CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10668/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 03/03/2021, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 15/02/2019 dal GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, con il quale lo stesso era stato giudicato responsabile del reato previsto dagli artt. 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e condannato alla pena finale di anni cinque, mesi due e giorni venti di reclusoone ed C 24.000,00 di multa. La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.14284/2023, ha disposto l'annullamento della pronuncia in accoglimento del primo motivo di ricorso - con logico assorbimento del sesto motivo - e attinente al difetto di motivazione in ordine alla qualificazione della detenzione di cocaina sotto la specie del reato previsto dall'art.73, comma 1, T.U. stup., anziché sotto quella prevista dal comma 5, non essendo sufficiente a tale fine la detenzione di altre sostanze in rilevante quantità; e non essendo peraltro stata motivata l'applicazione da parte della Corte - dopo avere ritenuto più grave il reato di detenzione di cocaina - di un cospicuo aumento di pena, pari a uno anno e sei mesi, per la detenzione della rimanente quantità di stupefacente, finendosi così per utilizzare l'elevatissimo numero di dosi ricavabili dalle droghe leggere come fattore di maggiore gravità per l'imputato. La Corte d'appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, ha argomentato che - sulla base delle risultanze probatorie - la cocaina era detenuta in una parte diversa dell'abitazione rispetto a quella in cui era stata rinvenuta la marijuana, elemento che induceva a ritenere che la cocaina stessa fosse stata destinata al solo spaccio al minuto anziché - come per l'altra sostanza - all'ingrosso; ritenuto quindi il concorso formale tra le condotte - qualificata quella riguardante la cocaina sotto la specie di quella prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup. - e concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art.80, T.U. stup. e alla recidiva, ha fissato la pena base in anni cinque di reclusione ed C 20.000,00 di multa per la detenzione di marijuana, aumentata ad anni cinque e mesi sei ed C 26.000,00 di multa per la detenzione di cocaina e diminuita alla misura finale di anni tre e mesi otto di reclusione ed C 17.333,33 di multa per la scelta del rito. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - in relazione alla determinazione della pena base individuata per il delitto ritenuto più grave nonché in relazione all'aumento determinato a titolo di continuazione interna. Ha dedotto che, pur avendo ritenuto le attenuanti generiche di valenza equivalente all'aggravante contestata ai sensi dell'art.80, T.U. stup., la Corte territoriale aveva applicato una pena base di anni cinque di reclusione senza fornire adeguata motivazione in ordine al distacco dal minimo edittale, fissato in due anni di reclusione, argomentando unicamente in ordine alla dedotta natura "imprenditoriale" del traffico illecito e senza tenere conto del collaborativo atteggiamento processuale tenuto dall'imputato e che pure aveva determinato la concessione delle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che - avendo la pronuncia di annullamento riguardato le modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio anche ai fini dell'applicazione dell'istituto della continuazione - il giudice del rinvio, in relazione al disposto dell'art.627, comma 3, cod.proc.pen. e ai principi in tema di c.d. giudicato progressivo, non incontrava alcun vincolo nella determinazione medesima, anche in relazione all'individuazione del reato più grave e all'aumento irrogabile a titolo di continuazione interna, fatto solo salvo il divieto della reformatio in peius (tra le altre, Sez. 6, n. 4:162 del 07/11/2012, dep. 2013, Ancona, Rv. 254263(. 3. Ciò posto, va ricordato che questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione - non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. peri, con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex rnultis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017.Mastro, Rv. 271243); derivandone che, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacc::hiarotti, Rv. 255825). Essendosi altresì stato specificato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero d mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). 4. Nel caso di specie, in relazione al punto oggetto della censura, la Corte territoriale ha individuato il reato più grave in quello previsto dall'art.73, comma 4, T.U. stup., irrogando una pena base detentiva prossima al massimo edittale, attualmente fissato in anni sei sulla scorta del testo della disposizione vigente per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.32 del 25/02/2014. Deve peraltro ritenersi che, in riferimento agli elementi previsti dall'art.133 cod.pen., e - specificamente - di quelli previsti al comma 1, n.1), rappresentati «dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione», la Corte territoriale abbia, con motivazione non palesemente illogica e quindi non tangibile in questa sede, congruamente argomentato in riferimento alla specifica dosimetria applicata. In particolare, la Corte - richiamando le risultanze istruttorie - ha rilevato che l'elevatissimo quantitativo di marijuana rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, custodita in parte in casa e in parte in un attiguo rudere, doveva ritenersi indice sintomatico di un'attività di spaccio destinata a un commercio di ampie dimensioni e tale da denotare un'attività di cessione eseguita all'ingrosso nei confronti di spacciatori di minore livello. A propria volta, in relazione a ulteriore argomentazione proposta dalla difesa, va rilevato che non sussiste alcuna illogicità censurabile in questa sede nella determinazione della pena base nel massimo edittale - o in prossimità del massimo, come nel caso di specie - e nella contestuale concessione delle attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti diversi; conseguendone ulteriormente che l'applicazione delle attenuanti , generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto reato (Sez. 5 n. 12049 del 16/12/2009, dep. 2010, Migliazza, Rv. 246887; Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, dep. 2018, Rv. 272022). 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese