CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 1961
Cassazione n. 00052/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MONARI Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/2/1961, avverso la sentenza emessa in data 2/3/2020 dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, esposti oralmente i motivi di ricorso, ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 marzo 2020 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa il 23 maggio 2018 dal tribunale del medesimo capoluogo. 1.1. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, sotto quattro diversi angoli prospettici, corrispondenti ad altrettante puntuazioni, violazioni della legge penale sostanziale e processuale, vizio esiziale di motivazione, per avere la Corte di appello: 1.1.1. omesso del tutto la motivazione in ordine al rifiuto di acquisire il certificato penale della persona offesa, come richiesto con i motivi di gravame, al fine di saggiarne l'affidabilità personale; 1.1.2. acriticamente aderito alla ricostruzione dell'occorso proposta dalla persona offesa e divisato quindi nei fatti oggetto di istruttoria gli elementi costitutivi della rapina contestata, non essendo state -al contrario- univocamente dimostrate le modalità violente e sopraffattrici di una sottrazione dell'apparecchio cellulare, del quale l'imputato si era solo appropriato allorquando si accorse che la denunciante lo aveva dimenticato a casa sua; la motivazione appare pertanto apertamente contraddittoria, in quanto prende atto della descrizione di un rapporto tutt'altro che occasionale tra vittima ed offensore, caratterizzato anche dalla comunione di buoni sentimenti veicolati nella pietà verso i defunti e) tuttavia) la stessa motivazione presta poi supina adesione alla versione che rappresenta come violento solo il segmento di condotta che aveva caratterizzato il momento della sottrazione dell'apparecchio cellulare; 1.1.3. ancora mancanza e manifesta illogicità della motivazione del rifiuto di acquisire il certificato penale della persona offesa, che si presentava in vinculis al momento di rendere testimonianza, così palesando evidentemente personale inaffidabilità; 1.1.4. ancora i medesimi vizi attingono la motivazione della sentenza impugnata, che ha svalutato la versione dei fatti resa in udienza dall'imputato, sol perché tardiva, laddove evidenti erano le ragioni che avevano indotto la persona offesa a denunciare, pure dopo ragguardevole intervallo cronologico dai fatti, una rapina del tutto incoerente con i rapporti tra l'agente e la vittima; la Corte di merito, in particolare, non ha tenuto conto della assai più logica alternativa della occorsa appropriazione, giacché la vittima sentiva forte la necessità di giustificare con il fratello lo smarrimento del cellulare che costui le aveva appena donato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per la assoluta genericità dei motivi, che neppure si confrontano con l'articolato apparato motivazione della decisione impugnata, confermativa di quella di primo grado, replicando argomenti (affidabilità personale della persona offesa ed attendibilit-à soggettiva del narrato) già spesi con i motivi di gravame nel merito e congruamente confutati dalla Corte territoriale, con logica ed ineccepibile motivazione. 1. La rinnovazione (per acquisizione documentale del certificato del casellario della persona offesa, ex art. 236, comma 2, cod. proc. pen.) del dibattimento -peraltro non richiesta con i motivi di gravame, ma solo con le conclusioni orali del difensore in appello- poteva aver luogo, non trattandosi di prove nuove, ai sensi dell'art. 603, comma 1, del codice di rito, solo se il giudice di appello avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti ed anche tale valutazione è di merito, con motivazione, persino implicita, che la Corte ha invece offerto (Sez. 5, n. 6379 del 17/3/1999, Rv. 213403: "In tema di giudizio di appello, poiché il vigente cod. proc. pen. pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento") non ravvisando elementi di dubbio sulla affidabilità soggettiva dell'offesa, come pure sulla attendibilità del narrato. Peraltro, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, siccome funzionalmente diretta -in armonia con la nozione generale di "istruzione dibattimentale" ricavabile dal testo dell'art. 496, comma 1, cod. proc. pen.- alla "assunzione di prove" (il cui oggetto dev'essere ricompresso nelle specifiche previsioni di cui all'art. 187 cod. proc. pen.), non può consistere nella sola acquisizione, ai sensi dell'art. 236, comma 2, cod. proc. pen., di sentenze e certificati del casellario giudiziario al fine di valutare la credibilità di un testimone, le cui dichiarazioni sono già state assunte in primo grado (Sez. 5, n. 32360, del 29/3/2018, n.m., in motiv. sub 1.2.; Sez. 2, n. 19693, del 20/5/2010, Rv. 247056; Sez. 1, n. 23161 del 16.5.2002, Rv. 221502). 2. I residui motivi di ricorso, tesi a censurare la legittimità della decisione impugnata in ordine al riconoscimento, nei fatti contestati, della rapina, per la manifesta violenza usata alla persona e l'inequivoco intento locupletativo perseguito dall'agente, si rivelano del pari inammissibili, giacché ripetitivi e volti i ad investire la Corte di legittimità di una non consentita facoltà di diretto I apprezzamento del fatto, non confrontandosi altresì con la corretta ed adeguata motivazione spesa nel giudizio di merito, ove la credibilità della persona offesa è stata vagliata anche in ragione della genuinità di una narrazione spontanea e disinteressata. 2.1. Occorre comunque rammentare che il sindacato di legittimità si esplica in un controllo sulla motivazione dei giudici del merito al fine di verificare se essa sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito; è preclusa, invece, alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così, di recente, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione). 2.2. La Corte territoriale, analizzando nuovamente il compendio probatorio già formatosi in primo grado, ha inteso ribadire che, a fronte della lucida descrizione dei fatti offerta dalla persona offesa, non era possibile pervenire a conclusioni diverse sull'esito della valutazione processuale. 3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 3.1. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]