CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 ottobre 1986
Cassazione n. 33996/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 28/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO 1. Con ordinanza resa in data 28/2/2022 il Tribunale di Catania, decidendo in sede di riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90. Nella contestazione provvisoria elevata a carico dell'indagato si addebitava al Salici di avere organizzato e diretto un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e di avere posto in essere condotte di acquisto, detenzione e cessione delle medesime sostanze. Il Tribunale riteneva raggiunto il quadro di gravità indiziaria legittimante la imposizione della misura adottata, confermando l'ordinanza genetica impugnata anche sotto il profilo della ricorrenza delle esigenze cautelari, stante peraltro la presunzione di pericolosità che assiste il titolo associativo, ai sensi dell'art.275, comma 3, cod. proc. pen. Alla individuazione di tale organizzazione e alla identificazione dei partecipanti al sodalizio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]), il personale di polizia è pervenuto attraverso indagini tecniche, consistite in intercettazioni telefoniche ed ambientali, attività di videoripresa presso un autolavaggio di proprietà dei cugini Salici, utilizzato come base operativa dell'organizzazione secondo la prospettazione accusatoria. Tali indagini tecniche sono state accompagnate da attività di perquisizione, che hanno condotto, in molteplici occasioni, a sequestri di sostanza stupefacente. 2. Ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione degli artt. 127, 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 309/90 La motivazione espressa dal Tribunale, osserva la difesa, è illogica e contraddittoria. Si ipotizza l'esistenza di una struttura gerarchica, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], che si occupava di reperire le forniture di droga da vendere al dettaglio e di controllare il buon funzionamento delle attività di smercio affidate a "pusher" di turno a cui impartiva istruzioni. La conclusione a cui perviene il Tribunale discenderebbe da una lettura non corretta degli elementi raccolti nelle fasi delle indagini, essendo state travisate le risultanze in atti. L'attività di spaccio vedeva coinvolti il ricorrente e singoli "pusher" a cui il ricorrente delegava lo spaccio delle dosi di stupefacente. Dalle risultanze in atti non si desume la coscienza e volontà di far parte di un organismo associato che aveva di mira lo scopo di realizzare comuni guadagni. Tali circostanze si evincerebbero chiaramente dalla conversazione n. 5 del 29/1/2021, registrata alle ore 19.10, intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e Giardina, in cui i due affermano di non volere entrare in società con nessuno. Il Tribunale traviserebbe palesemente i fatti laddove ritiene che [OSCURATO:PERSONA] fosse un associato. Costui era semplicemente al corrente degli affari illeciti del Salici, ma non apportava alcun contributo concreto nello svolgimento dell'attività. Non è sostenibile che il Salice ricoprisse una posizione sovraordinata nel sodalizio; il ricorrente si avvaleva della collaborazione di un solo soggetto a cui demandava la vendita al dettaglio dello stupefacente. Avrebbero dovuto essere individuati autonomi atti di vendita dello stupefacente, sussumibili nello schema del concorso di persone nel reato. II) Violazione degli artt. 125 e 275 cod. proc. pen. Anche in relazione alle esigenze cautelari il Tribunale ha espresso una motivazione illogica e contraddittoria: si sostiene l'impossibilità di concedere al Salici la misura degli arresti domiciliari con impiego di braccialetto elettronico senza alcun riferimento a precedenti violazioni. La motivazione risulterebbe soltanto apparente in punto di individuazione di esigenze cautelari. Il PG. ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. E' opportuno evidenziare come in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3. Ciò premesso, il ricorso non si confronta realmente con la motivazione espressa nella ordinanza, prospettando un'alternativa lettura degli atti e delle emergenze investigative. I motivi di ricorso si risolvono in censure che investono profili di valutazione degli elementi indiziari e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione, ove, come nel presente caso, siano sorrette da motivazione pertinente, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico posto a fondamento del decisum. Il Tribunale ha posto in evidenza circostanze idonee a rivelare, sia pure in relazione al canone della gravità indiziaria, la esistenza di un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, rimarcando elementi quali la mutua assistenza tra i sodali, la stabilità nel tempo dell'attività organizzata, la reiterazione dei reati fine. Sitratta di elementi indicativi della esistenza dell'organizzazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Sul piano processuale, invero, l'esistenza del sodalizio criminoso e la prova del vincolo permanente può essere dedotta anche da "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli associati, i rapporti di frequentazione, l'impiego di beni comuni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (ex multis Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, Rv. 255207 - 01). Si è posto pure in rilievo come la struttura fosse connotata da un assetto gerarchico con ruolo sovraordinato di [OSCURATO:PERSONA], il quale istruiva i sodali sulle modalità operative (invito rivolto a Barbagallo di cancellare la cronologia dei messaggi) e dava indicazioni ai "pusher" su zone e orari da osservare nello svolgimento della vendita delle dosi. Le argomentazioni illustrate sono idonee a rendere conto dell'attività illecita in contestazione e del ruolo rivestito dal ricorrente. La conversazione citata nel ricorso, di contro, non è suscettibile di incrinare la ricostruzione offerta nella ordinanza. Come rimarcato dal Tribunale, le circostanze evidenziate confermano il quadro di gravità indiziaria in ordine alla fattispecie associativa ed alla partecipazione ad essa del ricorrente, risultando evidente dai fatti il contributo privilegiato offerto dal Salici nell'ambito dell'associazione. 4. Del pari infondati risultano i motivi di cesura relativi alle esigenze cautelari: l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 una doppia presunzione nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza, riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della sola misura custodiale carceraria. Quanto alla presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale «l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari» (tra le altre, Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Rv. 280471). In particolare il Tribunale ha evidenziato come non emergano dagli atti elementi specifici dai quali desumersi il superamento di dette presunzioni. Nel contempo ha precisato come il rischio di recidiva appaia concreto ed attuale stante la natura dei fatti commessi dall'odierno ricorrente e il contesto di relazioni interpersonali in cui lo stesso risulta inserito. Si tratta di motivazione adeguata, non censurabile sul piano logico, idonea a giustificare la decisione assunta. 5. Da tutto quanto precede deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen. 5 Iv P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui a