CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04070/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONA4late-aukcisia-a~afti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc pen, la non congruita della pena irrogata e un nominale difetto di corretta qualigicazione del fatto, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle ora in disamina che non attengono a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non riguardano vizi afferenti all' espressione della volontà dell'imputato o effettive erroneità e non solo nominalmente evocate inerenti ala qualificazione del fatto né, infine, ineriscono alla irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 ottobre