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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 dicembre 1942

Cassazione n. 20952/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/12/1942 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 marzo 2021, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila rigettava - per ritenuta carenza di ravvedimento - l'istanza avanzata dal detenuto in espiazione pena [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la liberazione condizionale ai sensi dell'art. 176 cod. pen.

Il Tribunale di sorveglianza rilevava, fra l'altro, che nel caso in esame non si evinceva dagli atti un effettivo interessamento per la situazione morale e materiale delle persone offese dai reati commessi da [OSCURATO:PERSONA].

2. La difesa dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., che il giudice del merito è incorso in violazione dell'art. 176 cod. pen. in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost., perché non ha tenuto conto che il percorso di Brusca è già da tre anni dimostrativo del suo granitico ravvedimento, proseguito e migliorato successivamente attraverso l'accesso costante a un trattamento extramurario e la concessione di diversi permessi premio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il rigetto della domanda di ammissione alla liberazione condizionale non può essere motivato dal mancato assolvimento, da parte del condannato, dell'onere probatorio in ordine all'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, che va accertata ex officio (Sez. 1, n. 25155 del 31/05/2011 - dep. 22/06/2011, Pennestri, Rv. 250572).

Nella valutazione del requisito del ravvedimento di cui al comma primo dell'art. 176 cod. pen., il comportamento del condannato nei confronti delle vittime non rappresenta una condizione alternativa a quella dell'adempimento delle obbligazioni civili di cui al comma quarto del medesimo articolo.

Ne consegue che l'interessamento nei confronti delle vittime può assumere rilevanza quale sintomo della sussistenza di un ravvedimento, ma la mancanza di tale atteggiamento non lo esclude; infatti il ravvedimento può essere desunto dall'insieme di atteggiamenti esteriorizzati, che risultino idonei a formulare una seria prognosi di conformazione del condannato al quadro di riferimento ordinamentale (Sez. 1, n. 25982 del 18/05/2005 - dep. 14/07/2005, P.G. in proc.

Senzani, Rv. 232001).2.

Con particolare riguardo al caso ora in esame, deve notarsi che il Tribunale di sorveglianza, dopo aver richiamato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, non ha svolto una compiuta analisi della condotta complessivamente tenuta dal detenuto nell'arco della detenzione.

Dal testo dell'ordinanza non si desume che sia stato verificato - anche avuto riguardo alla fruizione di permessi premio - il valore dei comportamenti del condannato, in relazione alla loro capacità di dimostrare che egli abbia completato un serio percorso di ravvedimento.

Il Tribunale di sorveglianza ha dato peso alla mancanza di elementi dimostrativi di interessamento per la situazione morale e materiale delle persone offese dai reati commessi, ma non ha svolto gli opportuni approfondimenti idonei a far accertare se le varie condotte tenute nel corso della detenzione fossero rivelatrici di un ipotetico ravvedimento.

In definitiva, dall'esame dell'ordinanza non emerge che il Tribunale di sorveglianza abbia rispettato i principi regolatori dell'istituto della liberazione condizionale.

3. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.

Così deciso in Roma il 20 gennaio 2022.

IL CONSIGLIERE E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/12/1942 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 marzo 2021, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila rigettava - per ritenuta carenza di ravvedimento - l'istanza avanzata dal detenuto in espiazione pena [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la liberazione condizionale ai sensi dell'art. 176 cod. pen. Il Tribunale di sorveglianza rilevava, fra l'altro, che nel caso in esame non si evinceva dagli atti un effettivo interessamento per la situazione morale e materiale delle persone offese dai reati commessi da [OSCURATO:PERSONA]. 2. La difesa dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., che il giudice del merito è incorso in violazione dell'art. 176 cod. pen. in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost., perché non ha tenuto conto che il percorso di Brusca è già da tre anni dimostrativo del suo granitico ravvedimento, proseguito e migliorato successivamente attraverso l'accesso costante a un trattamento extramurario e la concessione di diversi permessi premio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il rigetto della domanda di ammissione alla liberazione condizionale non può essere motivato dal mancato assolvimento, da parte del condannato, dell'onere probatorio in ordine all'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, che va accertata ex officio (Sez. 1, n. 25155 del 31/05/2011 - dep. 22/06/2011, Pennestri, Rv. 250572). Nella valutazione del requisito del ravvedimento di cui al comma primo dell'art. 176 cod. pen., il comportamento del condannato nei confronti delle vittime non rappresenta una condizione alternativa a quella dell'adempimento delle obbligazioni civili di cui al comma quarto del medesimo articolo. Ne consegue che l'interessamento nei confronti delle vittime può assumere rilevanza quale sintomo della sussistenza di un ravvedimento, ma la mancanza di tale atteggiamento non lo esclude; infatti il ravvedimento può essere desunto dall'insieme di atteggiamenti esteriorizzati, che risultino idonei a formulare una seria prognosi di conformazione del condannato al quadro di riferimento ordinamentale (Sez. 1, n. 25982 del 18/05/2005 - dep. 14/07/2005, P.G. in proc. Senzani, Rv. 232001).2. Con particolare riguardo al caso ora in esame, deve notarsi che il Tribunale di sorveglianza, dopo aver richiamato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, non ha svolto una compiuta analisi della condotta complessivamente tenuta dal detenuto nell'arco della detenzione. Dal testo dell'ordinanza non si desume che sia stato verificato - anche avuto riguardo alla fruizione di permessi premio - il valore dei comportamenti del condannato, in relazione alla loro capacità di dimostrare che egli abbia completato un serio percorso di ravvedimento. Il Tribunale di sorveglianza ha dato peso alla mancanza di elementi dimostrativi di interessamento per la situazione morale e materiale delle persone offese dai reati commessi, ma non ha svolto gli opportuni approfondimenti idonei a far accertare se le varie condotte tenute nel corso della detenzione fossero rivelatrici di un ipotetico ravvedimento. In definitiva, dall'esame dell'ordinanza non emerge che il Tribunale di sorveglianza abbia rispettato i principi regolatori dell'istituto della liberazione condizionale. 3. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2022. IL CONSIGLIERE E
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