CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 06594/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 5573/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questore p.t.; -intimati- avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino del 15.9.2022, nell’ambito del procedimento n. 16492/22; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Torino ha convalidato il provvedimento di trattenimento del Questore di Torino del 13.9.22 presso il locale C.P.R. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 6, c.5, dlgs n. 142/15, osservando che: lo straniero avevafatto ingresso nel C.P.R. a seguito del provvedimento del Questore di Imperia del 31.8.22, in esecuzione del decreto d’espulsione disposto dal Prefetto di Imperia in pari data, e che il predetto provvedimento di trattenimento era stato convalidato dal Giudice di pace di Torino il 2.9.22; il 13.9.22 lo straniero aveva formalizzato domanda di protezione internazionale a seguito della quale il Questore aveva disposto il trattenimento del richiedente in pari data; erano stati rispettati i termini di cui al citato art. 6, comma 5, dlgs n. 145/15, che richiama l’art. 14 ; non erano ravvisabili ingiustificati ritardi nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale; erano sussistenti i presupposti dell’art. 6, comma 3 (presentazione della domanda al solo fine di ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione) in quanto il paese di provenienza (Tunisia) era ricompreso nell’elenco dei “paesi di origine sicuri”, di cui al decreto interministeriale 4.10.19 in applicazione dell’art. 2 bis dlgs 25/08; il trattenuto aveva dichiarato sul foglio notizie,in data 31.8.22, di essere venuto in Italia, ma di volere raggiungere la Francia e di non voler richiedere la protezione internazionale, non esistendo motivo di ritenere che l’operatore avesse arbitrariamente riempito il modulo con indicazioni difformi da quanto dichiarato e sottoscritto dallo straniero, anche perché in relazione alla prima dichiarazione non si tratterebbe nemmeno di una informazione già contenuta nel modulo; sentito dal Giudice di paceall’udienza di convalida del trattenimento lo straniero aveva dichiarato di volere andare in Francia; il luogo di controllo del trattenuto, Ventimiglia, era conforme alla volontà dichiarata di raggiungere la Francia, mentre erano apparse inverosimili le dichiarazioni rese sul punto all’udienza non essendo credibile che un soggetto, anche se si fosse addormentato perdendo la fermata voluta (Roma), si trattenga sul mezzo di trasporto per almeno altre due ore; lo straniero, all’atto di presentare la domanda di protezione internazionale aveva fatto riferimento a minacce ricevute dal padre per il lavoro di agente speciale svolto per oltre 35 anni, come confermato all’udienza, senza menzionare minacce nei suoi confronti, giustificando il suo espatrio con la volontà di vivere in pace considerata la sua giovane età, avendo in Italia un parente in grado di offrirgli una sistemazione d’alloggio e un lavoro, con ciò contraddicendo le precedenti dichiarazioni di voler raggiungere la Francia; non sussistevano vizi del provvedimento d’espulsione presupposto, posto che lo straniero, avendo fatto ingresso in Italia in maniera irregolare, sottraendosi così ai controlli di frontiera e allontanandosi volontariamente dall’hotspot di Trapani, come ammesso, aveva impedito l’adozione di un provvedimento di respingimento nei suoi confronti, ovvero la conclusione dei controlli di frontiera; il fatto di essere stato identificato sul territorio nazionale, come il fatto di essere stato soccorso in mare rispondevano e attuavano normative nazionali e comunitarie, e non erano certo incompatibili con l’ingresso illegale del trattenuto, avvenuto via mare, senza transitareper i regolari valichi di frontiera, e in mancanza di docume nti; atteso che, in definitiva, il trattenuto aveva presentato domanda di protezione internazionale solo dopo il trattenimento, peraltro sulla base di motivazione contraddittoria, considerando altresì il già programmato rimpatrio a mezzo charter previsto per il 13.9.22. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione,con unico motivo. Il Ministero e la Questura non si sono costituiti.[OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 10,13 dlgs n. 286/98, deducendo l’illegittimità della convalida del trattenimento per i vizi del decreto d’espulsione presupposto, lamentando che il Tribunale abbia ritenuto che il ricorrente si fosse sottratto ai controlli di frontiera anche se identificato confoto-segnalamento allo sbarco. Il motivo è fondato. Dal provvedimento impugnato si evince che il ricorrente aveva fatto ingresso in Italia in maniera irregolare, sottraendosi così ai controlli di frontiera, allontanandosi volontariamente dall’hotspot di Trapani, come ammesso, così impedendo l’adozione di un provvedimento di respingimento nei suoi confronti, ovvero la conclusione dei controlli di frontiera. Ora, il Tribunale ha rilevato che il fatto che lo straniero fosse stato identificato sul territorio italiano, così come il fatto di essere stato soccorso in mare, attuavano le normative nazionali e comunitarie, e non erano incompatibili con l’ingresso illegale del trattenuto, avvenuto via mare, senza transitare per i regolari varchi di frontiera e in assenza di documenti. Al riguardo, va osservato che, ai sensi del testo unico sull'immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero, approvato con il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la fattispecie di ingresso nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controllidi frontiera (prevista dall'art. 13, comma 2, lett. a) del detto d.lgs.), è diversa da quella di ingresso in seguito a controlliche, ancorché erroneamente, non abbiano evidenziato ostacoli al detto ingresso (disciplinata dal medesimo art. 13, al comma 2, lett. b); dette ipotesi di violazione, che possono giustificare l'espulsione, sono rigorosamente descritte dalla citata normativa ed hanno carattere tassativo (Cass., n. 28541/23). In tema di procedimento per la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il centro di permanenza per i rimpatri, il controllo svolto nei confronti di quest'ultimo dalle forze dell'ordine, ancorché occasionalmente collegato all'operazione di soccorso marittimo, impedisce di ritenere sussistente la condizione della sottrazione ai controlli di frontiera posta dalla normativa a fondamento del decreto di espulsione, sicché l'omessa verifica di tale circostanza rende assolutamente inadeguata la motivazione del provvedimento di proroga emesso dal giudice di pace. Lamenta il ricorrente di non essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, come invece contestatogli con il decreto di espulsione emesso ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), d.lg. 286/998. Tale fattispecie può essere integrata solo quando non sia stato effettuato alcun controllo sull’ingresso dello straniero nel territorio nazionale da parte delle autorità preposte (Cass, n. 4777/22). Nel caso di specie, il ricorrente era stato tratto in salvo nel corso di un’operazione di soccorso navale a seguito della quale era sbarcato e si era proceduto alla identificazione ed al fotosegnalamento. Inoltre, essendo il ricorrente, pur privo dei requisiti per l’ingresso in Italia, stato temporaneamente ammesso nel territorio dello stato per necessità di pubblico soccorso, sarebbe stato onere del Questore emettere un provvedimento di respingimento c.d. differito (vale a dire con accompagnamento alla frontiera), a norma dell’art. 10 comma 2° lett b) d.lgs n. 286/1998, la cui mancata adozione determina la radicale nullità del provvedimento di espulsione (Cass, n. 4777/22 cit.).Né può obiettarsi che il fotosegnalamento non sia di fatto equiparabile ad un regolare controllo, se si consideri che lo straniero, al momento dello sbarco, era privo dei documenti. Per quanto esposto, il decreto impugnato va cassato senza rinvio. Poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato (ai sensi degli artt. 18, comma 4, d. lgs. 150/2011 e 14, comma 5, d. lgs. 286/1998) in un giudizio in cui è parte soccombente un’amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese. Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’amministrazione statale, infatti, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi del successivo art. 83, comma 2, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass.11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito). L’art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, invero, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass.19299/2021, Cass., Sez. U., 24413/2021). Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato, il quale esaminerà