CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18329/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Belluno nei confronti di: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Contarina (R0); 2) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (R0); 3) [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Rovigo; 4) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (RO) avverso la sentenza del 22/02/2021 del Tribunale di Rovigo; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Palli, Gibin e Casetta, e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Tugnolo, che hanno concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 febbraio 2021 il Tribunale di Rovigo ha assolto, ex art.129 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 110, 117, 323 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Si contesta agli imputati - i primi tre, quali consiglieri di amministrazione della società a controllo pubblico "[OSCURATO:SOCIETA].", il quarto nella sua qualità di commissario liquidatore del "Consorzio smaltimento RSU di Rovigo", comproprietaria, insieme al Comune di Rovigo, della predetta società - l'illegittima estromissione, per effetto di una delibera del consiglio di amministrazione in data 27 dicembre 2016, di [OSCURATO:PERSONA] dalle sue funzioni di direttore generale della medesima società, così intenzionalmente arrecandogli un danno ingiusto determinato dalla perdita della voce stipendiale relativa all'esercizio delle predette funzioni. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione, anche ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., il difensore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un primo motivo l'inosservanza della legge penale in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 2, 323 cod. pen., 97, comma 2, Cost., per avere la sentenza impugnata illegittimamente escluso dall'ambito di applicazione della fattispecie di abuso d'ufficio l'inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della pubblica amministrazione in ragione della sua pretesa "aspecificità" e non "precettività", così estromettendo l'ipotesi dello sviamento di potere, quale asserita espressione di un'attività discrezionale non censurabile dal giudice penale. Si assume, al riguardo: a) che il dovere di imparzialità, gravante su ciascun pubblico funzionario per effetto della richiamata disposizione costituzionale, ha portata immediatamente precettiva e può, dunque, ben continuare ad integrare il paradigma normativo del novellato art. 323 cod. pen., postulando l'obbligo previsto dall'art. 97, comma 2, Cost. una specifica regola di condotta la cui violazione è idonea ad integrare l'elemento costitutivo del delitto contestato; b) che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, l'imputazione indicava gli atti investigativi dai quali ricavare come il contegno degli imputati fosse funzionale non alla riorganizzazione aziendale, ma ad arrecare nocumento al Romanello, direttore generale della "[OSCURATO:SOCIETA].", rimosso dall'incarico sulla base di una delibera del consiglio di amministrazione sostanzialmente finalizzata alla sua illegittima esautorazione, in quanto realizzata a titolo di ritorsione a fronte di un conflitto corrente fra il medesimo e gli organi apicali — ricoperti dagli attuali imputati - del consorzio smaltimento r.s.u., e non per l'esercizio legittimo di poteri connessi alla gestione dell'impresa pubblica; c) che, sebbene fosse stato espressamente contestato il cd. sviamento di potere intrinseco, a causa della divergenza tra la delibera adottata e la tipica funzione istituzionale alla stessa riservata, la sentenza impugnata ha erroneamente negato rilievo penale a quelle condotte contraddistinte, come nel caso in esame, dal perseguimento di un interesse estraneo e difforme dal modello giustificativo del potere stesso; d) che la condotta oggetto dell'imputazione era stata contestata non in relazione al preteso "cattivo uso" di un potere discrezionale, ma sotto il profilo dello sviamento dalla sua funzione tipica, mediante il perseguimento di interessi oggettivamente difformi d quelli della pubblica amministrazione. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono analoghi vizi in relazione all'art. 97, comma 4, Cost. e all'art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001 (norma aggiunta dal Pubblico Ministero a seguito di una modifica dell'originaria imputazione, basata sul riferimento alla sola norma costituzionale), per avere la decisione impugnata erroneamente ritenuto che le regole di condotta ivi previste non afferiscono alla revoca dell'incarico pubblico, bensì alla sola fase genetica dello stesso, senza considerare, tuttavia, la natura composita del richiamato art. 97, il cui quarto comma prevede l'accesso all'impiego pubblico mediante concorso, dettando così una regola di autorganizzazione avente valore precettivo e, dunque, di immediata applicazione per la pubblica amministrazione, da interpretare, nel caso in esame, in sinergia con la richiamata disposizione di cui all'art. 35, là dove consente di valutare unitariamente la condotta relativa all'affidamento del nuovo incarico direttivo (avvenuto senza alcuna selezione pubblica) con quella concernente la revoca dell'incarico a suo tempo conferito al Romanello (all'esito di una procedura di selezione pubblica). [OSCURATO:PERSONA] 1. L'atto d'impugnazione, così come formulato ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., deve convertirsi in appello poiché l'articolazione dei motivi di diritto ivi dedotti risulta strettamente collegata alla esposizione delle relative questioni di fatto, il cui preliminare accertamento e la cui conseguente valutazione impongono una trattazione congiunta di entrambi i profili dinanzi alla competente sede di merito. 2. Ne discende, ai sensi del disposto di cui all'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., la conversione del ricorso in appello secondo la correlativa statuizione in dispositivo meglio precisata. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte