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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 38624/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesta l'assoluzione dell'imputato per essere il fatto non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale PAZZONA [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 1,05 g/I alla prima prova, 1,01 g/I alla seconda), aggravato dall'orario notturno (in Alghero il 26/7/2015).

2. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131- bis, cod. pen., dai giudici del merito motivata solo con riferimento alla esistenza di un unico precedente (successivo a quello per il quale si procede) che, secondo il ragionamento svolto in sentenza, fonderebbe un giudizio di abitualità preclusivo dell'accesso all'istituto invocato.

Osserva, al contrario, la difesa che, per ritenere sussistente la condizione ostativa, sarebbe necessaria la commissione di più fatti della stessa indole, richiamando le Sezioni unite Tushaj del 2016.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Delia CARDIA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che la Corte di Cassazione assolva l'imputato per essere il fatto non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen.

Considerato in diritto

1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, tenuto conto della data del commesso reato (26/7/2015) e del titolo di esso in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. 2.

La Corte territoriale ha motivato il diniego della applicazione della causa di non punibilità invocata dalla difesa, rinviando al certificato del casellario giudiziale del PAZZONA, dal quale risulta un decreto penale di condanna definitivo, in relazione a una condotta analoga, posta in essere dall'imputato successivamente al fatto per il quale si procede.

Da ciò quel giudice ha inferito la sussistenza della condizione ostativa di cui al comma 3 dell'art. 131-bis, cod. pen., ritenendo l'abitualità del comportamento.

3. Il motivo è fondato.

Ai fini della verifica del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., deve ribadirsi che il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (cfr. Sez. un. n. 13681 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591, in cui, in motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili e agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347).

4. La fondatezza del motivo - alla stregua dei principi sopra ricordati sul concetto di abitualità preclusivo del riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131-bis, cod. pen. - ha consentito la valida instaurazione del rapporto di impugnazione.

Cosicché, in presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintíva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc.

Amurri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258169).

Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce dei motivi di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione.

5. Ciò pone, tuttavia, l'esigenza di esaminare il profilo della operatività della speciale causa di non punibilità con la causa estintiva del reato nelle more maturata.

Sul punto, va ribadito che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (cfr. sez. 6 n. 11040 del 27/1/2016, Rv. 266505; sez. 3, n. 27055 del 26/5/2015, P.C. in proc.

Sorbara, Rv. 263885).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Deciso il 5 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesta l'assoluzione dell'imputato per essere il fatto non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale PAZZONA [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 1,05 g/I alla prima prova, 1,01 g/I alla seconda), aggravato dall'orario notturno (in Alghero il 26/7/2015). 2. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131- bis, cod. pen., dai giudici del merito motivata solo con riferimento alla esistenza di un unico precedente (successivo a quello per il quale si procede) che, secondo il ragionamento svolto in sentenza, fonderebbe un giudizio di abitualità preclusivo dell'accesso all'istituto invocato. Osserva, al contrario, la difesa che, per ritenere sussistente la condizione ostativa, sarebbe necessaria la commissione di più fatti della stessa indole, richiamando le Sezioni unite Tushaj del 2016. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Delia CARDIA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che la Corte di Cassazione assolva l'imputato per essere il fatto non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, tenuto conto della data del commesso reato (26/7/2015) e del titolo di esso in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. 2. La Corte territoriale ha motivato il diniego della applicazione della causa di non punibilità invocata dalla difesa, rinviando al certificato del casellario giudiziale del PAZZONA, dal quale risulta un decreto penale di condanna definitivo, in relazione a una condotta analoga, posta in essere dall'imputato successivamente al fatto per il quale si procede. Da ciò quel giudice ha inferito la sussistenza della condizione ostativa di cui al comma 3 dell'art. 131-bis, cod. pen., ritenendo l'abitualità del comportamento. 3. Il motivo è fondato. Ai fini della verifica del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., deve ribadirsi che il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (cfr. Sez. un. n. 13681 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591, in cui, in motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili e agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347). 4. La fondatezza del motivo - alla stregua dei principi sopra ricordati sul concetto di abitualità preclusivo del riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131-bis, cod. pen. - ha consentito la valida instaurazione del rapporto di impugnazione. Cosicché, in presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintíva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc. Amurri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258169). Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce dei motivi di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione. 5. Ciò pone, tuttavia, l'esigenza di esaminare il profilo della operatività della speciale causa di non punibilità con la causa estintiva del reato nelle more maturata. Sul punto, va ribadito che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (cfr. sez. 6 n. 11040 del 27/1/2016, Rv. 266505; sez. 3, n. 27055 del 26/5/2015, P.C. in proc. Sorbara, Rv. 263885). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 5 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]