CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32285/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Firenze ha riformato solo a fini sanzionatori la sentenza con la quale il Tribunale di Pistoia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il solo Scaturchio ha presentato ricorso per cassazione 4 e la sentenza della Corte toscana è dunque passata in giudicato per Severi. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessa nella qualità di titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] & Gadget pronn, dichiarata fallita il 18/05/2011, nonché per i delitti di ricettazione e di emissione di fatture per operazioni inesistenti: la prima accusa si riferisce alla ricezione di prodotti informatici e telefonici prodotto di truffa aggravata commessa ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. e la seconda all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, negli anni 2011 e 2012, allo scopo di consentire a [OSCURATO:SOCIETA]. l'evasione di imposte. 2. Il ricorso per cassazione si articola in due motivi, di seguito enunciati negli stretti limiti necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 648 cod. pen. e 216 legge fallimentare: i fatti ritenuti integrare bancarotta costituirebbero mera evasione fiscale, mentre la ricettazione doveva essere riqualificata in incauto acquisto. L'imputato non contesta l'assenza della documentazione contabile, ma censura la mancata valorizzazione della sua versione dei fatti, secondo la quale i documenti sarebbero stati rubati. Sarebbe rimasta priva di riscontro l'attività truffaldina posta in essere nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], né vi sarebbe prova del vantaggio ottenuto dallo Scaturchio con la contestata condotta di ricettazione. Quanto alla bancarotta per distrazione, ritiene che la chiusura del conto corrente del Severi nel 2010 dimostri l'impossibilità per l'imputato di utilizzare assegni dopo tale data. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 8 d. Igs. 74/2000: non vi sarebbe prova dell'elemento soggettivo del reato, desunto dalla sola gravità oggettiva del fatto. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.4 Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo deduce inammissibilmente il vizio di violazione di legge, nella sostanza però limitandosi a proporre una rivalutazione del fatto, con ciò rendendo inammissibile pure la deduzione dell'eventuale vizio (non espressamente dedotto) di motivazione. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Non si versa nella denuncia di tale vizio in presenza dell'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Ed allora occorre considerare che il motivo di ricorso non contesta che la ricezione di beni provento di truffa costituisca ricettazione, o che l'assenza assoluta di documentazione contabile integri la bancarotta documentale come contestata, o che la spendita delle risorse aziendali per fini estranei alla vita dell'impresa integri la bancarotta per distrazione come contestata. Il ricorrente contesta, al contrario, che si sia raggiunta una prova convincente della esistenza dei fatti nei quali consistono le imputazioni ascritte. Pure il vizio di motivazione, però, è inammissibilmente dedotto, anzitutto in ragione dell'estrema genericità della doglianza. I motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati e, altresì, quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (per tutte Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolve nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, in quanto non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).Nel caso di specie, il primo motivo di ricorso costituisce in larga misura la riproduzione grafica dei primi due motivi di appello, senza alcun confronto con le argomentazioni spese dalla Corte di appello per confutarli. La Corte di appello ha espressamente preso posizione, in modo non illogico, sul dovere dell'imprenditore di conservare in ogni caso copia delle scritture contabili (pag. 6 della sentenza impugnata), ed ha così svalutato la tesi difensiva che attribuiva al dedotto furto efficacia scriminante: il ricorso si limita a riprodurre la doglianza. Già il Tribunale (a pag. 6 della prima sentenza) e poi la Corte di appello (a pagina 7 della sentenza impugnata) hanno evidenziato gli elementi di prova dai quali si desumeva il concorso dello Scaturchio nella ricettazione e nell'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, e la sua piena consapevolezza della provenienza delittuosa dei telefoni, secondo un piano che lo ha visto partecipe: il ricorrente non contesta la manifesta illogicità della conclusioni raggiunte rispetto alle premesse esposte, ma deduce una "mancanza di riscontri" che inevitabilmente sollecita, peraltro genericamente, una rilettura degli elementi di prova non consentita in questa sede. Altrettanto è a dirsi con riferimento alla bancarotta per distrazione, rispetto alla quale la critica che viene mossa nel ricorso sollecita un'inammissibile rivalutazione di elementi di fatto, laddove postula una verifica della data di chiusura di un conto corrente, senza nemmeno dimostrare la decisività del dato. 2. Il secondo motivo di ricorso si limita ad affermare l'assenza del dolo del delitto di cui all'art. 8 d. Igs. 74/2000 in capo all'imputato: assenza di dolo che dovrebbe essere desunta dalle dichiarazioni da lui rese. Dunque, il motivo si limita a sollecitare inammissibilmente la rivalutazione di una prova, senza alcun confronto con la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello a pagina 7, dove peraltro si sono valorizzate anche le dichiarazioni del medesimo ricorrente. Peraltro, il terzo motivo di appello - reiterato anche graficamente nel secondo motivo di ricorso - era a sua volta originariamente inammissibile per genericità (non essendosi confrontato con la motivazione resa sul punto specifico dal Tribunale), come rilevato dalla Corte territoriale, che pure vi ha fornito comunque congrua risposta. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali