CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07502/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 108/RG. 25596 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata concernente plurimi delitti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo dedotto, relativo ali' applicazione della contestata recidiva, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è stata argomentata a pag. 5 con il richiamo al numero, alla qualità e all'offensivi delle plurime condotte poste in essere nel caso specifico a fronte dei plurimi precedenti del ricorrente, elementi che rendono i reati in questa sede contestati dimostrativi di accresciuta pericolosità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0