CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 35059/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 12 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Rilevato che entrambi i ricorrenti, con il primo motivo dei loro rispettivi ricorsi, contestavano la logicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale e che le loro doglianze non superano le soglia di ammissibilità, in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello, confermando un'analoga valutazione del Tribunale, rilevava, con motivazione priva di fratture logiche, che la responsabilità dei ricorrenti in ordine al delitto di resistenza emergeva chiaramente dalla ricostruzione dei fatti ( effettuata sulla base delle testimonianze e delle annotazioni in atti) che aveva consentito di accertare che l'agente [OSCURATO:PERSONA] aveva i esposto la propria qualifica di "appartenente alle forze dell'ordine", sicché l'attività di opposizione posta nei suoi confronti non poteva che qualificarsi come resistenza pubblico ufficiale. Anche i motivi di ricorso proposti, da entrambi i ricorrenti nei confronti, della conferma di responsabilità "concorsuale" si rivelano manifestamente infondati in quanto la sentenza impugnata, confermando analoga valutazione del primo giudice, rilevava che sia la Stabile che [OSCURATO:PERSONA] avevano adoperato violenza dopo la sottrazione della merce per assicurarsene il possesso e per procurarsi l'impunità, cercando di scappare dal negozio, tentativo vanificato dalla chiusura delle porte d'ingresso e dal tempestivo arrivo delle forze dell'ordine: il che impedisce di accogliere le doglianze in ordine alla ipotetica assenza di un'attività concorsuale. Rilevato, infine, che l'ultimo motivo di ricorso - proposto da entrambi i ricorrenti - contesta la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. e che, sul punto, la Corte d'appello ha offerto una motivazione ineccepibile, valutando che l'attenuante in parola non attiene solo al profilo economico del danno, ma anche alle lesioni apportate alla libertà ed alla integrità fisica e morale delle persone aggredite; e riteneva, pertanto, che quanto emerso dalle prove raccolte ostava alla concessione dell'attenuante invocata. Anche in questo caso la motivazione non si presta ad alcuna censura in questa sede. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere est