CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11193/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo e il secondo motivo dedotto nel ricorso, afferenti alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., risultano riproduttivi di profili di censura già vagliati dal giudice di merito, che ha adeguatamente dato conto dei riscontri in ordine all'utilizzo da parte della ricorrente di inequivoche espressioni minacciose rivolte verso gli agenti, nonché della partecipazione della stessa all'aggressione commessa a loro danno; riscontri idonei a smentire la testimonianza del Cataldo, dalla quale sarebbe emersa l'estraneità della ricorrente rispetto alla condotta di aggressione; Considerato che il terzo motivo, con cui si contesta l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen. in relazione all'art. 576 n. 5 bis cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che dall'imputazione risultano in maniera chiara e precisa gli elementi fattuali che integrano tale circostanza, rispetto ai quali la ricorrente ha avuto modo di esplicare la propria difesa; Ritenuto, infine, che il terzo motivo, con cui si contesta l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., risulta riproduttivo di profilo di censura già vagliato dal giudice di merito, che ha rilevato l'insussistenza di elementi dai quali desumere che l'atto del pubblico ufficiale fosse da considerare ingiustificato, persecutorio ovvero abusivo o sproporzionato rispetto alla situazione; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis