CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19538/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 27260-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t. elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis– Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 450/04/2021della Commissione tributaria regionale dellaCampania, sez. staccata di Salerno, depositata il 20.04.2021 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 28 febbraio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Aseguito di controllo della dichiarazione annuale d i [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta “Grafite”, l’Agenzia delle entrate rideterminò l’imponibile della contribuente, relativo all’anno d’imposta 2006, disconoscendo costi per Accertamento –Inerenza dei costi -Vizio di motivazione RGN 27260/2021 Consigliere rel. Federici l’importo di € 59.300,00, sull’assunto che le prestazioni ad essi afferenti, genericamente descritte nelle fatture esibite, difettasse ro de l requisito dell’inerenza. L’avviso d’accertamento fu impugnato dalla Martini dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], che con sentenza n. 304/03/2013 ne accolsein parte le ragioni, così riducendo le pretese erariali. La sentenza fu appellata dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche, che con sentenza n. 450/04/2021 annullò integralmente l’atto impositivo. Il giudice regionale, dopo aver inquadrato il concetto di inerenza con richiamo de i principi enucleati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che ai fini dell’inerenza fosse ininfluente l’incongruità e antieconomicità prospettata nell’atto impositivo, ed ha rilevato che l’Amministrazione finanziaria non solo aveva mancato di allegare element i, da cui desumere l’inutilità dei costi, ma non aveva neppure addotto riscontri della loro incongruità rispetto all’attività d’impresa esercitata dalla Martini. Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entratepropone ricorso affidato ad un motivo, cui ha resistito la Martini con controricorso. Nell’adunanza camerale del 28febbraio 2024 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Con l’unico motivo la ricorrente denuncia «l’omesso esame dei fatti addotti dall’Ufficio per dimostrare l’inattendibilità della documentazione esibita dalla parte a sostegno della deduzione dei servizi di logistica fatturati dalla ditta Gentile in favore della ditta Grafite, fatti decisivi ai fini del giudizio e che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c. primo comma,n. 5» Il motivo è inammissibile. Con la formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., che, introdotta dell'art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito della legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili le censure per contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi che si RGN 27260/2021 Consigliere rel. Federici convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza, e al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; 20/11/2015, n. 23828; 12/10/2017, n. 23940). Nel parametro di critica previsto dal n. 5 cit. lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia. Ne deriva che il mancato esame di elementi istruttori non integra di per sé il fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nella fattispecie al vaglio della Corte, a parte che dalla difesa dell’ufficio emerge un concetto di inerenza ancorato a principi di antieconomicità e congruità dei costi di natura prevalentemente quantitativa, in contrasto con l’evoluzione interpretativa delineata dalla giurisprudenza di legittimità , orientata, al contrario , a valorizzare un significato in senso qualitativo , giudizio che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo (cfr. Cass., 10 gennaio 2018, n. 450; 6 giugno 2018, n. 14579; 17 luglio 2018, n. 18904; 21 novembre 2018, n. 30030; 21 novembre 2019, n. 30366; 26 ottobre 2021, n. 30024; 7 aprile 2022, n. 11324; 18 agosto 2022, n. 24880), la critica mossa alla sentenza denuncia nel concreto una errata valutazione delle prove. Si denuncia non già l’omesso esame di un “fatto storico”, ma il procedimento logico seguito dal giudice di merito nell’esame delle prove, al fine di giungere ad una decisione. Si tratta dunque di una critica che esula del tutto dal perimetro di censura del vizio di motivazione, invocato nel ricorso, e peraltro sottende ad una rivalutazione delle prove, inibita in sede di legittimità. Il ricorso va dunque respinto e all’esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle spese processuali, che si liquidano in favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.RGN 27260/2021 Consigliere rel. Federici P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di causa, che si liquidano in favore dalla [OSCURATO:PERSONA] in € 4.300,00 per competenze ed € 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali, nella