Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 46077/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla individuazione della persona offesa dal reato e alla conseguente ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità, nonostante la querela sia stata proposta da soggetto non legittimato, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha respinto la censura proposta in appello e ha confermato la legittimazione a sporgere querela del Rivano l con corretti argomenti logico giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10) e in conformità all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte (si veda, Sez. 2, n. 22592 del 31/3/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), a mente del quale il profitto dato dall'utenza telefonica falsamente attivata, provoca un'esposizione debitoria del soggetto in nome del quale veniva stipulato il contratto idonea a realizzare nei suoi confronti un'alterazione dell'equilibrio patrimoniale preesistente in termini attuali e concreti (non potendosi, tra l'altro, disconoscere quanto meno un dispendio per l'attività di autotutela necessaria a rimuovere il pregiudizio derivante dall'inconsapevole e rilevante assunzione di obbligazioni); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto di motivazione e il travisamento della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e adeguatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg.10-12 sulle precise, attendibili e concordanti dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal teste Pilloni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla individuazione della persona offesa dal reato e alla conseguente ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità, nonostante la querela sia stata proposta da soggetto non legittimato, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha respinto la censura proposta in appello e ha confermato la legittimazione a sporgere querela del Rivano l con corretti argomenti logico giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10) e in conformità all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte (si veda, Sez. 2, n. 22592 del 31/3/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), a mente del quale il profitto dato dall'utenza telefonica falsamente attivata, provoca un'esposizione debitoria del soggetto in nome del quale veniva stipulato il contratto idonea a realizzare nei suoi confronti un'alterazione dell'equilibrio patrimoniale preesistente in termini attuali e concreti (non potendosi, tra l'altro, disconoscere quanto meno un dispendio per l'attività di autotutela necessaria a rimuovere il pregiudizio derivante dall'inconsapevole e rilevante assunzione di obbligazioni); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto di motivazione e il travisamento della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e adeguatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg.10-12 sulle precise, attendibili e concordanti dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal teste Pilloni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I
Sentenza Cassazione n. 46077/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris