CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 30866/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, che ha confermato la pronuncia del Giudice di pace della medesima città con la quale l'imputata è stata ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 582 e 612 cod. pen.; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce il difetto e l'illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sua responsabilità per i reati contestati, non sono ammissibili in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.lgs. n. 28 agosto del 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]* ' iere estensore Il Presidente