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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2022

Cassazione n. 33613/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Catania, costituito ex art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso quello stesso Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare in carcere, applicatagli anche in relazione alla contestazione di partecipazione a reati associativi, dai quali era stato successivamente in primo grado assolto.

2. Avverso l'indicata ordinanza, Calafiore, con il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un solo motivo (quivi enunciato nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, rilevando come il provvedimento impugnato avesse travisato il contenuto di una intercettazione - poiché la conversazione captata, ritenuta confermativa della sua contiguità a contesti mafiosi, era intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], affiliato al clan Santapaola, e [OSCURATO:PERSONA], non [OSCURATO:PERSONA], come del resto dimostrato dalla circostanza che egli alla data della captazione (il 3 febbraio 2018) era detenuto in carcere - e non avesse tenuto conto della circostanza che l'arresto in flagranza, cui egli era stato sottoposto il 12 dicembre 2017, era riferito ad un fatto-reato, comunque inserito nella vicenda processuale per la quale gli era stata applicata la misura cautelare in atto.

3. Con requisitoria in data 15 maggio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] °dello, ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il Tribunale di Catania ha rigettato l'appello cautelare presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] rilevando come, pur non più operante la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ragione del ridimensionamento dell'accusa a suo tempo formulata nei confronti dell'appellante - in ragione della riportata assoluzione dai reati associativi e dell'esclusione dell'aggravante mafiosa per i reati di usura e di spaccio di sostanze stupefacenti, in relazione ai quali egli era stato, al contrario, condannato - permanessero le esigenze cautelari in origine ravvisate, alla luce dell'elevata pena che gli era stata inflitta, all'esito del giudizio di primo grado (anni 14, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed Euro 86.000,00 di multa), in relazione a 20 titoli di reato di significativa gravità, anche perché commessi in un contesto di contiguità ad un clan mafioso, tanto conclamando in maniera obiettiva un perdurante, concreto, pericolo di ricaduta criminale, non altrimenti fronteggiabile se con la custodia cautelare carceraria.

2. Invero, a fronte di tale lineare percorso argomentativo, il denunciato fraintendimento dell'intercettazione telefonica allegata al ricorso non appare decisivo, perché emerge dallo stesso incedere motivazionale dell'ordinanza impugnata come al contenuto della conversazione sia stato assegnata una valenza accessoria, cioè soltanto confermativa delle evidenze primariamente valorizzate: da qui la genericità della doglianza al riguardo articolata.

3. Le ulteriori doglianze difensive, prive, a ben vedere, di un effettivo e completo confronto critico con la ratio decidendi del provvedimento avversato, non sono consentite in questa sede, giacché meramente contestative dell'apprezzamento della pericolosità sociale del cautelato, incensurabile nel giudizio di legittimità in quanto attinente a profilo di fatto sul quale il giudice di merito si è espresso con congrua e logica motivazione.

4. Segue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue, altresì, la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ove il ricorrente si trova custodito, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Catania, costituito ex art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso quello stesso Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare in carcere, applicatagli anche in relazione alla contestazione di partecipazione a reati associativi, dai quali era stato successivamente in primo grado assolto. 2. Avverso l'indicata ordinanza, Calafiore, con il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un solo motivo (quivi enunciato nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, rilevando come il provvedimento impugnato avesse travisato il contenuto di una intercettazione - poiché la conversazione captata, ritenuta confermativa della sua contiguità a contesti mafiosi, era intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], affiliato al clan Santapaola, e [OSCURATO:PERSONA], non [OSCURATO:PERSONA], come del resto dimostrato dalla circostanza che egli alla data della captazione (il 3 febbraio 2018) era detenuto in carcere - e non avesse tenuto conto della circostanza che l'arresto in flagranza, cui egli era stato sottoposto il 12 dicembre 2017, era riferito ad un fatto-reato, comunque inserito nella vicenda processuale per la quale gli era stata applicata la misura cautelare in atto. 3. Con requisitoria in data 15 maggio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] °dello, ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il Tribunale di Catania ha rigettato l'appello cautelare presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] rilevando come, pur non più operante la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ragione del ridimensionamento dell'accusa a suo tempo formulata nei confronti dell'appellante - in ragione della riportata assoluzione dai reati associativi e dell'esclusione dell'aggravante mafiosa per i reati di usura e di spaccio di sostanze stupefacenti, in relazione ai quali egli era stato, al contrario, condannato - permanessero le esigenze cautelari in origine ravvisate, alla luce dell'elevata pena che gli era stata inflitta, all'esito del giudizio di primo grado (anni 14, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed Euro 86.000,00 di multa), in relazione a 20 titoli di reato di significativa gravità, anche perché commessi in un contesto di contiguità ad un clan mafioso, tanto conclamando in maniera obiettiva un perdurante, concreto, pericolo di ricaduta criminale, non altrimenti fronteggiabile se con la custodia cautelare carceraria. 2. Invero, a fronte di tale lineare percorso argomentativo, il denunciato fraintendimento dell'intercettazione telefonica allegata al ricorso non appare decisivo, perché emerge dallo stesso incedere motivazionale dell'ordinanza impugnata come al contenuto della conversazione sia stato assegnata una valenza accessoria, cioè soltanto confermativa delle evidenze primariamente valorizzate: da qui la genericità della doglianza al riguardo articolata. 3. Le ulteriori doglianze difensive, prive, a ben vedere, di un effettivo e completo confronto critico con la ratio decidendi del provvedimento avversato, non sono consentite in questa sede, giacché meramente contestative dell'apprezzamento della pericolosità sociale del cautelato, incensurabile nel giudizio di legittimità in quanto attinente a profilo di fatto sul quale il giudice di merito si è espresso con congrua e logica motivazione. 4. Segue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue, altresì, la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ove il ricorrente si trova custodito, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter,
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