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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 36108/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il delitto di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Considerato che l'unico motivo proposto (violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, con riferimento alla circostanza aggravante dell'ingente quantità) reitera un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, che sul punto ha correttamente richiamato la sentenza n. 14722 del 30/01/2020 delle Sezioni Unite di questa Corte (imp. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279005 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il delitto di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Considerato che l'unico motivo proposto (violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, con riferimento alla circostanza aggravante dell'ingente quantità) reitera un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, che sul punto ha correttamente richiamato la sentenza n. 14722 del 30/01/2020 delle Sezioni Unite di questa Corte (imp. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279005 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36108/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris