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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33996/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19761/20 21 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato,dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procure special i in calce al contro ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Lombardia,n. 225/ 14 / 20 2 1 , depositata i n data 13 gennaio 2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel24 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Irpef 2012 - Definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 -Atto impositivo - Cartella di pagamento – Conseguenze.

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entratenotificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, nel 1994, ed al liquidatore [OSCURATO:PERSONA], nel 1997, due avvisi di accertamento. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Varese, adita dai contribuenti, accoglieva, previa riunione, i ricorsi.

Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la sentenza di primo grado.

L’ADE proponeva, quindi, ricorso per cassazione, accolto da questa Corte con la sentenza n. 11188/2013, con cui rinviava alla CTR.

Il giudizio non veniva riassunto; l’Ufficio, stante la definitività dell’avviso di accertamento nei confronti del Ferrazzi, iscriveva a ruolo le somme dovute; l’agente della riscossione, quindi, notificava agli eredi del contribuente, nelle more deceduto, impersonalmente e collettivamente presso l’ultima residenza, la cartella di pagamento n. 1172015 0006226621000, con il quale chiedeva il pagamento di Euro 218.529,23.

Gli eredi impugnavano la cartella innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Varese deducendo, da un lato, di non aver ricevuto, dopo la morte del congiunto, avvenuta nel 2003, l’appello dell’Agenzia né il ricorso per cassazione, dall’altro, che il Ferrazzi aveva aderito, dopo aver ricevuto la cartella di pagamento contenente l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di 1/3 delle maggiori imposte, al condono ex art. 12 l. 289/2002.

L’Ufficio, preso atto dell’istanza di condono, procedeva allo sgravio parziale annullando la cartella impugnata per 1/3 delle maggiori imposte accertate, chiedendo alla CTP di dichiarare la cessazione della materia del contendere per l’importo di Euro 41.230,82; evidenziava, poi, che il difensore del de cuiusnon aveva mai comunicato all’Ufficio né all’A.G. il decesso del proprio assistito.

La CTP accoglieva il ricorso.

2. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia deducendo che il giudizio non era stato interrotto, stante la mancata comunicazione del decesso del contribuente, ed era quindi proseguito nei gradi successivi al primo.

Pertanto, l’iscrizione a ruolo delle somme di cui agli avvisi di accertamento, divenuti definitivi per la mancata riassunzione del giudizio, doveva ritenersi legittima.

Gli eredi del contribuente si costituivano contestando l’avverso appello.

Nelle more, [OSCURATO:PERSONA] presentava domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 119/2018; l’Ufficio denegava il condono richiesto, stante la natura riscossiva dell’atto-cartella di pagamento.

Tutti gli eredi presentavano, quindi, ricorso avverso il detto diniego innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

La CTR, riuniti i giudizi, accoglieva il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata annullandolo, e rigettava l’appello dell’Ufficio.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi adun motiv o .

I contribuent i h a nno resistito con controricorso eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso.

È stata fissata l’adunanza camerale per il 24ottobre 2025.

Considerato che: Va, preliminarmente, rigettata l’eccezione di inammissibilità/inesistenza del ricorso in quanto non sottoscritto dall’Avvocato dello Stato sia nella forma CAdES sia nella forma PAdES (pag. 5 del controricorso), atteso che l’impugnazione risulta sottoscritta dall’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] con firma digitale.

Inoltre , con riferimento alla modalità di estensione del file (CAdES o PAdES), questa Corte costantemente afferma che in caso di irritualità della notificazione dell’atto (nella specie, trattavasi di cartella di pagamento), in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", trova applicazionel'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. quando, come nella specie, la consegna telematica abbia prodotto, nel destinatario dell’atto, il risultato della conoscenza di quest’ultimo (Cass. 05/03/2019, n. 6417; più recentemente, Cass. 10/01/2025, n. 677).

1. Ciò posto, con l’unico mo tivo di ricorso l’Ufficio lamenta la «violazione e falsa applicazione degli artt. 457, 459, 565 e 2909 c.c., 110, 300 e 302 c.p.c., nonché 65 dpr 600/73, art. 6 del d.lgs. 119/2018 in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.»per avere la CTR erroneamente affermato che la cartella di pagamento sarebbe il primo atto con il quale gli eredi avevano conosciuto la pretesa fiscale.

Sostiene, di contro, la ricorrente che gli eredi del contribuente non erano state parti ‘formali’ del processo avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti del loro dante causa solo per effetto di una scelta del difensore di quest’ultimo, che non ha mai comunicato il decesso del proprio assistito.Ma ‘per l’ultrattività del mandato in capo al difensore del proprio de cuius essi non potevano non essere a conoscenza del processo e avrebbero potuto pertanto far dichiarare l’evento e subentrare nello stesso come parti in senso formale’ (pag. 13 del ricorso).

La cartella, quindi, quale atto meramente riscossivo, non rientra tra gli atti impositivi ex art. 6 d.l. 119/2018.

Il motivo è fondato. 1.1.Nella specie, l’atto impositivo è stato emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli odierni controricorrenti, ed è divenuto definitivo nei suoi confronti, per effetto della mancata riassunzione del giudizio a seguito della sentenza di questa Corte n. 11188/2013.

L’obbligazione del de cuius si è trasmessa agli eredi (non rinuncianti all’eredità), ai quali è stata, quindi, notificata la cartella di pagamento; detta cartella costituisce un atto riscossivo (della pretesa definitivamente cristallizzatasi in capo al de cuius) non già il primo atto (impositivo) di una pretesa nei confronti degli eredi.

Di qui, la non condonabilità dell’atto de quo, in quanto atto meramente riscossivo (come tale escluso dal campo di applicazione dell’art. 6 d.l. 118/2019), e l’erroneità della statuizione della CTR sul punto, non potendo applicarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «la cartella di pagamento può essere oggetto di definizione agevolata, purché sia il primo atto con il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva» (Cass., Sez.

U., 25 giugno 2021, n. 18298) , poiché relativa a fattispecie diversa da quella in scrutinio.

2. Per quanto esposto, il ricorsovaaccolto;la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, non solo con riferimento all’opposizione avverso il diniego di condono ma anche riguardo all’impugnazione della cartella (essendo mancata su quest’ultimo profilo qualsiasi decisione nella sentenza gravata, salvo, nel dispositivo, l’apodittico inciso ‘respinge l’appello dell’Ufficio’) ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti e nei termini indicati in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19761/20 21 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato,dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procure special i in calce al contro ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Lombardia,n. 225/ 14 / 20 2 1 , depositata i n data 13 gennaio 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel24 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Irpef 2012 - Definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 -Atto impositivo - Cartella di pagamento – Conseguenze. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entratenotificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, nel 1994, ed al liquidatore [OSCURATO:PERSONA], nel 1997, due avvisi di accertamento. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Varese, adita dai contribuenti, accoglieva, previa riunione, i ricorsi. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la sentenza di primo grado. L’ADE proponeva, quindi, ricorso per cassazione, accolto da questa Corte con la sentenza n. 11188/2013, con cui rinviava alla CTR. Il giudizio non veniva riassunto; l’Ufficio, stante la definitività dell’avviso di accertamento nei confronti del Ferrazzi, iscriveva a ruolo le somme dovute; l’agente della riscossione, quindi, notificava agli eredi del contribuente, nelle more deceduto, impersonalmente e collettivamente presso l’ultima residenza, la cartella di pagamento n. 1172015 0006226621000, con il quale chiedeva il pagamento di Euro 218.529,23. Gli eredi impugnavano la cartella innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Varese deducendo, da un lato, di non aver ricevuto, dopo la morte del congiunto, avvenuta nel 2003, l’appello dell’Agenzia né il ricorso per cassazione, dall’altro, che il Ferrazzi aveva aderito, dopo aver ricevuto la cartella di pagamento contenente l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di 1/3 delle maggiori imposte, al condono ex art. 12 l. 289/2002. L’Ufficio, preso atto dell’istanza di condono, procedeva allo sgravio parziale annullando la cartella impugnata per 1/3 delle maggiori imposte accertate, chiedendo alla CTP di dichiarare la cessazione della materia del contendere per l’importo di Euro 41.230,82; evidenziava, poi, che il difensore del de cuiusnon aveva mai comunicato all’Ufficio né all’A.G. il decesso del proprio assistito. La CTP accoglieva il ricorso. 2. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia deducendo che il giudizio non era stato interrotto, stante la mancata comunicazione del decesso del contribuente, ed era quindi proseguito nei gradi successivi al primo. Pertanto, l’iscrizione a ruolo delle somme di cui agli avvisi di accertamento, divenuti definitivi per la mancata riassunzione del giudizio, doveva ritenersi legittima. Gli eredi del contribuente si costituivano contestando l’avverso appello. Nelle more, [OSCURATO:PERSONA] presentava domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 119/2018; l’Ufficio denegava il condono richiesto, stante la natura riscossiva dell’atto-cartella di pagamento. Tutti gli eredi presentavano, quindi, ricorso avverso il detto diniego innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia. La CTR, riuniti i giudizi, accoglieva il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata annullandolo, e rigettava l’appello dell’Ufficio. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi adun motiv o . I contribuent i h a nno resistito con controricorso eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso. È stata fissata l’adunanza camerale per il 24ottobre 2025. Considerato che: Va, preliminarmente, rigettata l’eccezione di inammissibilità/inesistenza del ricorso in quanto non sottoscritto dall’Avvocato dello Stato sia nella forma CAdES sia nella forma PAdES (pag. 5 del controricorso), atteso che l’impugnazione risulta sottoscritta dall’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] con firma digitale. Inoltre , con riferimento alla modalità di estensione del file (CAdES o PAdES), questa Corte costantemente afferma che in caso di irritualità della notificazione dell’atto (nella specie, trattavasi di cartella di pagamento), in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", trova applicazionel'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. quando, come nella specie, la consegna telematica abbia prodotto, nel destinatario dell’atto, il risultato della conoscenza di quest’ultimo (Cass. 05/03/2019, n. 6417; più recentemente, Cass. 10/01/2025, n. 677). 1. Ciò posto, con l’unico mo tivo di ricorso l’Ufficio lamenta la «violazione e falsa applicazione degli artt. 457, 459, 565 e 2909 c.c., 110, 300 e 302 c.p.c., nonché 65 dpr 600/73, art. 6 del d.lgs. 119/2018 in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.»per avere la CTR erroneamente affermato che la cartella di pagamento sarebbe il primo atto con il quale gli eredi avevano conosciuto la pretesa fiscale. Sostiene, di contro, la ricorrente che gli eredi del contribuente non erano state parti ‘formali’ del processo avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti del loro dante causa solo per effetto di una scelta del difensore di quest’ultimo, che non ha mai comunicato il decesso del proprio assistito.Ma ‘per l’ultrattività del mandato in capo al difensore del proprio de cuius essi non potevano non essere a conoscenza del processo e avrebbero potuto pertanto far dichiarare l’evento e subentrare nello stesso come parti in senso formale’ (pag. 13 del ricorso). La cartella, quindi, quale atto meramente riscossivo, non rientra tra gli atti impositivi ex art. 6 d.l. 119/2018. Il motivo è fondato. 1.1.Nella specie, l’atto impositivo è stato emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli odierni controricorrenti, ed è divenuto definitivo nei suoi confronti, per effetto della mancata riassunzione del giudizio a seguito della sentenza di questa Corte n. 11188/2013. L’obbligazione del de cuius si è trasmessa agli eredi (non rinuncianti all’eredità), ai quali è stata, quindi, notificata la cartella di pagamento; detta cartella costituisce un atto riscossivo (della pretesa definitivamente cristallizzatasi in capo al de cuius) non già il primo atto (impositivo) di una pretesa nei confronti degli eredi. Di qui, la non condonabilità dell’atto de quo, in quanto atto meramente riscossivo (come tale escluso dal campo di applicazione dell’art. 6 d.l. 118/2019), e l’erroneità della statuizione della CTR sul punto, non potendo applicarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «la cartella di pagamento può essere oggetto di definizione agevolata, purché sia il primo atto con il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva» (Cass., Sez. U., 25 giugno 2021, n. 18298) , poiché relativa a fattispecie diversa da quella in scrutinio. 2. Per quanto esposto, il ricorsovaaccolto;la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, non solo con riferimento all’opposizione avverso il diniego di condono ma anche riguardo all’impugnazione della cartella (essendo mancata su quest’ultimo profilo qualsiasi decisione nella sentenza gravata, salvo, nel dispositivo, l’apodittico inciso ‘respinge l’appello dell’Ufficio’) ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti e nei termini indicati in