CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 48561/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 12.5.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 9.6.2021 il GIP di Napoli aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi A), B), C), D) ed E) della rubrica e, ritenuto tra di essi il vincolo della continuazione e le contestate aggravanti, lo aveva condannato alla pena, così ridotta per la scelta del rito, di anni 9 di reclusione ed Euro 6.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere e con le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale; 2. la Corte di Appello di Napoli ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo la proposta di concordato avanzata dall'imputato, presente con il suo difensore, pur munito di procura speciale, con rinuncia ad ogni altro motivo diverso da quello relativo alla dosimetria della pena sulla cui quantificazione aveva convenuto anche il PG rideterminandola perciò, in adesione al contenuto dell'accordo processuale, in quella finale di anni 7 di reclusione ed Euro 2.600 di multa; 3. ricorre per cassazione il difensore del Palma lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: rileva che la sentenza ha proceduto in termini assertivi alla determinazione del trattamento sanzionatorio omettendo di valutare la applicabilità della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. su cui pure si era intrattenuto l'atto di appello e che avrebbe dovuto formare oggetto di una specifica motivazione. 4. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli). Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Cass. Pen., 4, 27.9.2017 n. 53.565, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello). E, d'altra parte, la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, con esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l'appellante abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio ovvero, per contro, il riconoscimento di circostanze attenuanti denegate nel giudizio di primo grado (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 4, 21.11.2017 n. 827, Scavone, in cui la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia al motivo con cui era richiesta l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; Cass. Pen., 4, 24.11.2016 n. 53.340, Castiglione ed altri, rv 268696; Cass. Pen., 1, 11.4.2012 n. 19.014, Sardelli, rv 252861; Cass. Pen., 6, 15.10.2018 n. 54.431, [OSCURATO:PERSONA], rv 274315 e Cass. Pen., 2, 30.1.2014 n. 11.761, Khribech, rv 259825, concernenti, peraltro, proprio la recidiva). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cass