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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 29813/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 2649/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del dolo, al negato accesso ai programmi di ingiustizia riparativa; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché sostanzialmente volti ad sollecitare una diversa valutazione delle e una nuova ricostruzione dei fatti senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 2649/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del dolo, al negato accesso ai programmi di ingiustizia riparativa; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché sostanzialmente volti ad sollecitare una diversa valutazione delle e una nuova ricostruzione dei fatti senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.
Sentenza Cassazione n. 29813/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris