CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40964/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto monoaggravato di energia elettrica. Considerato che l'unico motivo di ricorso, quando lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al vaglio delle prove raccolte in dibattimento, è generico e manifestamente infondato, dal momento che agita una presunta inattendibilità o imprecisione della testimonianza del tecnico dell'ENEL, senza però chiarire quale sia il vizio, rilevante ex art. 606 cod. proc. pen., della sentenza impugnata nella sua valutazione. Considerato che il medesimo motivo di ricorso è manifestamente infondato quanto alla graduazione della pena, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, dopo aver operato il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con l'aggravante ritenuta, ha applicato una pena detentiva pari al minimo edittale. Considerato che il ricorso è inammissibile anche quando lamenta il mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., dal momento che la pena massima supera il tetto stabilito dal primo comma della citata disposizione, il che rende ininfluente che, rispetto a questa doglianza, la Corte di appello abbia omesso di motivare, non avendo il ricorrente alcun interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così