CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25055/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'Aglio-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gasparro-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3175/2024depositata il 22/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12067/2025Numero sezionale 3005/2026Numero di raccolta generale 25055/2026Data pubblicazione 06/09/20261. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio,avanti al Tribunale di Pavia, [OSCURATO:PERSONA] affinché venisserocondannate: (a) al rimborso di euro 33.569,69, oltre interessi dal dovutoal saldo, pari al valore dei tredici buoni fruttiferi postali della «serie AA2»,sottoscritti in data 17 aprile 2001 e del valore di Lire 5.000.000 ciascuno,per un totale di Lire 65.000.000,00; (b) ovvero al risarcimento dei dannisubiti e quantificati in detta somma di denaro, per non avere [OSCURATO:SOCIETA] indicato, nei buoni postali fruttiferi, la data di scadenza e pernon avere consegnato il foglio informativo.Il Tribunale ha respinto entrambe le domande.La prima, accogliendo l’eccezione di prescrizione del diritto al rimborsodi [OSCURATO:PERSONA]. La seconda considerando infondata la responsabilità dellaconvenuta, per l’omessa/incompleta informazione in ordine allaprescrizione, poiché sul buono postale era presente la dicitura «atermine»; gli attori non avevano contestato l’avvenuta pubblicazione, neilocali delle [OSCURATO:PERSONA], delle condizioni generali dei buoni; quand’ancheil foglio informativo non fosse stato consegnato, i risparmiatori ― con unminimo di diligenza ― avrebbero potuto conoscere la scadenza del titolo eil termine di prescrizione.2. ― La Corte d’appello ha accolto il gravame con riguardo alla soladomanda di risarcimento del danno.Esclusa la nullità del titolo, posto che risultava improprio l’accostamentofra la disciplina di cui all’art. 117 TUB, laddove prevede la conclusione informa scritta del contratto e l’indicazione delle condizioni economiche, equella dei buoni postali fruttiferi, essendo questi ultimi eterogenei rispettoagli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario (per essere «i buonipostali fruttiferi (…)assimilabili ai “titoli del debito pubblico” (Corte Cost. n.508/1995) e, quindi, richiedono il rispetto delle esigenze di bilancio aisensi dell’art. 81 Cost.», dunque regolati da peculiare disciplina,concernente l’eterointegrazione degli stessi da parte dei decretiNumero registro generale 12067/2025Numero sezionale 3005/2026Numero di raccolta generale 25055/2026Data pubblicazione 06/09/2026ministeriali), la Corte territoriale ha, anzitutto, confermato l’avvenutamaturazione della eccepita prescrizione osservando ― in ordine logico ―che: (a) la disciplina regolatoria dei buoni postali deve tenere conto, nonsolo di quanto è indicato sul buono stesso, ma anche delle condizioni diemissione previste dal decreto ministeriale che disciplina la «serie» diriferimento sottoscritta, che ha valore cogente e integra, ex art. 1339 c.c.il buono postale, (b) la mancanza di una precisa indicazione, sul buonopostale fruttifero, della sua scadenza, non costituiva impedimento aldecorrere del termine di prescrizione, (c) la quale opera oggettivamente(art. 2935 c.c.), non rilevando ― a tali specifici fini ― eventualiimpedimenti di tipo soggettivo, ivi compresa la non conoscenza delladisciplina regolamentare predetta.Ha, invece, accolto la domanda di risarcimento del danno dedotto qualeconseguenza della asserita violazione del dovere informativo da parte diPoste [OSCURATO:PERSONA], convenendo con gli appellanti sul fatto che non fossestato consegnato il foglio informativo (il c.d. FIA, foglio informativoanalitico) e non fossero state fornite le informazioni fondamentali peresercitare il diritto al rimborso. In particolare, osservando che:a) l’art. 3, del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha previsto che «per il collocamento deibuoni postali fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo vieneconsegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente ladescrizione delle caratteristiche dell’investimento»;b) l’art. 6 del d.m. citato ha stabilito che, nei propri locali aperti alpubblico, [OSCURATO:PERSONA] dovesse esporre un avviso sulle condizionipraticate, «rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati aisottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buonifruttiferi postali»;c) solo il «foglio informativo» consegnato al risparmiatore garantival’informazione effettiva e completa in ordine: all’emittente, al collocatore,alla disciplina di riferimento, alla tipologia dell’atto negoziale sottoscritto,Numero registro generale 12067/2025Numero sezionale 3005/2026Numero di raccolta generale 25055/2026Data pubblicazione 06/09/2026al prezzo di emissione e alla scadenza, nonché in ordine al rimborsoanticipato, al rendimento, alle modalità di calcolo degli interessi, alle spesee commissioni, al regime fiscale, al termine di prescrizione; e non anchel’«avviso al pubblico», che, oltre a rinviare al primo, presuppone la previaconsegna individuale dello stesso;d) nella specie l’obbligo di consegna predetto non risultava essere statoassolto, non avendosi prova documentale in tale senso né la stessarisultando offerta dalla parte a ciò obbligata;e) né a tale adempimento poteva supplire o ritenersi equipollente lasola pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] del decreto ministeriale che avevadisciplinato la serie di riferimento, trattandosi di adempimenti confunzione diversa: il primo rilevante nel rapporto con il singolorisparmiatore, sicché l’omessa consegna si traduce in inadempimento,fonte di risarcimento del danno per violazione di un obbligo gravante su diPoste Italiane; il secondo operante, invece, sul piano della disciplinaoggettivamente applicabile al buono, prima fra tutte, la prescrizione deldiritto al rimborso;f) una diversa interpretazione non appariva adeguata alla tutelaeffettiva del risparmiatore, in considerazione delle fisiologiche asimmetrieconoscitive tra quest’ultimo e [OSCURATO:PERSONA] e della previsionedell’obbligo di informazione mediante la consegna di un «foglioinformativo» atto proprio a colmarla indicando, il momento di insorgenzadel vincolo e in modo completo, i contenuti fondamentali dello stesso e,tra gli altri, la scadenza del buono e la prescrizione del diritto al rimborso;da cui l’insufficienza dell’indicazione «a termine», prevista nel buono, cosìcome la serie di appartenenza o l’affissione nei locali dell’avviso alpubblico, indicazioni assai generiche che inidonee a supplire a quelle che illegislatore impone ― in modo dettagliato ― siano consegnate al momentodi conclusione del contratto, individualmente e al singolo risparmiatore;Numero registro generale 12067/2025Numero sezionale 3005/2026Numero di raccolta generale 25055/2026Data pubblicazione 06/09/2026g) l’accertata responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per i fatti accertati,consentiva di prescindere, ai fini della decisione, dall’ulteriore questionedibattuta fra le parti circa la diretta rilevanza ― nel caso in esame ― delprovvedimento n. 30346 assunto in data 18 ottobre 2022 dall’[OSCURATO:PERSONA] e del Mercato (non ancora divenuto definitivo) e con ilquale [OSCURATO:PERSONA] era stata sanzionata per «pratiche commercialiscorrette», per avere omesso o fornito informazioni incomplete, airisparmiatori, anche in relazione alla prescrizione del diritto al rimborso.3. ― Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con ununico motivo di ricorso. Hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, in particolare, dell’art. 3, c. 1, e dell’art. 6del D.M. Tesoro [OSCURATO:DATA_NASCITA] per pretesa mancata consegna del foglioinformativo analitico e dell’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova,nonché dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione SS.UU. sent. n.3963/2019 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). [OSCURATO:PERSONA] contesta lasentenza della Corte d’appello di Milano nella parte in cui ha riconosciuto ildiritto degli attori al risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA], ilgiudice d’appello avrebbe errato perché:a) avrebbe considerato provata la mancata consegna del FIAonere gravava sulla controparte che non l’aveva assolto e, comunque,avrebbe trascurato il fatto che Poste non avrebbe potuto provare laconsegna del FIA essendo trascorso il termine relativo all’obbligo diconservazione documentale ex art. 213 d.p.r. 256/1989 e, comunque exart. 119 TUB;b) in ogni caso, avrebbe trascurato l’irrilevanza giuridica della consegnadel FIA giacché: (i) i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli dicredito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, laNumero registro generale 12067/2025Numero sezionale 3005/2026Numero di raccolta generale 25055/2026Data pubblicazione 06/09/2026cui funzione, ai sensi dell’art. 2002 c.c. è soltanto quella di identificarel’avente diritto alla prestazione; (ii) perciò il rapporto giuridicointercorrente tra emittente e risparmiatore è disciplinato dai decretiministeriali istitutivi delle diverse serie di buoni postali (ai sensi degli artt.3 d.lgs. n. 284/1999 e 2 d.m. 19 dicembre 2000), fonti normative idoneea integrare ab externo il contenuto del contratto, pubblicati in GazzettaUfficiale e, quindi, conoscibili da chiunque, che i risparmiatori sono tenutia consultare a prescindere dalla consegna del prospetto informativo daparte di [OSCURATO:PERSONA] non solo mediante gli avvisi sulle condizionipraticate disponibile negli [OSCURATO:PERSONA], ma mediante i siti internet diCassa Depositi e Prestiti e di [OSCURATO:PERSONA]; (iii) pur tralasciando laquestione della parte sulla quale incombeva nella specie l’onere dellaprova, i termini della questione risulterebbero essere del tutto diversi dacome prospettati da controparte e condivisi dalla Corte di merito, «giacchénon è possibile dimostrare l’assolvimento di un obbligo se in realtà taleobbligo non sussiste… gli obblighi informativi e di comunicazione airisparmiatori sono stati assolti puntualmente attraverso la pubblicazione inGazzetta Ufficiale sia del D.M. del 29.03.2001 sia del D.M. 19.12.2000»;(iv) donde il fatto che la consegna del foglio informativo era daconsiderarsi circostanza irrilevante ai fini della valutazione della domandarisarcitoria; (v) alla luce del corretto comportamento contrattuale tenutoda [OSCURATO:PERSONA], vi era l’inesistenza di alcun diritto al risarcimento deldanno.Nella memoria [OSCURATO:PERSONA] insiste nella cassazione della sentenza allaluce del recente orientamento della Prima Sezione, pronunciatasi con lasentenza n. 3686/2026 del 18.2.2026 cui ha fatto seguito l’ordinanza n.5384/2026 del 10.3.2026.1.1. ― Con detto motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia un vizio di violazione dilegge sotto due profili: l’uno riguarda un’asserita inversione dell’oneredella prova in violazione delle regole codicistiche circa il fatto dellaNumero registro generale 12067/2025Numero sezionale 3005/2026Numero di raccolta generale 25055/2026Data pubblicazione 06/09/2026mancata consegna del FIA; l’altro una violazione della disciplina specificain materia di BFP, che conduce, a sua volta, a una duplice doglianza, sia aproposito dell’accertato contenuto del rapporto contrattuale, nondipendente dalla consegna del foglio informativo, ma dalle fonti normativeche integrano automaticamente il contratto; sia a propositodell’inadempimento fonte del riconosciuto risarcimento del danno, che nonsarebbe supportato da adeguata base normativa in quanto, anche inassenza del foglio informativo, il risparmiatore è, comunque, in grado diconoscere durata, scadenza e prescrizione grazie alla pubblicità legaledelle norme. Pertanto ― fermo che Poste aveva adempiuto ai propriobblighi informativi ― anche in assenza del foglio informativo, ilrisparmiatore è, comunque, in grado di conoscere durata, scadenza eprescrizione grazie alla pubblicità legale delle norme; perciò la Corteavrebbe riconosciuto il risarcimento in modo contradditorio «con i principiche la medesima Corte d’appello ha affermato con i precedenti puntiesaminati», perché, pur avendo ritenuto corrette le conclusioni del primogiudice su altri profili (come la prescrizione e la natura dei buoni) avrebbe,tuttavia ravvisato un inadempimento informativo fonte di unaresponsabilità risarcitoria non supportato da adeguata base normativa.Di dette due censure la seconda pone una questione logicamentepreliminare, ed, essendo fondata nei termini che si vanno a chiarire,assorbe la prima.1.2. ― Va preliminarmente considerato che la ratio decidendi della corteterritoriale si incentra su due convergenti considerazioni:a) per un verso quella della sussistenza di uno specifico obbligo diinformazione previsto dalla normativa secondaria, ovvero dagli artt. 3 e 6d.m. 19.12.2000, avente ad oggetto la consegna di un «foglioinformativo» destinato, nell’intenzione stessa del legislatore, a colmare«fisiologiche asimmetrie conoscitive» tra il risparmiatore sottoscrittore delbuono e [OSCURATO:PERSONA], collocataria del medesimo quale intermediariaNumero registro generale 12067/2025Numero sezionale 3005/2026Numero di raccolta generale 25055/2026Data pubblicazione 06/09/2026per conto di [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, offrendo al primo, all’esitodell’operazione, tutte le informazioni riguardanti la tipologia e la disciplinadel titolo negoziale sottoscritto, tra cui quelle fondamentali relative allascadenza del buono e alla prescrizione del diritto al rimborso di capitale einteressi maturati; ciò stante l’insufficienza della generica indicazione «atermine», prevista sul buono, così come dell’indicazione della serie diappartenenza, nonché del fatto che l’affissione nei locali di Poste di un«avviso» sulle condizioni praticate non poteva supplire a quelle dettagliateche il legislatore impone siano consegnate a seguito della conclusione delcontratto, individualmente e al singolo risparmiatore;b) per altro verso quella della inidoneità della pubblicazione in GazzettaUfficiale del decreto ministeriale che ha disciplinato la serie di riferimentoa supplire alla mancata consegna del foglio illustrativo ovvero a porsiquale equipollente di detta consegna (v. in particolare pag. 11 dellasentenza impugnata): inidoneità determinata sia dalla diversa finalità dellaconsegna del foglio illustrativo a fronte della detta pubblicazione, siadell’esigenza di offrire al risparmiatore una tutela effettiva, inconsiderazione della intrinseca asimmetrie conoscitiva tra quest’ultimo ePoste.1.3. ― Posta detta ratio, coglie nel segno il motivo della ricorrenteladdove osserva che, considerata l’eterointegrazione del contenutocontrattuale, sulla base del decreto ministeriale, la mancata consegna delfoglio informativo, quand’anche suscettibile di integrare uninadempimento contrattuale in executivis, non è idoneo, di per sé, afondare la pretesa risarcitoria dedotta, non essendo questo l’unica fonteda cui il risparmiatore può/deve, attivandosi diligentemente, conoscere ilcontenuto della disciplina del titolo, rilevante agli effetti dell’eserciziotempestivo del diritto al rimborso e, in particolare, della data di scadenzadel buono quale dies a quo di decorrenza del termine della prescrizioneordinaria decennale di detto diritto.Numero registro generale 12067/2025Numero sezionale 3005/2026Numero di raccolta generale 25055/2026Data pubblicazione 06/09/2026Pertanto, la allegata condotta di [OSCURATO:PERSONA] ― secondo la tesi dellaCorte costituente inadempimento sul piano contrattuale ― non hacagionato la conseguenza della mancata conoscenza della scadenza delbuono e del dies a quo del termine decennale di prescrizione, perché leinformazioni che Poste non ha reso erano ricavabili dal d.m. fontedell’emissione della serie specifica pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]. Né,d’altro canto, la corte territoriale ha chiarito perché la consegna del «foglioinformativo» (del cui contenuto concreto, peraltro, la sentenza impugnatanulla di specifico dice) avrebbe fatto sì che il titolare del buono nonlasciasse spirare il termine di prescrizione decennale del proprio diritto,impedendo così il verificarsi del preteso evento dannoso, identificato conla conseguente estinzione del diritto al rimborso.1.4. ― In definitiva, per le ragioni dette, il motivo è fondato laddovededuce l’irrilevanza giuridica dell’accertamento della mancata consegnadel foglio informativo per i fini del compiersi della prescrizione, nel sensoche, anche ad ammettere l’inadempimento all’obbligo del foglioillustrativo, ciò non avrebbe aggiunto altro alla conoscenza ricavabile giàdal decreto ministeriale. Si tratta, dunque, di una inconfigurabilità già inastratto della sussistenza di un nesso di casualità tra il dedottoinadempimento dell’obbligo informativo ed il danno lamentato per laestinzione del diritto al rimborso per prescrizione.1.5. ― Ad analoghe conclusioni, peraltro, questa Corte è già pervenutain una fattispecie analoga relativa alla questione se la mancata consegnadel foglio informativo analitico (FIA) sui buoni postali fruttiferi possa dareluogo a responsabilità risarcitoria quando il diritto al rimborso sia ormaiprescritto con la recente sentenza (cui sono seguite decisioni conformi) n.3686/2026 del 18.2.2026 ― richiamata da [OSCURATO:PERSONA] in memoria ―che ha negato il diritto al risarcimento affermando il seguente principio didiritto: «In materia di buoni postali fruttiferi, l'omessa consegna del FoglioInformativo Analitico, ex art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000, alNumero registro generale 12067/2025Numero sezionale 3005/2026Numero di raccolta generale 25055/2026Data pubblicazione 06/09/2026sottoscrittore ― il quale lamenti di non essere stato, conseguentemente,nelle condizioni di conoscere la data di scadenza dei titoli ― nondetermina l'insorgere di una pretesa al risarcimento del danno consistentenella perdita del diritto di credito per prescrizione».2. ― Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve essere quindi accolto con laconseguenza che la sentenza suddetta va cassata. Inoltre, non essendonecessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nelmerito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., rigettandosi la domanda dirisarcimento del danno formulata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulpresupposto di una invocata responsabilità da inadempimento contrattualedella società oggi ricorrente per non avere consegnato il FIA al momentodell’acquisto dei buoni postali fruttiferi.3. ― Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio dilegittimità possono essere interamente compensate tra le parti, tenutoconto dell’eterogeneità delle plurime soluzioni ermeneutiche finora offertesulla questione giuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito edell’assenza, in proposito, di specifici precedenti di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,rigetta la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Compensainteramente tra le parti le spese di entrambi i gradi merito e quelle diquesto giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile, in data 3.7.2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]