha svolto una seria riflessione critica sul vissuto criminale. Ciò conduce a ritenere rilevante la questione di costituzionalità. Essa, poi, non è manifestamente infondata perché il regime differenziato pur quando è stata già espiata la pena relativa al reato he che ha giustificato l'applicazione blocca il percorso trattamentale che per il titolo c:he si sta scontando ben potrebbe comportare l'accesso a benefici penitenziari 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È bene ricordare che l'unico vizio che legittima la proposizione del ricorso per cassazione contro l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 è la violazione di legge e non anche il difetto di motivazione salvo il caso della motivazione meramente apparente - cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Rv. 260805 -. Il ricorrente lamenta appunto la mera apparenza della motivazione in riferimento al giudizio di persistente pericolosità del detenuto, vizio che però manifestamente non sussiste. Il Tribunale ha preso in considerazione i dati riferiti dal ricorrente in ordine al fatto che i componenti della famiglia Vitale sarebbero ormai estranei alle dinamiche criminali del territorio di Partinico, ove insisteva il mandamento mafioso di riferimento del ricorrente, in quanto hanno espiato la pena irrogata con le condanne e sono sottoposti soltanto a misure di prevenzione e misure di sicurezza non detentive. Ha però logicamente argomentato che proprio la presenza su quel territorio di quei componenti della famiglia Vitale, in specie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in luogo di essere elemento significativo della mancanza di attualità del pericolo di ripristino dei collegamenti con il gruppo mafioso di appartenenza, è fattore che induce a ritenere la sussistenza di tale pericolo, anche in ragione dell'assenza di una apprezzabile revisione critica del passato criminale, avendo il ricorrente riconosciuto responsabilità soltanto per il delitto di estorsione con un ridimensionamento del ruolo e della responsabilità per la partecipazione associativa qualificata. Il Tribunale ha ricordato che il gruppo mafioso è tuttora particolarmente attivo con posizione egemonica sul territorio di riferimento, e che ciò è il risultato di indagini che hanno condotto al fermo di alcuni suoi componenti nel 201.8.3. La dedotta questione di costituzionalità è manifestamente infondata. Di recente, Sez. 1, n. 36706 del 15/06/2021, Rv. 281906, ha a tal proposito stabilito che "ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, ultima parte, ord. pen., il regime detentivo differenziato può essere disposto o prorogato anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti di cui all'art. 4-bis della stessa legge e la pena residua da espiare riguardi reati non ostativi commessi anteriormente all'introduzione del citato regime, dovendosi escludere, in tal caso, una violazione del divieto di retroattività della legge penale di cui all'art. 25, comma 2, Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, atteso che: 1) con il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, la pena deve essere considerata, ai fini del regime speciale, quale pena unica; 2) la disciplina relativa al regime speciale incide sulle sole modalità esecutive della pena senza comportare la trasformazione della sua natura". Il principio, pienamente condiviso, ha confermato quanto già rilevato da Sez. 1, n. 18790 del 06/02/2015, Rv. 263555, secondo cui "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 25, comma secondo e 27 Cost., dell'art. 41-bis, comma secondo, ultimo periodo, legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede che, in caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, il regime di detenzione differenziato può essere disposto anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati dall'art 4-bis della medesima legge. (In motivazione la Corte ha in particolare evidenziato che il regime differenziato: a- non ha natura sanzionatoria - retributiva ma finalità di prevenzione dei reati in relazione alla pericolosità del detenuto ed indipendentemente dalla espiazione della pena, b- non interrompe il percorso riabilitativo, comportando anzi la rescissione dei "collegamenti" del detenuto con l'organizzazione di appartenenza; c- contiene una specifica e ragionevole disposizione escludente lo scioglimento del cumulo)". Alla luce di questi recenti precedenti di legittimità anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
Decreto Cassazione n. 29881/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris