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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 22849/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

14), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procuraspeciale allegata al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (CF[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-Numero registro generale 3138/2024Numero sezionale 5167/2026Numero di raccolta generale 22849/2026Data pubblicazione 07/07/2026avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 816/3/2022depositata il 28.7.2022, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dal ConsigliereMARIA [OSCURATO:PERSONA].1.

In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:1) l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] II di Torino aveva notificato indata 4.11.2013 nei confronti di C.E.R. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio unicodi [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art.2495, comma 2, c.c., attodi recupero n.

T7GCR1500152/2013 per il mancato pagamento delle imposte(IRPEG, IRAP, IVA) autoliquidate, per l’anno d’imposta 2003, da FOGLIENGHICOSTRUZIONI, oltre interessi e sanzioni, essendo stata tale ultima società postain liquidazione in data 12.12.2003, con procedura conclusa il 30.12.2003; 2) ilpredetto atto veniva preceduto da cartella esattoriale n. 11020070009095379intestata alla [OSCURATO:PERSONA] (trasformatasi da s.a.s. in s.r.l. il15.1.2003 e successivamente liquidata con cancellazione dal registro delleimprese nel 2004) emessa all’esito della liquidazione automatizzata ex artt.36bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72 e notificata (oltre che a quest’ultima nelcorso del 2007, già cancellata) nel 2011 al socio unico [OSCURATO:SOCIETA]. nella qualitàdi responsabile in solido, ex art. 2495, comma 2, cod. civ, cartella caducataall’esito di giudizio definito giusta ordinanza di questa Corte n. 37384/2021 pertardività della notifica al socio CER avvenuta una volta decorso il termine previstodall’art. 1 comma 5-bis del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. con modif. in legge31 luglio 2005, n. 156, non potendo costituire valido atto interruttivo delladecadenza la notifica della stessa presso la sede della società, oltre l’annoprevisto dall'art. 2495 c.c. dalla cancellazione dal registro delle imprese; 3)avverso l’atto di recupero n.

T7GCR1500152/2013, [OSCURATO:PERSONA] avevaproposto ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di TORINOeccependo il difetto di giurisdizione, la litispendenza per essere la causaoggettivamente identica a quella instaurata da CER avverso la cartella dipagamento n. 11020070009095379, l’omessa motivazione dell’atto impugnatosia in ordine al credito illegittimamente fruito e recuperato che alla pretesaNumero registro generale 3138/2024Numero sezionale 5167/2026Numero di raccolta generale 22849/2026Data pubblicazione 07/07/2026fiscale accertata ex art. 2495, comma 2, c.c., l’intervenuta decadenza ai sensidell’art. 43 del D.P.R. 600/1973, ovvero il difetto di giurisdizione nel caso diritenuta applicabilità della prescrizione decennale; nel merito l’illegittimità dellapretesa; 4) l’Agenzia delle entrate aveva controdedotto chiedendo il rigetto delricorso; 5) la CTP di Torino, con sentenza n. 325/10/2015, aveva rigettato ilricorso, ritenendo la legittimità dell’atto impugnato non essendo unaduplicazione dell’attività di riscossione in precedenza posta in essere medianteiscrizione a ruolo ex art.36bis DPR 600/73 e art.54 bis DPR 633/72, ma unamodalità ulteriore e integrativa di quella già esperita; 6) avverso la sentenza diprimo grado, CER aveva proposto appello dinanzi alla Commissione tributariaregionale del Piemonte, riproponendo le argomentazioni difensive di cui alricorso e chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio in attesa dellapronuncia di questa Corte sul giudizio precedentemente instaurato, sospensionedisposta con provvedimento in data 17.12.2015; 5) l’Ufficio aveva controdedottoinsistendo per il rigetto del gravame; 6) all’esito della pubblicazionedell’ordinanza n. 37384/2021, avente ad oggetto la cartella di pagamento n.11020070009095379, CER aveva presentato richiesta di fissazione dell’udienzainerente l’atto di recupero, depositando la predetta pronuncia e sollevandoeccezione di intervenuto giudicato esterno ex art. 2909 c.c.;7) con sentenza n.816/3/2022 depositata il 28.7.2022, la CTR del Piemonte aveva accolto l’appellodella società annullando l’atto impugnato.2.

In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che : 1) viera una assoluta coincidenza sotto il profilo soggettivo, così come circa il fattoche l’oggetto della pretesa erariale fosse il medesimo nella cartella esattoriale(n. 11020070009095379) e nell’atto di recupero in questione (n.T7GCR1500152/2013); e ciò non soltanto dal punto di vista dell’entità del creditovantato dall’Amministrazione finanziaria, ma altresì delle ragioni che losostenevano, espressamente individuate, nell’uno e nell’altro atto impositivo,nella disciplina scaturente dall’art. 2495 comma 2 c.c.; 2) anche a volereprescindere dal ricorso ad un atto di recupero che, come dedotto dall’appellante,costituiva procedura dettata per altre fattispecie, non era condivisibile laprospettazione dell’Ufficio che, oltre a richiamare inutilmente la giurisprudenzaNumero registro generale 3138/2024Numero sezionale 5167/2026Numero di raccolta generale 22849/2026in tema di esperibilità dell’azione “generale” ai sensi dell’art. 2495, comma 2,Data pubblicazione 07/07/2026c.c. (della quale non si dubitava, ma che non assumeva rilievo ai fini delladecisione), aveva fatto riferimento alla messa in atto “di tutte le misure idoneea recuperare debiti tributari certi”; ciò in quanto, in tal modo, il contribuente(CER) sarebbe stato esposto a plurime attività accertative per il medesimo titolo,oltre ad essere posto nel nulla il principio dettato dall’art. 2909 c.c., che inveceoperava senz’altro per effetto dell’ordinanza n. 37384/2021 della Corte dicassazione (di rigetto del ricorso dell’Agenzia avverso la sentenza n. 849/24/14della CTR del Piemonte di conferma della sentenza della CTP di Torino n.47/17/12 di accoglimento del ricorso avverso la cartella n.11020070009095379); 3) infatti, nel processo tributario, il giudicato formatositra il contribuente e l'agente della riscossione spiegava, in ogni caso, effettianche nei confronti dell'ente impositore, indipendentemente dalla "denuntiatiolitis" all'Agenzia delle entrate, la cui partecipazione alla lite doveva esseresollecitata dall'agente e rilevava unicamente nel rapporto interno ex art. 39 deld.lgs. n. 112 del 1999, senza che costituisse requisito per l'opponibilità dellestatuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario” (èrichiamata Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14566 del 26/05/2021); 4) nella specie,l’Agenzia era stata parte processuale in entrambi i giudizi e aveva azionato lapropria pretesa con la (tardiva) notificazione della cartella di pagamento emessaa seguito dell’attività di liquidazione automatizzata.3.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione affidato ad un motivo.4.

Resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1.Preliminarmente va rilevata la tempestività della proposizione del ricorso percassazione.1.1.

Ai sensi del comma 199 dell’art. 1 della legge n. 197/2022: «Per lecontroversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione,anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per laNumero registro generale 3138/2024Numero sezionale 5167/2026Numero di raccolta generale 22849/2026proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrataData pubblicazione 07/07/2026in vigore della presente legge [1 gennaio 2023] e il 31 ottobre 2023».1.2.

Il periodo di 11 mesi deve essere aggiunto al termine computato secondole ordinarie regole processuali (Cass. Civ., Sez.

V, 20/03/2024, n. 7510).QuestaCorte si è anche espressa sulla non cumulabilità della sospensione straordinariadelle liti definibili (con riguardo all’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018,conv., con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018) con quella dei terminiprocessuali nel periodo feriale, nei casi di coincidenza o sovrapposizione deirelativi periodi (Cass. 15/10/2021, n. 28398; Cass. n. 3598 del 6 febbraio 2023).1.3.Nella specie, dalla data del deposito (28.7.2022) della sentenza impugnatadecorreva, pertanto, il termine di sei mesi ex art. 327, comma 1, c.p.c., perproporre il ricorso per Cassazione.

Il termine semestrale scadeva in data28.2.2023 (quindi nella forbice temporale, prevista dal comma 199 dell’art. 1della legge n. 197/22, tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023), per cui allostesso, dalla data della sua scadenza naturale, era applicabile la sospensione diundici mesi di cui all’art.1, comma 199, della legge n. 197/2022, conconseguente scadenza del termine ultimo per impugnare in data 28.02.2024 etempestività del ricorso per cassazione notificato via pec in data 29 gennaio 2024presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore domiciliatario della societàdel grado di appello ([OSCURATO:EMAIL]).2.Con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.– omissione di pronuncia sul merito della pretesa tributaria.

In particolare, adavviso della CTR, la definitiva caducazione della cartella di pagamento n.11020070009095379 emessa nei confronti di CER, in forza dell’ordinanza n.37384/2021, esplicava, ai sensi dell’art. 2909 c.c., efficacia risolutiva ancherispetto alla controversia in esame concernente l’atto di recupero n.T7GCR1500152/2013; ciò sebbene difettassero i presupposti per attribuire allarichiamata ordinanza il valore extra litem, avendo la Corte di Cassazione omessoqualsivoglia considerazione sul merito della pretesa azionata dall’Ufficio neiconfronti di CER, affrontando in via esclusiva la questione – pacificamenteNumero registro generale 3138/2024Numero sezionale 5167/2026Numero di raccolta generale 22849/2026Data pubblicazione 07/07/2026estranea al presente giudizio – inerente l’intervenuta decadenzadell’Amministrazione finanziaria (ai sensi dell'art. 1 comma 5-bis del d.l. 17giugno 2005, n. 106, conv. con modif. in legge 31 luglio 2005, n. 156) dalpotere di notificare la cartella esattoriale portante gli esiti a debito dellaliquidazione automatizzata ex artt. 36 bis e 54 bis cit. per l’anno di imposta2003.

L’Ufficio pone, al riguardo, in evidenza la diversità dell’oggetto del giudizioin esame costituito dall’atto di recupero in capo all’unico socio di società cessata- assoggettato a disciplina e termini specifici- rispetto alla cartella n.11020070009095379 oggetto del giudizio definito con l’ordinanza n.37384/2021 di questa Corte per cui la circostanza che la pretesa tributariatradotta nella cartella di pagamento fosse la stessa di quella avanzata anchequest’ultima, in forza della richiamata ordinanza, si traducesse nella automaticae consequenziale declaratoria di illegittimità dell’atto di recupero impugnato.Invero, ai fini dell’operatività del giudicato esterno non era sufficiente che vifosse una semplice identità di premessa logica, ma dovevano essere identiche lacausa petendi e il petitum, identità che, nella specie, non ricorreva in quanto,pur sussistendo una parziale identità dei fatti, era diversa la qualificazione deglistessi offerta dall’Amministrazione finanziaria per fondare la propria pretesa (conl’atto di recupero in questione l’Agenzia aveva ripreso nei confronti di CER idebiti tributari di [OSCURATO:PERSONA] iscritti nel bilancio finale diliquidazione per il 2003 e espressamente accollati da parte del socio unico).Pertanto, ad avviso della ricorrente, l’erronea applicazione da parte della CTRdell’art. 2909 c.c. avrebbe comportato una sostanziale omissione di pronunciasul merito della pretesa tributaria (con violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2495c.c.).

La CTR aveva poi erroneamente ritenuto che il ricorso a tale tipo di attocostituiva una “procedura per ben altre fattispecie”.

Inoltre, il termine perl’esercizio dell’azione generale ex art.2495 c.c. era pacificamente quelloordinario decennale.

Pertanto, la circostanza che, precedentemente alla notificadell’atto di recupero, fosse stata notificata, sempre nei confronti della CER, lacartella di pagamento ex art.36 bis DPR 600/73, recante la medesima pretesapoi tradotta nell’atto oggetto della presente controversia, non costituiva, adNumero registro generale 3138/2024Numero sezionale 5167/2026Numero di raccolta generale 22849/2026avviso dell’Ufficio, una effettiva duplicazione della stessa, posto che l’interesseData pubblicazione 07/07/2026del Fisco era sempre stato espressamente volto unicamente a riscuotere ildovuto, azionando tutti gli strumenti individuati/prescritti dall’ordinamento a talfine.2.1.

Il motivo è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.2.2.

Va premesso, in punto di fatto, che, nella sentenza impugnata, la CTR, inaccoglimento dell’appello della società contribuente, ha annullato l’atto direcupero impugnato per la ragione assorbente – stante la asserita assolutacoincidenza sotto il profilo, sia soggettivo che oggettivo, della pretesa erariale(non soltanto dal punto di vista dell’entità del credito vantatodall’Amministrazione finanziaria, ma altresì delle ragioni fondanti il pretesocredito, espressamente individuate, nell’uno e nell’altro atto impositivo, nelladisciplina scaturente dall’art. 2495, comma 2, c.c.) di cui al detto atto e allacartella esattoriale n. 11020070009095379 – della ritenuta applicazione delprincipio di cui all’art. 2909 c.c. operante per effetto dell’ordinanza di questaCorte n. 37384/2021 depositata il 30.11.2021.2.3.

Con la ordinanza n. 37384/2021, questa Corte – nel rigettare il ricorsodell’Agenzia delle entrate - ha confermato la sentenza n. 849/24/14 della CTRdel Piemonte che aveva respinto il gravame dell’Ufficio avverso la sentenza dellaCTP di Torino n. 47/17/12 di accoglimento del ricorso originario conannullamento della cartella n. 11020070009095379 intestata a [OSCURATO:SOCIETA]. e notificata (per quanto in questa sede di interesse, oltre chealla società cancellata) al socio unico [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 2495, comma2, c.c. cod. civ. a titolo di unico successore della società estinta.

In particolare,questa Corte - nel rigettare il secondo motivo - ha ritenuto corretta la statuizionedella CTR in punto di tardività della notifica della cartella effettuata solo nel 2011- oltre il termine consentito dall’art. 5-bis del d.l. n. 106 del 2005 (secondo cuila notifica della cartella di pagamento va effettuata, a pena di decadenza, entroil 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione delladichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e2003)- a [OSCURATO:SOCIETA]., socio unico della società già cancellata Foglienghi CostruzioniNumero registro generale 3138/2024Numero sezionale 5167/2026Numero di raccolta generale 22849/2026s.r.l, non potendo costituire (in base al principio già espresso nella sentenza diData pubblicazione 07/07/2026questa Corte n. 31037 del 2017 coordinato con l’art. 2495 c.c.) idoneo attointerruttivo della decadenza la notifica della stessa presso la sede della societàoltre l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese avvenuta nel 2004.Peraltro, l’Agenzia non aveva “neppure fornito indicazioni certe riguardo allemodalità attraverso le quali la notifica alla società cancellata si sarebbeperfezionata e chi fosse stato il soggetto che l’aveva ricevuta per conto dellasocietà destinataria”.2.4.

Questa Corte ha ricordato – e qui va ribadito – che l’individuazione dei limiti(soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ.presuppone l’identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi)della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su unaazione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementicostitutivi, con altra azione già esercitata in passato (Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 11887 del 06/05/2025).

Con particolare riguardo ai limitioggettivi del giudicato, l’ambito dell’accertamento che fa stato, ai sensi dell’art.2909 cod. civ., deve essere circoscritto in relazione al petitum (mediato edimmediato) invocato e alla causa petendi in fatto allegata; non sono dunquecoperte dal giudicato le questioni che riguardino pretese diverse o che sianofondate su un diverso titolo giustificativo (Cass. 14/11/2024, n. 29437; Cass.09/12/2024, n. 31679).2.5.Ciò ribadito, come si evince dalla ordinanza n. 37384 del 2021, la precedentecartella n. 11020070009095379 – intestata alla società [OSCURATO:PERSONA].r.l. cancellata dal registro delle imprese (nel 2004) – era stata notificata (nel2011) a [OSCURATO:SOCIETA]., socio unico, iure successionis (si legge in narrativa diquell’ordinanza, infatti, che “la cartella venne notificata alla contribuente, comechiarito dall'Ufficio nell'atto di appello, ai sensi dell'art. 2495, secondo comma,cod. civ., vale a dire a titolo di unico successore della società estinta,conformandosi all'orientamento espresso dalle Sez.

U, n. 6070 del 2013.

Nelcaso di specie, infatti, a seguito dell'estinzione della società, si era verificato unfenomeno successorio in forza del quale i soci - e dunque la C.E.R. s.r.I.-subentrano nei rapporti attivi e passivi facenti capo all'originaria società eNumero registro generale 3138/2024Numero sezionale 5167/2026Numero di raccolta generale 22849/2026dunque sono legittimi destinatari della cartella esattoriale esattamenteData pubblicazione 07/07/2026notificata”) mentre l’atto di recupero n.

T7GCR1500152/2013 – oggetto dellapresente controversia – è stato notificato a [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’ art. 2495,comma 2, c.c.

“in qualità di socio unico, per il mancato pagamento delle somme,comprensive di imposte, sanzioni ed interessi, dovute dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., secondo quanto emergente dalla liquidazione delledichiarazioni dei redditi ed IVA per l’anno d’imposta 2003, essendo stata taleultima società posta in liquidazione in data 12.12.2003, con procedura conclusail 30.12.2003” (pag. 1 della sentenza impugnata).

In particolare, nell’atto direcupero in questione - allegato al ricorso - si fa espressamente riferimento allaresponsabilità civilistica di [OSCURATO:SOCIETA]., quale socio unico (con una quota delcapitale sociale pari al 100%) ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c. (in combinatocon l’art. 36, comma 4, del DPR n. 602/73, nel testo antecedente alla novella dicui all’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014) in relazione ai debiti iscritti da [OSCURATO:SOCIETA]. nel bilancio finale di liquidazione presentato il 30.12.2003 edespressamente accollati alla società controllante (“l’azione relativa allaresponsabilità del socio può essere esercitata dall’Ufficio tramite apposito atto diaccertamento motivato verificato che i debiti tributari sono definitivi e che glistessi non siano stati soddisfatti con l’attività della liquidazione medesimanell’ordinario termine decennale: infatti, questa obbligazione è riconducibile allenorme degli artt. 1176 e 1218 del codice civile e non è qualificabile comeobbligazione nei debiti tributari.

Tale termine decorre dal deposito del bilanciofinale di liquidazione…il presente atto è stato emesso nel termine di prescrizionedecennale decorrente dalla data di deposito del bilancio finale di liquidazionedella società che nella fattispecie risulta depositato in data 30.12.2003”).2.6.

Ciò posto, nella sentenza impugnata, la CTR non ha fatto buon governo deiprincipi sopra richiamati nell’annullare l’impugnato atto di recupero inapplicazione dell’art. 2909 c.c. per effetto dell’ordinanza di questa Corte n.37384/2021, atteso che, pur essendo coincidente l’entità del credito vantatodall’Amministrazione nella precedente cartella e nell’atto di recupero, risultava,all’evidenza, diverso il titolo giustificativo (causa petendi) delle pretese fattevalere nei due atti impositivi (v., al riguardo, anche in relazione alla soggezioneNumero registro generale 3138/2024Numero sezionale 5167/2026Numero di raccolta generale 22849/2026all’ordinaria prescrizione decennale del credito vantato dall’AmministrazioneData pubblicazione 07/07/2026finanziaria ex art. 36 del d.P.R. n. 602/73, Cass., Sez. un., n. 3625 del 2025,pag. 25).2.7.

Né, peraltro, l’annullamento della precedente cartella - intestata alladel 2007, già cancellata) nel 2011 al socio unico [OSCURATO:SOCIETA]. nella qualità diresponsabile in solido, ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., iuresuccessionis - sancito con sentenza passata in giudicato (in forza della ordinanzan. 37384/2021) per tardività della relativa notifica poteva esplicare effetti(riflessi) sull’atto di recupero in questione non sussistendo un giudicato sulla nondovutezza (ex art. 36 del d.P.R. n. 602/73) delle imposte in capo alla società(estinta); ciò in quanto, come statuito da questa Corte, a sezioni unite,nella sentenza n. 14815 del 2008: «In sintesi, l'annullamento dell'avviso diaccertamento notificato alla società, sancito con sentenza passata in giudicato,spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i quali possono opporlo allaamministrazione finanziaria, che è stata parte in causa nel relativo processo(esercitando quindi, senza limitazioni di sorta il diritto di difesa).

A meno chel'annullamento non sia stato pronunciato per tardiva notifica dell'atto impositivo(decadenza), o per altra causa non rapportabile ai soci (ad es. nullità dellanotifica, vizi di motivazione dell'atto notificato alla società che non ricorra anchenell'avviso notificato ai soci).

Così, pure, gli effetti del giudicato di annullamentonon si estendono al socio nei cui confronti sia intervenuto, intanto, un giudicatodiretto di segno contrario, che abbia avallato l'accertamento effettuatodall'ufficio (v.

Cass. 3306/2003)».2.8.

Inoltre, va precisato che, essendo il presupposto impositivo dell’obbligazione d’imposta della società (estinta) sorto (nel 2003) anteriormenteall’entrata in vigore (dal 13.12.2014) dell’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014 (cheal comma 7 ha eliminato dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.46 ogni riferimento all’art. 36 del DPR n. 602/73 con la conseguenza che laresponsabilità del liquidatore non è più limitata alle sole imposte sui redditi masi estende a tutte le imposte dovute dalla società), la responsabilità (ai sensidell’art. 2495, comma 2, c.c. in combinato con l’art. 36, comma 4, del D.P.R. n.Numero registro generale 3138/2024Numero sezionale 5167/2026Numero di raccolta generale 22849/2026602/73 nel testo antecedente alla novella del 2014) fatta valere con l’impugnatoData pubblicazione 07/07/2026è limitata alle sole imposte sui redditi (IRPEG) con esclusione di Iva, Irap esanzioni.

Questa Corte ha precisato che l’art. 36, comma 4, del d.P.R. n. 602 del1973, nel testo antecedente alla novella del 2014, “atteso l'ambito delladisciplina, rileva solo in materia di imposte dirette e non anche per l'imposizionesul valore aggiunto o sulle attività produttive, né può includere le sanzionieventualmente irrogate” (Cass. n. 9170/2024).

Al riguardo, non può, infatti,che farsi riferimento alla data in cui è sorta l’obbligazione d’imposta della società,posto che la responsabilità prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, pur nonconfigurando una responsabilità ex lege per inadempimento o fatto illecito(diversamente quindi da quella, su base organica, che attinge i liquidatori e gliamministratori), né una responsabilità di tipo successorio ex art. 2495 cod.civ.,al pari di quest’ultima ingenera in capo al socio l’obbligo di pagamento di undebito della società sul solo presupposto obiettivo, e nei limiti, della percezionedi attività sociali in fase di liquidazione o anche, con previsione ampliativarispetto alla disciplina civilistica, nelle due annualità d’imposta antecedenti (intermini, Cass., Sez. un., n. 3625 del 2025).

Con riguardo ad una obbligazioned’imposta già insorta - come nella specie- prima dell’ampliamento introdottodall’art. 28 cit., si è chiarito che la responsabilità ex art. 36 del d.P.R. n. 602/1973è strettamente correlata al mancato versamento delle “imposte dovute” dallasocietà, sicché essa si riferisce esclusivamente alle imposte dirette.

Talelimitazione discende dalla natura civilistica della responsabilità, che non siestende all’imposizione sul valore aggiunto né alle attività produttive, e quindinon comprende IVA e IRAP.

Inoltre, la responsabilità non può includere lesanzioni eventualmente irrogate, in quanto queste ultime non rientranonell’ambito della disciplina, che è circoscritta al recupero del tributo e degliinteressi (Cass. n. 15378/2020; Cass. n. 9170/2024; Cass. n. 16606/2026).

Ciòposto, va considerato che – secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite (Cass.Sez.

Un. n. 32790/2023) – la responsabilità del liquidatore (e, prima dellariforma del 2014, quella dei soci ex art. 36, quando agita nei loro confronti comenella specie) ha natura autonoma e civilistica, traente titolo per fatto proprio, eNumero registro generale 3138/2024Numero sezionale 5167/2026Numero di raccolta generale 22849/2026Data pubblicazione 07/07/2026non presuppone più, come condizione necessaria dell’azione, la preventivaiscrizione a ruolo del debito tributario della società.

L’obbligazione fiscale dellasocietà costituisce infatti mero presupposto fattuale della responsabilità, la cuiverifica è rimessa all’avviso motivato ex art. 36, comma 5, sindacabile dalcontribuente innanzi al giudice tributario, presso il quale il soggetto evocato puòaltresì contestare la stessa debenza dell’imposta societaria (Cass. Sez.

Un. n.32790/2023, §§ 8-9).

Ne consegue che, all’epoca dei fatti, la responsabilità exart. 36 era comunque limitata alle imposte dirette, secondo l’orientamentoconsolidato della giurisprudenza (v.

Cass. Sez.

Un. n. 32790/23, in motivazione;v. da ultimo, Cass. n. 16606/2026).3.In conclusione, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, concassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione dellespese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Piemonte, in diversa composizione; P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, indiversa composizione.Così deciso in Roma il 25 giugno 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
14), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procuraspeciale allegata al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (CF[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-Numero registro generale 3138/2024Numero sezionale 5167/2026Numero di raccolta generale 22849/2026Data pubblicazione 07/07/2026avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 816/3/2022depositata il 28.7.2022, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dal ConsigliereMARIA [OSCURATO:PERSONA].1. In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:1) l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] II di Torino aveva notificato indata 4.11.2013 nei confronti di C.E.R. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio unicodi [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art.2495, comma 2, c.c., attodi recupero n. T7GCR1500152/2013 per il mancato pagamento delle imposte(IRPEG, IRAP, IVA) autoliquidate, per l’anno d’imposta 2003, da FOGLIENGHICOSTRUZIONI, oltre interessi e sanzioni, essendo stata tale ultima società postain liquidazione in data 12.12.2003, con procedura conclusa il 30.12.2003; 2) ilpredetto atto veniva preceduto da cartella esattoriale n. 11020070009095379intestata alla [OSCURATO:PERSONA] (trasformatasi da s.a.s. in s.r.l. il15.1.2003 e successivamente liquidata con cancellazione dal registro delleimprese nel 2004) emessa all’esito della liquidazione automatizzata ex artt.36bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72 e notificata (oltre che a quest’ultima nelcorso del 2007, già cancellata) nel 2011 al socio unico [OSCURATO:SOCIETA]. nella qualitàdi responsabile in solido, ex art. 2495, comma 2, cod. civ, cartella caducataall’esito di giudizio definito giusta ordinanza di questa Corte n. 37384/2021 pertardività della notifica al socio CER avvenuta una volta decorso il termine previstodall’art. 1 comma 5-bis del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. con modif. in legge31 luglio 2005, n. 156, non potendo costituire valido atto interruttivo delladecadenza la notifica della stessa presso la sede della società, oltre l’annoprevisto dall'art. 2495 c.c. dalla cancellazione dal registro delle imprese; 3)avverso l’atto di recupero n. T7GCR1500152/2013, [OSCURATO:PERSONA] avevaproposto ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di TORINOeccependo il difetto di giurisdizione, la litispendenza per essere la causaoggettivamente identica a quella instaurata da CER avverso la cartella dipagamento n. 11020070009095379, l’omessa motivazione dell’atto impugnatosia in ordine al credito illegittimamente fruito e recuperato che alla pretesaNumero registro generale 3138/2024Numero sezionale 5167/2026Numero di raccolta generale 22849/2026Data pubblicazione 07/07/2026fiscale accertata ex art. 2495, comma 2, c.c., l’intervenuta decadenza ai sensidell’art. 43 del D.P.R. 600/1973, ovvero il difetto di giurisdizione nel caso diritenuta applicabilità della prescrizione decennale; nel merito l’illegittimità dellapretesa; 4) l’Agenzia delle entrate aveva controdedotto chiedendo il rigetto delricorso; 5) la CTP di Torino, con sentenza n. 325/10/2015, aveva rigettato ilricorso, ritenendo la legittimità dell’atto impugnato non essendo unaduplicazione dell’attività di riscossione in precedenza posta in essere medianteiscrizione a ruolo ex art.36bis DPR 600/73 e art.54 bis DPR 633/72, ma unamodalità ulteriore e integrativa di quella già esperita; 6) avverso la sentenza diprimo grado, CER aveva proposto appello dinanzi alla Commissione tributariaregionale del Piemonte, riproponendo le argomentazioni difensive di cui alricorso e chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio in attesa dellapronuncia di questa Corte sul giudizio precedentemente instaurato, sospensionedisposta con provvedimento in data 17.12.2015; 5) l’Ufficio aveva controdedottoinsistendo per il rigetto del gravame; 6) all’esito della pubblicazionedell’ordinanza n. 37384/2021, avente ad oggetto la cartella di pagamento n.11020070009095379, CER aveva presentato richiesta di fissazione dell’udienzainerente l’atto di recupero, depositando la predetta pronuncia e sollevandoeccezione di intervenuto giudicato esterno ex art. 2909 c.c.;7) con sentenza n.816/3/2022 depositata il 28.7.2022, la CTR del Piemonte aveva accolto l’appellodella società annullando l’atto impugnato.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che : 1) viera una assoluta coincidenza sotto il profilo soggettivo, così come circa il fattoche l’oggetto della pretesa erariale fosse il medesimo nella cartella esattoriale(n. 11020070009095379) e nell’atto di recupero in questione (n.T7GCR1500152/2013); e ciò non soltanto dal punto di vista dell’entità del creditovantato dall’Amministrazione finanziaria, ma altresì delle ragioni che losostenevano, espressamente individuate, nell’uno e nell’altro atto impositivo,nella disciplina scaturente dall’art. 2495 comma 2 c.c.; 2) anche a volereprescindere dal ricorso ad un atto di recupero che, come dedotto dall’appellante,costituiva procedura dettata per altre fattispecie, non era condivisibile laprospettazione dell’Ufficio che, oltre a richiamare inutilmente la giurisprudenzaNumero registro generale 3138/2024Numero sezionale 5167/2026Numero di raccolta generale 22849/2026in tema di esperibilità dell’azione “generale” ai sensi dell’art. 2495, comma 2,Data pubblicazione 07/07/2026c.c. (della quale non si dubitava, ma che non assumeva rilievo ai fini delladecisione), aveva fatto riferimento alla messa in atto “di tutte le misure idoneea recuperare debiti tributari certi”; ciò in quanto, in tal modo, il contribuente(CER) sarebbe stato esposto a plurime attività accertative per il medesimo titolo,oltre ad essere posto nel nulla il principio dettato dall’art. 2909 c.c., che inveceoperava senz’altro per effetto dell’ordinanza n. 37384/2021 della Corte dicassazione (di rigetto del ricorso dell’Agenzia avverso la sentenza n. 849/24/14della CTR del Piemonte di conferma della sentenza della CTP di Torino n.47/17/12 di accoglimento del ricorso avverso la cartella n.11020070009095379); 3) infatti, nel processo tributario, il giudicato formatositra il contribuente e l'agente della riscossione spiegava, in ogni caso, effettianche nei confronti dell'ente impositore, indipendentemente dalla "denuntiatiolitis" all'Agenzia delle entrate, la cui partecipazione alla lite doveva esseresollecitata dall'agente e rilevava unicamente nel rapporto interno ex art. 39 deld.lgs. n. 112 del 1999, senza che costituisse requisito per l'opponibilità dellestatuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario” (èrichiamata Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14566 del 26/05/2021); 4) nella specie,l’Agenzia era stata parte processuale in entrambi i giudizi e aveva azionato lapropria pretesa con la (tardiva) notificazione della cartella di pagamento emessaa seguito dell’attività di liquidazione automatizzata.3. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione affidato ad un motivo.4. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1.Preliminarmente va rilevata la tempestività della proposizione del ricorso percassazione.1.1. Ai sensi del comma 199 dell’art. 1 della legge n. 197/2022: «Per lecontroversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione,anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per laNumero registro generale 3138/2024Numero sezionale 5167/2026Numero di raccolta generale 22849/2026proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrataData pubblicazione 07/07/2026in vigore della presente legge [1 gennaio 2023] e il 31 ottobre 2023».1.2. Il periodo di 11 mesi deve essere aggiunto al termine computato secondole ordinarie regole processuali (Cass. Civ., Sez. V, 20/03/2024, n. 7510).QuestaCorte si è anche espressa sulla non cumulabilità della sospensione straordinariadelle liti definibili (con riguardo all’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018,conv., con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018) con quella dei terminiprocessuali nel periodo feriale, nei casi di coincidenza o sovrapposizione deirelativi periodi (Cass. 15/10/2021, n. 28398; Cass. n. 3598 del 6 febbraio 2023).1.3.Nella specie, dalla data del deposito (28.7.2022) della sentenza impugnatadecorreva, pertanto, il termine di sei mesi ex art. 327, comma 1, c.p.c., perproporre il ricorso per Cassazione. Il termine semestrale scadeva in data28.2.2023 (quindi nella forbice temporale, prevista dal comma 199 dell’art. 1della legge n. 197/22, tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023), per cui allostesso, dalla data della sua scadenza naturale, era applicabile la sospensione diundici mesi di cui all’art.1, comma 199, della legge n. 197/2022, conconseguente scadenza del termine ultimo per impugnare in data 28.02.2024 etempestività del ricorso per cassazione notificato via pec in data 29 gennaio 2024presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore domiciliatario della societàdel grado di appello ([OSCURATO:EMAIL]).2.Con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.– omissione di pronuncia sul merito della pretesa tributaria. In particolare, adavviso della CTR, la definitiva caducazione della cartella di pagamento n.11020070009095379 emessa nei confronti di CER, in forza dell’ordinanza n.37384/2021, esplicava, ai sensi dell’art. 2909 c.c., efficacia risolutiva ancherispetto alla controversia in esame concernente l’atto di recupero n.T7GCR1500152/2013; ciò sebbene difettassero i presupposti per attribuire allarichiamata ordinanza il valore extra litem, avendo la Corte di Cassazione omessoqualsivoglia considerazione sul merito della pretesa azionata dall’Ufficio neiconfronti di CER, affrontando in via esclusiva la questione – pacificamenteNumero registro generale 3138/2024Numero sezionale 5167/2026Numero di raccolta generale 22849/2026Data pubblicazione 07/07/2026estranea al presente giudizio – inerente l’intervenuta decadenzadell’Amministrazione finanziaria (ai sensi dell'art. 1 comma 5-bis del d.l. 17giugno 2005, n. 106, conv. con modif. in legge 31 luglio 2005, n. 156) dalpotere di notificare la cartella esattoriale portante gli esiti a debito dellaliquidazione automatizzata ex artt. 36 bis e 54 bis cit. per l’anno di imposta2003. L’Ufficio pone, al riguardo, in evidenza la diversità dell’oggetto del giudizioin esame costituito dall’atto di recupero in capo all’unico socio di società cessata- assoggettato a disciplina e termini specifici- rispetto alla cartella n.11020070009095379 oggetto del giudizio definito con l’ordinanza n.37384/2021 di questa Corte per cui la circostanza che la pretesa tributariatradotta nella cartella di pagamento fosse la stessa di quella avanzata anchequest’ultima, in forza della richiamata ordinanza, si traducesse nella automaticae consequenziale declaratoria di illegittimità dell’atto di recupero impugnato.Invero, ai fini dell’operatività del giudicato esterno non era sufficiente che vifosse una semplice identità di premessa logica, ma dovevano essere identiche lacausa petendi e il petitum, identità che, nella specie, non ricorreva in quanto,pur sussistendo una parziale identità dei fatti, era diversa la qualificazione deglistessi offerta dall’Amministrazione finanziaria per fondare la propria pretesa (conl’atto di recupero in questione l’Agenzia aveva ripreso nei confronti di CER idebiti tributari di [OSCURATO:PERSONA] iscritti nel bilancio finale diliquidazione per il 2003 e espressamente accollati da parte del socio unico).Pertanto, ad avviso della ricorrente, l’erronea applicazione da parte della CTRdell’art. 2909 c.c. avrebbe comportato una sostanziale omissione di pronunciasul merito della pretesa tributaria (con violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2495c.c.). La CTR aveva poi erroneamente ritenuto che il ricorso a tale tipo di attocostituiva una “procedura per ben altre fattispecie”. Inoltre, il termine perl’esercizio dell’azione generale ex art.2495 c.c. era pacificamente quelloordinario decennale. Pertanto, la circostanza che, precedentemente alla notificadell’atto di recupero, fosse stata notificata, sempre nei confronti della CER, lacartella di pagamento ex art.36 bis DPR 600/73, recante la medesima pretesapoi tradotta nell’atto oggetto della presente controversia, non costituiva, adNumero registro generale 3138/2024Numero sezionale 5167/2026Numero di raccolta generale 22849/2026avviso dell’Ufficio, una effettiva duplicazione della stessa, posto che l’interesseData pubblicazione 07/07/2026del Fisco era sempre stato espressamente volto unicamente a riscuotere ildovuto, azionando tutti gli strumenti individuati/prescritti dall’ordinamento a talfine.2.1. Il motivo è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.2.2. Va premesso, in punto di fatto, che, nella sentenza impugnata, la CTR, inaccoglimento dell’appello della società contribuente, ha annullato l’atto direcupero impugnato per la ragione assorbente – stante la asserita assolutacoincidenza sotto il profilo, sia soggettivo che oggettivo, della pretesa erariale(non soltanto dal punto di vista dell’entità del credito vantatodall’Amministrazione finanziaria, ma altresì delle ragioni fondanti il pretesocredito, espressamente individuate, nell’uno e nell’altro atto impositivo, nelladisciplina scaturente dall’art. 2495, comma 2, c.c.) di cui al detto atto e allacartella esattoriale n. 11020070009095379 – della ritenuta applicazione delprincipio di cui all’art. 2909 c.c. operante per effetto dell’ordinanza di questaCorte n. 37384/2021 depositata il 30.11.2021.2.3. Con la ordinanza n. 37384/2021, questa Corte – nel rigettare il ricorsodell’Agenzia delle entrate - ha confermato la sentenza n. 849/24/14 della CTRdel Piemonte che aveva respinto il gravame dell’Ufficio avverso la sentenza dellaCTP di Torino n. 47/17/12 di accoglimento del ricorso originario conannullamento della cartella n. 11020070009095379 intestata a [OSCURATO:SOCIETA]. e notificata (per quanto in questa sede di interesse, oltre chealla società cancellata) al socio unico [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 2495, comma2, c.c. cod. civ. a titolo di unico successore della società estinta. In particolare,questa Corte - nel rigettare il secondo motivo - ha ritenuto corretta la statuizionedella CTR in punto di tardività della notifica della cartella effettuata solo nel 2011- oltre il termine consentito dall’art. 5-bis del d.l. n. 106 del 2005 (secondo cuila notifica della cartella di pagamento va effettuata, a pena di decadenza, entroil 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione delladichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e2003)- a [OSCURATO:SOCIETA]., socio unico della società già cancellata Foglienghi CostruzioniNumero registro generale 3138/2024Numero sezionale 5167/2026Numero di raccolta generale 22849/2026s.r.l, non potendo costituire (in base al principio già espresso nella sentenza diData pubblicazione 07/07/2026questa Corte n. 31037 del 2017 coordinato con l’art. 2495 c.c.) idoneo attointerruttivo della decadenza la notifica della stessa presso la sede della societàoltre l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese avvenuta nel 2004.Peraltro, l’Agenzia non aveva “neppure fornito indicazioni certe riguardo allemodalità attraverso le quali la notifica alla società cancellata si sarebbeperfezionata e chi fosse stato il soggetto che l’aveva ricevuta per conto dellasocietà destinataria”.2.4. Questa Corte ha ricordato – e qui va ribadito – che l’individuazione dei limiti(soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ.presuppone l’identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi)della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su unaazione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementicostitutivi, con altra azione già esercitata in passato (Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 11887 del 06/05/2025). Con particolare riguardo ai limitioggettivi del giudicato, l’ambito dell’accertamento che fa stato, ai sensi dell’art.2909 cod. civ., deve essere circoscritto in relazione al petitum (mediato edimmediato) invocato e alla causa petendi in fatto allegata; non sono dunquecoperte dal giudicato le questioni che riguardino pretese diverse o che sianofondate su un diverso titolo giustificativo (Cass. 14/11/2024, n. 29437; Cass.09/12/2024, n. 31679).2.5.Ciò ribadito, come si evince dalla ordinanza n. 37384 del 2021, la precedentecartella n. 11020070009095379 – intestata alla società [OSCURATO:PERSONA].r.l. cancellata dal registro delle imprese (nel 2004) – era stata notificata (nel2011) a [OSCURATO:SOCIETA]., socio unico, iure successionis (si legge in narrativa diquell’ordinanza, infatti, che “la cartella venne notificata alla contribuente, comechiarito dall'Ufficio nell'atto di appello, ai sensi dell'art. 2495, secondo comma,cod. civ., vale a dire a titolo di unico successore della società estinta,conformandosi all'orientamento espresso dalle Sez. U, n. 6070 del 2013. Nelcaso di specie, infatti, a seguito dell'estinzione della società, si era verificato unfenomeno successorio in forza del quale i soci - e dunque la C.E.R. s.r.I.-subentrano nei rapporti attivi e passivi facenti capo all'originaria società eNumero registro generale 3138/2024Numero sezionale 5167/2026Numero di raccolta generale 22849/2026dunque sono legittimi destinatari della cartella esattoriale esattamenteData pubblicazione 07/07/2026notificata”) mentre l’atto di recupero n. T7GCR1500152/2013 – oggetto dellapresente controversia – è stato notificato a [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’ art. 2495,comma 2, c.c. “in qualità di socio unico, per il mancato pagamento delle somme,comprensive di imposte, sanzioni ed interessi, dovute dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., secondo quanto emergente dalla liquidazione delledichiarazioni dei redditi ed IVA per l’anno d’imposta 2003, essendo stata taleultima società posta in liquidazione in data 12.12.2003, con procedura conclusail 30.12.2003” (pag. 1 della sentenza impugnata). In particolare, nell’atto direcupero in questione - allegato al ricorso - si fa espressamente riferimento allaresponsabilità civilistica di [OSCURATO:SOCIETA]., quale socio unico (con una quota delcapitale sociale pari al 100%) ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c. (in combinatocon l’art. 36, comma 4, del DPR n. 602/73, nel testo antecedente alla novella dicui all’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014) in relazione ai debiti iscritti da [OSCURATO:SOCIETA]. nel bilancio finale di liquidazione presentato il 30.12.2003 edespressamente accollati alla società controllante (“l’azione relativa allaresponsabilità del socio può essere esercitata dall’Ufficio tramite apposito atto diaccertamento motivato verificato che i debiti tributari sono definitivi e che glistessi non siano stati soddisfatti con l’attività della liquidazione medesimanell’ordinario termine decennale: infatti, questa obbligazione è riconducibile allenorme degli artt. 1176 e 1218 del codice civile e non è qualificabile comeobbligazione nei debiti tributari. Tale termine decorre dal deposito del bilanciofinale di liquidazione…il presente atto è stato emesso nel termine di prescrizionedecennale decorrente dalla data di deposito del bilancio finale di liquidazionedella società che nella fattispecie risulta depositato in data 30.12.2003”).2.6. Ciò posto, nella sentenza impugnata, la CTR non ha fatto buon governo deiprincipi sopra richiamati nell’annullare l’impugnato atto di recupero inapplicazione dell’art. 2909 c.c. per effetto dell’ordinanza di questa Corte n.37384/2021, atteso che, pur essendo coincidente l’entità del credito vantatodall’Amministrazione nella precedente cartella e nell’atto di recupero, risultava,all’evidenza, diverso il titolo giustificativo (causa petendi) delle pretese fattevalere nei due atti impositivi (v., al riguardo, anche in relazione alla soggezioneNumero registro generale 3138/2024Numero sezionale 5167/2026Numero di raccolta generale 22849/2026all’ordinaria prescrizione decennale del credito vantato dall’AmministrazioneData pubblicazione 07/07/2026finanziaria ex art. 36 del d.P.R. n. 602/73, Cass., Sez. un., n. 3625 del 2025,pag. 25).2.7. Né, peraltro, l’annullamento della precedente cartella - intestata alladel 2007, già cancellata) nel 2011 al socio unico [OSCURATO:SOCIETA]. nella qualità diresponsabile in solido, ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., iuresuccessionis - sancito con sentenza passata in giudicato (in forza della ordinanzan. 37384/2021) per tardività della relativa notifica poteva esplicare effetti(riflessi) sull’atto di recupero in questione non sussistendo un giudicato sulla nondovutezza (ex art. 36 del d.P.R. n. 602/73) delle imposte in capo alla società(estinta); ciò in quanto, come statuito da questa Corte, a sezioni unite,nella sentenza n. 14815 del 2008: «In sintesi, l'annullamento dell'avviso diaccertamento notificato alla società, sancito con sentenza passata in giudicato,spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i quali possono opporlo allaamministrazione finanziaria, che è stata parte in causa nel relativo processo(esercitando quindi, senza limitazioni di sorta il diritto di difesa). A meno chel'annullamento non sia stato pronunciato per tardiva notifica dell'atto impositivo(decadenza), o per altra causa non rapportabile ai soci (ad es. nullità dellanotifica, vizi di motivazione dell'atto notificato alla società che non ricorra anchenell'avviso notificato ai soci). Così, pure, gli effetti del giudicato di annullamentonon si estendono al socio nei cui confronti sia intervenuto, intanto, un giudicatodiretto di segno contrario, che abbia avallato l'accertamento effettuatodall'ufficio (v. Cass. 3306/2003)».2.8. Inoltre, va precisato che, essendo il presupposto impositivo dell’obbligazione d’imposta della società (estinta) sorto (nel 2003) anteriormenteall’entrata in vigore (dal 13.12.2014) dell’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014 (cheal comma 7 ha eliminato dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.46 ogni riferimento all’art. 36 del DPR n. 602/73 con la conseguenza che laresponsabilità del liquidatore non è più limitata alle sole imposte sui redditi masi estende a tutte le imposte dovute dalla società), la responsabilità (ai sensidell’art. 2495, comma 2, c.c. in combinato con l’art. 36, comma 4, del D.P.R. n.Numero registro generale 3138/2024Numero sezionale 5167/2026Numero di raccolta generale 22849/2026602/73 nel testo antecedente alla novella del 2014) fatta valere con l’impugnatoData pubblicazione 07/07/2026è limitata alle sole imposte sui redditi (IRPEG) con esclusione di Iva, Irap esanzioni. Questa Corte ha precisato che l’art. 36, comma 4, del d.P.R. n. 602 del1973, nel testo antecedente alla novella del 2014, “atteso l'ambito delladisciplina, rileva solo in materia di imposte dirette e non anche per l'imposizionesul valore aggiunto o sulle attività produttive, né può includere le sanzionieventualmente irrogate” (Cass. n. 9170/2024). Al riguardo, non può, infatti,che farsi riferimento alla data in cui è sorta l’obbligazione d’imposta della società,posto che la responsabilità prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, pur nonconfigurando una responsabilità ex lege per inadempimento o fatto illecito(diversamente quindi da quella, su base organica, che attinge i liquidatori e gliamministratori), né una responsabilità di tipo successorio ex art. 2495 cod.civ.,al pari di quest’ultima ingenera in capo al socio l’obbligo di pagamento di undebito della società sul solo presupposto obiettivo, e nei limiti, della percezionedi attività sociali in fase di liquidazione o anche, con previsione ampliativarispetto alla disciplina civilistica, nelle due annualità d’imposta antecedenti (intermini, Cass., Sez. un., n. 3625 del 2025). Con riguardo ad una obbligazioned’imposta già insorta - come nella specie- prima dell’ampliamento introdottodall’art. 28 cit., si è chiarito che la responsabilità ex art. 36 del d.P.R. n. 602/1973è strettamente correlata al mancato versamento delle “imposte dovute” dallasocietà, sicché essa si riferisce esclusivamente alle imposte dirette. Talelimitazione discende dalla natura civilistica della responsabilità, che non siestende all’imposizione sul valore aggiunto né alle attività produttive, e quindinon comprende IVA e IRAP. Inoltre, la responsabilità non può includere lesanzioni eventualmente irrogate, in quanto queste ultime non rientranonell’ambito della disciplina, che è circoscritta al recupero del tributo e degliinteressi (Cass. n. 15378/2020; Cass. n. 9170/2024; Cass. n. 16606/2026). Ciòposto, va considerato che – secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite (Cass.Sez. Un. n. 32790/2023) – la responsabilità del liquidatore (e, prima dellariforma del 2014, quella dei soci ex art. 36, quando agita nei loro confronti comenella specie) ha natura autonoma e civilistica, traente titolo per fatto proprio, eNumero registro generale 3138/2024Numero sezionale 5167/2026Numero di raccolta generale 22849/2026Data pubblicazione 07/07/2026non presuppone più, come condizione necessaria dell’azione, la preventivaiscrizione a ruolo del debito tributario della società. L’obbligazione fiscale dellasocietà costituisce infatti mero presupposto fattuale della responsabilità, la cuiverifica è rimessa all’avviso motivato ex art. 36, comma 5, sindacabile dalcontribuente innanzi al giudice tributario, presso il quale il soggetto evocato puòaltresì contestare la stessa debenza dell’imposta societaria (Cass. Sez. Un. n.32790/2023, §§ 8-9). Ne consegue che, all’epoca dei fatti, la responsabilità exart. 36 era comunque limitata alle imposte dirette, secondo l’orientamentoconsolidato della giurisprudenza (v. Cass. Sez. Un. n. 32790/23, in motivazione;v. da ultimo, Cass. n. 16606/2026).3.In conclusione, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, concassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione dellespese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Piemonte, in diversa composizione; P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, indiversa composizione.Così deciso in Roma il 25 giugno 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22849/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris